Art. 23 
 
         Avviso sui risultati della procedura di affidamento 
 
  1. Le  stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un  contratto
pubblico o concluso un accordo quadro inviano, secondo  le  modalita'
di pubblicazione di cui all'allegato X paragrafo 3,  del  codice,  un
avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro
48 giorni  dall'aggiudicazione  del  contratto  o  dalla  conclusione
dell'accordo quadro. 
  2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita'  all'articolo
59 del codice, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di  un
avviso in merito ai risultati della procedura  di  aggiudicazione  di
ciascun appalto basato su tale accordo. 
  3. L'avviso sui risultati della procedura di  affidamento  contiene
gli elementi indicati nel presente decreto, le  informazioni  di  cui
all'allegato IX A del codice,  e  ogni  altra  informazione  ritenuta
utile, secondo il formato dei modelli  di  formulari  adottati  dalla
Commissione europea. 
  4. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto  o
alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la
loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia  contraria
all'interesse pubblico, in particolare agli interessi in  materia  di
difesa e sicurezza, pregiudichi i legittimi interessi commerciali  di
operatori  economici  pubblici  o   privati   oppure   possa   recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. 
 
          Note all'art. 23: 
              -  Il  testo  dell'articolo  59  del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art.  59  (Accordi  quadro).   (art.   32,   direttiva
          2004/18). - 1. Le stazioni  appaltanti  possono  concludere
          accordi quadro. Per  i  lavori,  gli  accordi  quadro  sono
          ammessi  esclusivamente   in   relazione   ai   lavori   di
          manutenzione. Gli accordi quadro non sono  ammessi  per  la
          progettazione  e  per   gli   altri   servizi   di   natura
          intellettuale 
              2. Ai fini della conclusione di un accordo  quadro,  le
          stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste
          dalla   presente   parte   in   tutte    le    fasi    fino
          all'aggiudicazione degli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando
          i  criteri  di  aggiudicazione  definiti  ai  sensi   degli
          articoli 81 e seguenti. 
              3.  Gli  appalti  basati  su  un  accordo  quadro  sono
          aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4  e  5.
          Tali  procedure  sono  applicabili  solo  tra  le  stazioni
          appaltanti e gli  operatori  economici  inizialmente  parti
          dell'accordo  quadro.  In  sede  di  aggiudicazione   degli
          appalti pubblici basati su un accordo quadro le  parti  non
          possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
          condizioni fissate in tale accordo quadro,  in  particolare
          nel caso di cui al comma 4. 
              4. Quando un accordo quadro e'  concluso  con  un  solo
          operatore economico, gli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro sono aggiudicati entro  i  limiti  delle  condizioni
          fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione  di  tali
          appalti, le  stazioni  appaltanti  possono  consultare  per
          iscritto    l'operatore    parte    dell'accordo    quadro,
          chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 
              5. Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso  con  piu'
          operatori economici, il numero di questi deve essere almeno
          pari a  tre,  purche'  vi  sia  un  numero  sufficiente  di
          operatori economici che soddisfano i criteri di  selezione,
          ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri  di
          aggiudicazione. 
              6. Gli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  con
          piu'  operatori  economici   possono   essere   aggiudicati
          mediante   applicazione    delle    condizioni    stabilite
          nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo. 
              7. Per il caso di  cui  al  comma  6,  l'aggiudicazione
          dell'accordo  quadro  contiene   l'ordine   di   priorita',
          privilegiando il criterio della rotazione,  per  la  scelta
          dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto. 
              8. Gli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  con
          piu' operatori  economici,  qualora  l'accordo  quadro  non
          fissi tutte le condizioni,  possono  essere  affidati  solo
          dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le  parti
          in   base   alle   medesime   condizioni,   se   necessario
          precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni  indicate
          nel capitolato  d'oneri  dell'accordo  quadro,  secondo  la
          seguente procedura: 
                a)  per  ogni  appalto  da  aggiudicare  le  stazioni
          appaltanti consultano per iscritto gli operatori  economici
          che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; 
                b)  le  stazioni  appaltanti   fissano   un   termine
          sufficiente per presentare le offerte  relative  a  ciascun
          appalto  specifico  tenendo  conto  di  elementi  quali  la
          complessita'   dell'oggetto   dell'appalto   e   il   tempo
          necessario per la trasmissione delle offerte; 
                c) le offerte sono presentate per iscritto e il  loro
          contenuto deve rimanere  segreto  fino  alla  scadenza  del
          termine previsto per la loro presentazione; 
                d) le stazioni appaltanti  aggiudicano  ogni  appalto
          all'offerente che ha presentato  l'offerta  migliore  sulla
          base dei criteri di aggiudicazione fissati  nel  capitolato
          d'oneri dell'accordo quadro. 
              9. La durata di un accordo quadro non puo'  superare  i
          quattro  anni,  salvo  in  casi   eccezionali   debitamente
          motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 
              10. Le stazioni appaltanti non possono  ricorrere  agli
          accordi quadro in modo abusivo o  in  modo  da  ostacolare,
          limitare o distorcere la concorrenza.".