Art. 26 
 
 
                        Intestazione fittizia 
 
  1.  Quando  accerta  che  taluni  beni  sono  stati   fittiziamente
intestati o trasferiti  a  terzi,  con  il  decreto  che  dispone  la
confisca il  giudice  dichiara  la  nullita'  dei  relativi  atti  di
disposizione. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria  si  presumono
fittizi: 
    a) i trasferimenti e le intestazioni,  anche  a  titolo  oneroso,
effettuati nei due anni  antecedenti  la  proposta  della  misura  di
prevenzione  nei  confronti  dell'ascendente,  del  discendente,  del
coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche'  dei  parenti
entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; 
    b) i  trasferimenti  e  le  intestazioni,  a  titolo  gratuito  o
fiduciario, effettuati nei due anni  antecedenti  la  proposta  della
misura di prevenzione.