Art. 28 Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio 1. I gestori delle reti di trasporto e dei siti di stoccaggio di CO 2 sono tenuti a garantire il collegamento e l'accesso alla propria rete di trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori, secondo modalita' trasparenti e non discriminatorie. 2. L'accesso di cui al comma 1 e' garantito secondo modalita' stabilite con decreto dal Ministero dello sviluppo economico ed dal Ministero dell'ambiente, tenuto conto della: a) capacita' di stoccaggio disponibile o che puo' essere ragionevolmente resa disponibile all'interno delle aree designate a norma dell'articolo 7 e della capacita' di trasporto disponibile o che puo' essere ragionevolmente resa disponibile; b) parte degli obblighi di riduzione di CO 2 assunti nell'ambito di strumenti giuridici internazionali e della legislazione comunitaria alla quale essi intendono ottemperare attraverso la cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 ; c) necessita' di negare l'accesso in caso di incompatibilita' delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare; d) necessita' di conciliare le esigenze debitamente motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete di trasporto e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione eventualmente interessati. 3. Gli operatori della rete di trasporto e i gestori dei siti di stoccaggio possono negare l'accesso per mancanza di capacita' o di collegamento. Il diniego deve essere debitamente motivato in forma scritta e deve essere immediatamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato. 4. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente si adoperano affinche' il gestore che nega l'accesso per mancanza di capacita' o mancanza di collegamento provveda al potenziamento necessario nella misura in cui cio' risulti economico o se il potenziale cliente e' disposto a sostenerne i costi, a condizione che cio' non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO 2 .