Art. 22 
 
     Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici 
 
 1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica,  gli  enti  e  gli
organismi pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
privato, escluse le societa', che ricevono contributi  a  carico  del
bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa  mediante
apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo  prevedano,
a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla  data  di  delibera  o
approvazione. 
 2. Al fine di conseguire l'obiettivo di  riduzione  della  spesa  di
funzionamento  delle  Agenzie,  incluse   quelle   fiscali   di   cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
degli enti e degli organismi strumentali,  comunque  denominati,  con
uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
riordinati,  tenuto   conto   della   specificita'   dei   rispettivi
ordinamenti, gli organi  collegiali  di  indirizzo,  amministrazione,
vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle  fiscali  di  cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
degli  enti  e  degli  organismi  strumentali,  comunque  denominati,
assicurando la riduzione del numero complessivo  dei  componenti  dei
medesimi organi. 
 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e  gli  Enti
locali, negli ambiti di  rispettiva  competenza,  adeguano  i  propri
ordinamenti  a  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma   5,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  con  riferimento  alle  Agenzie,
agli  enti  e  agli  organismi  strumentali,   comunque   denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata  in  vigore
del presente decreto. 
 4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere  dal  primo
rinnovo dei componenti degli organi  di  indirizzo,  amministrazione,
vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in  vigore  dei
regolamenti ivi previsti. 
 5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64,
recante "Disposizioni urgenti in materia di  spettacolo  e  attivita'
culturali", convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  giugno
2010, n. 100, le parole "entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012". 
 6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: 
 «18.  E'  istituita  l'Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica  di  diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie  di
rispettiva  competenza,  il  Ministero  degli  affari  esteri  ed  il
Ministero dell'economia e delle finanze. 
 19. Le funzioni attribuite all'ICE  dalla  normativa  vigente  e  le
inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi  i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti,  senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche  giudiziale,
al Ministero dello  sviluppo  economico,  il  quale  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della legge e' conseguentemente  riorganizzato
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, e successive  modificazioni,  e  all'Agenzia  di  cui  al  comma
precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE  per  il  finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli  scambi  commerciali
con l'estero,  come  determinate  nella  Tabella  C  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito  Fondo  per  la
promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese,  da
istituire nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
 20. L'Agenzia opera al fine di  sviluppare  l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei
servizi  italiani  nei  mercati  internazionali,  e   di   promuovere
l'immagine del prodotto  italiano  nel  mondo.  L'Agenzia  svolge  le
attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza  e  consulenza
alle imprese italiane che  operano  nel  commercio  internazionale  e
promuove  la  cooperazione  nei  settori  industriale,   agricolo   e
agro-alimentare, della distribuzione e  del  terziario,  al  fine  di
incrementare  la  presenza  delle  imprese   italiane   sui   mercati
internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita',  l'Agenzia
opera in stretto raccordo con le regioni,  le  camere  di  commercio,
industria,   artigianato    e    agricoltura,    le    organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. 
 21. Sono organi dell'Agenzia il  presidente,  nominato,  al  proprio
interno,  dal  consiglio  di   amministrazione,   il   consiglio   di
amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni
di presidente, e il collegio dei revisori dei  conti.  I  membri  del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri
e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio
di amministrazione sono  scelti  tra  persone  dotate  di  indiscusse
moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta  professionalita'  e
competenza nel settore. La carica  di  componente  del  consiglio  di
amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi.  Le
funzioni di controllo di regolarita'  amministrativo-contabile  e  di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono  affidate
al collegio dei  revisori,  composto  di  tre  membri  ed  un  membro
supplente, designati dai Ministeri dello  sviluppo  economico,  degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze, che  nomina  anche  il
supplente. La presidenza del collegio spetta  al  rappresentante  del
Ministero dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e  possono
essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica  il  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della
disciplina della revisione legale di cui al  decreto  legislativo  27
gennaio 2009, n. 39. 
 22.  Il   direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formula
proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi
e alle deliberazioni da questo approvati e assicura  gli  adempimenti
di  carattere   tecnico-amministrativo,   relativi   alle   attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue  finalita'  istituzionali.
Il direttore generale e' nominato per un  periodo  di  quattro  anni,
rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si  applica
il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. 
 23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di  amministrazione
sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   in
conformita' alle  norme  di  contenimento  della  spesa  pubblica  e,
comunque, entro i limiti di quanto  previsto  per  enti  di  similari
dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma
sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,  primo
periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti  di   amministrazioni
pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si  applica  il
comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto. 
 24.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  delibera   lo
statuto,  il  regolamento  di  organizzazione,  di  contabilita',  la
dotazione organica del personale, nel limite massimo di  300  unita',
ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed  approvati  dai  Ministeri
vigilanti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta  giorni
per lo statuto  ed  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto
delle proposte provenienti, attraverso  il  Ministero  degli  esteri,
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. 
 25. L'Agenzia  opera  all'estero  nell'ambito  delle  Rappresentanze
diplomatiche  e  consolari  con  modalita'  stabilite  con   apposita
convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri
e il Ministero dello sviluppo economico.  Il  personale  dell'Agenzia
all'estero -  e'  individuato,  sentito  il  Ministero  degli  Affari
Esteri, nel limite di un  contingente  massimo  definito  nell'ambito
della dotazione  organica  di  cui  al  comma  24  -  e  puo'  essere
accreditato, previo nulla osta del  Ministero  degli  affari  esteri,
secondo le  procedure  previste  dall'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  in  conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
tenendo   conto   delle   consuetudini   esistenti   nei   Paesi   di
accreditamento.   Il   funzionario   responsabile   dell'ufficio   e'
accreditato presso le  autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il
restante  personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero  dipende
dal titolare della Rappresentanza  diplomatica  per  tutto  cio'  che
concerne i rapporti  con  le  autorita'  estere,  e'  coordinato  dal
titolare della  Rappresentanza  diplomatica,  nel  quadro  delle  sue
funzioni di vigilanza e  di  direzione,  e  opera  in  linea  con  le
strategie  di  internazionalizzazione  delle  imprese  definite   dal
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli
affari esteri. 
 26. In sede di prima applicazione, con i decreti  di  cui  al  comma
26-bis, e' trasferito  all'Agenzia  un  contingente  massimo  di  300
unita', provenienti dal personale dipendente  a  tempo  indeterminato
del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione
comparativa per titoli. Il personale  locale,  impiegato  presso  gli
uffici all'estero del soppresso  istituto  con  rapporti  di  lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti  di  lavoro  del
personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e  direzione,
al fine dell'impiego del personale  in  questione  nell'ambito  della
Rappresentanza stessa. 
 26-bis. Con uno o piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26  e
dalla lettera b)  del  comma  26-sexies,  alla  individuazione  delle
risorse  umane,  strumentali,  finanziarie,  nonche'   dei   rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  da
trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le  dotazioni  organiche
del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente  alle
unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.  Al  fine
della adozione dei decreti di cui al  presente  comma,  il  Ministero
dello sviluppo  economico  cura,  anche  con  la  collaborazione  dei
competenti dirigenti del soppresso istituto,  la  ricognizione  delle
risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla
gestione delle attivita' strumentali a tale trasferimento. Nelle more
dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono  fatti  salvi
gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia'  facenti
capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a
fronte  di  obbligazioni  gia'   assunte.   Fino   all'adozione   del
regolamento di cui al comma 19, con  il  quale  sono  individuate  le
articolazioni  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  necessarie
all'esercizio  delle  funzioni   e   all'assolvimento   dei   compiti
trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione  gia'
facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con
gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire  la  continuita'
dei  rapporti  che  facevano  capo  all'ICE  e  la  correttezza   dei
pagamenti,  il  predetto  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'
delegare un dirigente per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria
amministrazione. 
 26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al
comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
d),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed   e'   destinata
all'erogazione  all'Agenzia  di  un   contributo   annuale   per   il
finanziamento  delle  attivita'  di  promozione   all'estero   e   di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere  dall'anno
2012 e' altresi' iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico  un   apposito   capitolo   destinato   al
finanziamento delle spese  di  funzionamento,  la  cui  dotazione  e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e  di  un  apposito  capitolo  per  il
finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della  medesima
Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento  delle  attivita'
di promozione all'estero e di  internazionalizzazione  delle  imprese
italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per
il personale dipendente. Ai predetti oneri  si  provvede  nell'ambito
delle risorse individuate al comma 4. 
 26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,  oltre  che  dai
contributi di cui al comma 26-ter, da: 
 a)  eventuali  assegnazioni  per  la   realizzazione   di   progetti
finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; 
 b) corrispettivi per servizi  prestati  agli  operatori  pubblici  o
privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; 
 c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate; 
 d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
 26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento
e alle spese relative  alle  attivita'  di  promozione  all'estero  e
internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  nei  limiti   delle
risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo,  26-ter  e
26-quater. 
 26-sexies. Sulla base delle linee guida e  di  indirizzo  strategico
adottate dal Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero
degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero  dell'economia
e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione
a: 
 a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma  25  mantenendo
in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  possono  definire  opportune
intese  per  individuare  la  destinazione   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; 
 b)  una  rideterminazione  delle  modalita'  di  svolgimento   delle
attivita' di promozione fieristica, al fine  di  conseguire  risparmi
nella misura di almeno il 20 per cento della spesa  media  annua  per
tali attivita' registrata nell'ultimo triennio; 
 c) una concentrazione delle  attivita'  di  promozione  sui  settori
strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese. 
 26-septies.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del   soppresso
istituto, fatto salvo quanto previsto per  il  personale  di  cui  al
comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati  nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di  apposite
tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu'  dei  decreti  del
Ministro per la pubblica  amministrazione  e  per  l'innovazione,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  assicurando  l'invarianza
della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni  o  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura ha luogo in conformita' con le intese  di  cui  al  comma
26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 26-octies. I  dipendenti  trasferiti  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento
previdenziale  di  provenienza  nonche'  il   trattamento   economico
fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale  del  Ministero  e  dell'Agenzia,  disciplinato  dai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,
ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza  un  assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30  ottobre  1933,
n. 1611. 
 26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria  dell'Agenzia  e'
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.» 
 7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia  di  cui  al  comma  18
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   come
sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a  non  oltre  30
giorni dalla data di adozione dei decreti di  cui  al  comma  26-bis,
fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26, con uno o  piu'
decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri, nei limiti  delle  risorse  finanziarie
disponibili a valere sui fondi di  cui  ai  commi  19  e  26-ter  del
medesimo  articolo  e  delle  altre  risorse   finanziarie   comunque
spettanti al  soppresso  istituto,  le  iniziative  di  promozione  e
internazionalizzazione da realizzare ed  e'  definito  il  limite  di
spesa per ciascuna di esse. 
 8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come  inserito  dal  presente
articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25  marzo
1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore  generale
del  soppresso  istituto  necessari  per   la   realizzazione   delle
iniziative di cui al comma 7,  stipula  i  contratti  e  autorizza  i
pagamenti.  Puo'   altresi'   delegare,   entro   limiti   di   spesa
specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai  decreti
di cui al comma 7, la stipula dei contratti  e  l'autorizzazione  dei
pagamenti  ai  titolari  degli  uffici  del  soppresso  istituto.  Le
attivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui  al
comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a  tal  fine
utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste  per  il
soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma
7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso
istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua
ad operare presso i medesimi uffici. Fino  allo  stesso  termine,  il
controllo sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal collegio
dei revisori dell'Istituto stesso. 
 9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato,  utilizzando  allo
scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli  scambi  commerciali
con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento  e  per
le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.