Art. 23 
 
 
Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo,  del
         CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province 
 
 
 1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per
il funzionamento  delle  Autorita'  amministrative  indipendenti,  il
numero dei componenti: 
     a)  del  Consiglio  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente; 
     b) dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi  e  forniture  e'  ridotto  da  sette  a  tre,  compreso   il
Presidente; 
     c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da
cinque a tre, compreso il Presidente; 
     d) dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
     e) della Commissione nazionale per la societa'  e  la  borsa  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
     f)  del  Consiglio  dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da  sei  a
tre, compreso il Presidente; 
     g) della Commissione per la  vigilanza  sui  fondi  pensione  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
     h) della  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da  cinque  a
tre, compreso il Presidente; 
     i) della Commissione di  garanzia  dell'attuazione  della  legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da  nove  a
cinque, compreso il Presidente. 
 2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  componenti
gia' nominati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.
Ove  l'ordinamento  preveda  la  cessazione  contestuale   di   tutti
componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere
dal primo rinnovo successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1  e
delle altre Autorita' amministrative indipendenti di  cui  all'Elenco
(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, non possono essere  confermati  alla  cessazione  dalla
carica, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
 4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:  "3-bis.  I  Comuni  con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti  nel  territorio
di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale
di  committenza  l'acquisizione  di  lavori,  servizi   e   forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. 
 5. L'articolo 33, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica  alle  gare  bandite
successivamente al 31 marzo 2012. 
 6. Fermi restando i divieti e  le  incompatibilita'  previsti  dalla
legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980,
n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici,  che  non
siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di  Ministro
e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento  economico,
comprese le componenti accessoria  e  variabile  della  retribuzione,
eccedente il  limite  indicato  nella  predetta  disposizione,  fermo
restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e'  considerato
utile ai fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di
quiescenza e di previdenza, con  riferimento  all'ultimo  trattamento
economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la  parte  fissa  e
variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione
di risultato. 
 7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per
il livellamento retributivo Italia - Europa prevista dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011  non  abbia  provveduto
alla ricognizione e alla individuazione della media  dei  trattamenti
economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98  del
2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati  all'anno  in  corso
sulla base delle previsioni dell'indice  armonizzato  dei  prezzi  al
consumo contenute nel Documento di economia  e  finanza,  il  Governo
provvedera' con apposito provvedimento d'urgenza. 
 8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
 a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
 " Art. 2. Composizione del Consiglio. 
     1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto
da  esperti,  da  rappresentanti  delle  categorie  produttive  e  da
rappresentanti delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  delle
organizzazioni di volontariato, in numero di  sessantotto,  oltre  al
presidente  e   al   segretario   generale,   secondo   la   seguente
ripartizione: 
     a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,
sociale e giuridica, dei quali otto  nominati  dal  Presidente  della
Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 
     b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni
e  servizi  nei  settori  pubblico  e  privato,  dei  quali  ventidue
rappresentanti dei lavoratori  dipendenti,  nove  rappresentanti  dei
lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese.  Tali
rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna
delle categorie produttive; 
     c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato, dei  quali,  rispettivamente,
cinque designati dall'Osservatorio nazionale  dell'associazionismo  e
cinque designati dall'Osservatorio  nazionale  per  il  volontariato.
Tali rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente."; 
 b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei
componenti"; 
 2) al comma  2,  le  parole:  "lettera  b)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: " lettere b) e c)"; 
 c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche: 
     1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina
dei rappresentanti"; 
     2) il comma 10 e' soppresso. 
 9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei
componenti  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro,
secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre
1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato  dal  comma
8. In sede di prima applicazione, al fine  di  evitare  soluzione  di
continuita' nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino
alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali  esperti,  gli  attuali
rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi,  nonche'
gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima  applicazione,
la riduzione numerica, nonche' l'assegnazione dei  resti  percentuali
risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri: 
     a) maggiore rappresentativita' nella categoria  di  riferimento,
secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della  composizione  per
il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita'  del
settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento; 
     b) pluralismo. 
 10. La durata in  carica  dei  componenti  del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro  individuati  secondo  i  criteri  di  cui
sopra, ha scadenza coincidente con quella  dell'attuale  consiliatura
relativa al quinquennio 2010- 2015. 
 11. Per quanto concerne la procedura di nomina  dei  componenti  del
Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  alle  successive
scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3  e  4,  della
legge n. 936 del 1986. 
 12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, e' soppresso il terzo periodo. 
 13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da  8  a  12  non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
 14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di  indirizzo
politico e di coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle  materie
e nei limiti indicati con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
rispettive competenze. 
 15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio  provinciale
ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque
anni. 
 16. Il Consiglio provinciale  e'  composto  da  non  piu'  di  dieci
componenti eletti dagli organi  elettivi  dei  Comuni  ricadenti  nel
territorio della Provincia. Le modalita' di elezione  sono  stabilite
con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012. 
 17.  Il  Presidente  della  Provincia  e'   eletto   dal   Consiglio
provinciale tra i suoi componenti. 
 18. Fatte salve le funzioni di cui  al  comma  14,  lo  Stato  e  le
Regioni,  con  propria  legge,  secondo  le  rispettive   competenze,
provvedono a trasferire ai  Comuni,  entro  il  30  aprile  2012,  le
funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo  che,
per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle
Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta',  differenziazione
ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento  delle  funzioni  da
parte delle Regioni entro il 30  aprile  2012,  si  provvede  in  via
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
131, con legge dello Stato. 
 19. Lo  Stato  e  le  Regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,
provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie
e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite,  assicurando
nell'ambito  delle  medesime  risorse  il  necessario   supporto   di
segreteria per l'operativita' degli organi della provincia. 
 20. Con legge dello Stato e' stabilito il termine decorso  il  quale
gli organi in carica delle Province decadono. 
 21. I Comuni possono istituire  unioni  o  organi  di  raccordo  per
l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo
l'invarianza della spesa. 
 22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo  di  natura
elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a
titolo esclusivamente onorifico e non puo'  essere  fonte  di  alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza.