Art. 28 
 
       Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio 
 
  1. I gestori delle reti di trasporto e dei siti  di  stoccaggio  di
CO 2 sono tenuti a garantire il collegamento e l'accesso alla propria
rete di trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori, secondo
modalita' trasparenti e non discriminatorie. 
  2. L'accesso di cui al  comma  1  e'  garantito  secondo  modalita'
stabilite con decreto dal Ministero dello sviluppo economico  ed  dal
Ministero dell'ambiente, tenuto conto della: 
    a)  capacita'  di  stoccaggio  disponibile  o  che  puo'   essere
ragionevolmente resa disponibile all'interno delle aree  designate  a
norma dell'articolo 7 e della capacita' di  trasporto  disponibile  o
che puo' essere ragionevolmente resa disponibile; 
    b) parte degli obblighi di riduzione di CO 2 assunti  nell'ambito
di  strumenti   giuridici   internazionali   e   della   legislazione
comunitaria alla  quale  essi  intendono  ottemperare  attraverso  la
cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 ; 
    c) necessita' di negare l'accesso  in  caso  di  incompatibilita'
delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare; 
    d) necessita' di conciliare le esigenze debitamente motivate  del
proprietario o del gestore del sito di stoccaggio  o  della  rete  di
trasporto e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito  o
della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione
eventualmente interessati. 
  3. Gli operatori della rete di trasporto e i gestori  dei  siti  di
stoccaggio possono negare l'accesso per mancanza di  capacita'  o  di
collegamento. Il diniego deve essere debitamente  motivato  in  forma
scritta e deve essere immediatamente comunicato  al  Ministero  dello
sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e  per  conoscenza  al
Comitato. 
  4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   ed   il   Ministero
dell'ambiente si adoperano affinche' il gestore  che  nega  l'accesso
per mancanza di capacita' o  mancanza  di  collegamento  provveda  al
potenziamento necessario nella misura in cui cio' risulti economico o
se il  potenziale  cliente  e'  disposto  a  sostenerne  i  costi,  a
condizione che cio' non abbia un'incidenza negativa  sulla  sicurezza
delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO 2 .