Art. 21 
 
                      Avviso di preinformazione 
 
  1. Le stazioni appaltanti, possibilmente entro il  31  dicembre  di
ogni anno,  rendono  noto  mediante  un  avviso  di  preinformazione,
conforme all'allegato IX A, paragrafi 1 e 2, del  codice,  pubblicato
dalla Commissione europea o da  esse  stesse  sul  loro  «profilo  di
committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b), del
codice, ed all'articolo 3, comma 35, del codice: 
    a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli  appalti
o degli  accordi  quadro,  per  gruppi  di  prodotti,  che  intendono
aggiudicare nei dodici mesi successivi; i  gruppi  di  prodotti  sono
definiti mediante  riferimento  alle  voci  della  nomenclatura  CPV,
Common  procurement  vocabulary,  di  cui  al  regolamento  (CE)   n.
213/2008. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  pubblica  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  le   modalita'   di
riferimento da fare, nei bandi di  gara,  a  particolari  voci  della
nomenclatura in conformita' a quanto  eventualmente  stabilito  dalla
Commissione europea; 
    b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli  appalti  o
degli  accordi  quadro,  per  ciascuna  delle  categorie  di  servizi
elencate nell'allegato I, che intendono aggiudicare nei  dodici  mesi
successivi; 
    c) per i lavori, le caratteristiche essenziali  dei  contratti  o
degli accordi quadro che intendono aggiudicare. 
  2. Gli avvisi di cui al  comma  1  sono  inviati  alla  Commissione
europea e pubblicati sul profilo di committente il  piu'  rapidamente
possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il  programma
per il quale le stazioni appaltanti intendono aggiudicare  appalti  o
accordi quadro. 
  3. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione  sul  loro
profilo di committente inviano  alla  Commissione  europea,  per  via
elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione di  cui
all'allegato X paragrafo 3, del codice, una comunicazione in  cui  e'
annunciata la pubblicazione di un avviso  di  preinformazione  su  un
profilo di committente. 
  4. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e'  obbligatoria
solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della  facolta'  di
ridurre i termini di ricezione delle offerte ai  sensi  dell'articolo
70, comma 7, del codice. 
  5. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi  indicati  nel
presente  decreto,  le  informazioni  di  cui  all'allegato,  IX   A,
paragrafo 1 e 2, del  codice,  e  ogni  altra  informazione  ritenuta
utile, secondo il formato dei modelli  di  formulari  adottati  dalla
Commissione europea in conformita' alla procedura consultiva  di  cui
all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE. 
  6. L'avviso di preinformazione  e'  altresi'  pubblicato  sui  siti
informatici di cui all'articolo 66,  comma  7,  del  codice,  con  le
modalita' ivi previste. 
  7. Il presente articolo non si  applica  alle  procedure  negoziate
senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il  testo  dell'articolo  3,  comma  35,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 3  (Definizioni).  (art.  1,  direttiva  2004/18;
          artt. 1, 2.1.,  direttiva  2004/17;  artt.  2,  19,  L.  n.
          109/1994; artt. 1, 2, 9, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6,
          D.Lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7,  12,  D.Lgs.  n.  158/1995;
          art. 19,  co.  4,  D.Lgs.  n.  402/1998;  art.  24,  L.  n.
          62/2004). - (Omissis). 
              35. Il «profilo di committente» e' il sito  informatico
          di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
          e le informazioni previsti  dal  presente  codice,  nonche'
          dall'allegato X, punto 2. Per i  soggetti  pubblici  tenuti
          all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          il profilo di committente e' istituito nel  rispetto  delle
          previsioni  di   tali   atti   legislativi   e   successive
          modificazioni, e delle  relative  norme  di  attuazione  ed
          esecuzione.". 
              - Il regolamento (CE) n. 213/2008 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 15 marzo 2008, n. L 74. 
              - Per i riferimenti alla direttiva 2009/81/CE, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il  testo  dell'articolo  70,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              " Art. 70 (Termini di presentazione delle richieste  di
          invito  e  delle  offerte  e  loro  contenuto).  (art.  38,
          direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. n. 55/1991; artt.  6  e
          7, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10,  D.Lgs.  n.  157/1995;
          artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7,  8;  81,
          co. 1, D.P.R. n. 554/1999). - (Omissis). 
              7. Nei casi  in  cui  le  stazioni  appaltanti  abbiano
          pubblicato un avviso di preinformazione, il termine  minimo
          per la ricezione delle offerte  nelle  procedure  aperte  e
          ristrette puo' essere ridotto, di norma, a trentasei giorni
          e comunque mai a meno di ventidue giorni,  ne'  a  meno  di
          cinquanta giorni se il contratto ha per  oggetto  anche  la
          progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
          decorrono  dalla  data  di  trasmissione  del  bando  nelle
          procedure aperte, e  dalla  data  di  invio  dell'invito  a
          presentare le offerte nelle  procedure  ristrette,  e  sono
          ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a  suo
          tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste
          per  il  bando  dall'allegato  IX  A,  sempre   che   dette
          informazioni   fossero   disponibili   al   momento   della
          pubblicazione dell'avviso e che  tale  avviso  fosse  stato
          inviato per  la  pubblicazione  non  meno  di  cinquantadue
          giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del
          bando di gara.". 
              - Il  testo  dell'articolo  66,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              " Art. 66 (Modalita' di pubblicazione  degli  avvisi  e
          dei bandi). (artt. 36 e  37,  direttiva  2004/18;  art.  44
          direttiva 2004/17; art. 8, D.Lgs.  n.  157/1995;  art.  11,
          D.Lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, D.P.R. n. 554/1999).  -
          (Omissis). 
              "7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
          relativa   ai   contratti   pubblici,   sul   «profilo   di
          committente» della stazione appaltante, e,  non  oltre  due
          giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del  Ministero
          delle infrastrutture di cui al  decreto  del  Ministro  dei
          lavori  pubblici  6  aprile  2001,  n.  20,  e   sul   sito
          informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione  degli
          estremi di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Gli
          avvisi e i bandi  sono  altresi'  pubblicati,  dopo  dodici
          giorni dalla trasmissione  alla  Commissione,  ovvero  dopo
          cinque giorni da detta trasmissione in  caso  di  procedure
          urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per  estratto  su
          almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
          e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo  ove
          si eseguono i contratti. La  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata  entro
          il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
          della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio   inserzioni
          dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.".