Art. 24 
 
                         Specifiche tecniche 
 
  1. Le specifiche tecniche definite al  punto  1  dell'allegato  III
figurano nei documenti del contratto, quali  il  bando  di  gara,  il
capitolato d'oneri o i documenti complementari. 
  2. Le specifiche  tecniche  devono  consentire  pari  accesso  agli
offerenti  e  non  devono  comportare  la   creazione   di   ostacoli
ingiustificati all'apertura dei contratti alla concorrenza. 
  3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie,  comprese
quelle relative alla sicurezza dei prodotti, o  i  requisiti  tecnici
che devono essere soddisfatti nel quadro di accordi internazionali di
normalizzazione, al fine di garantire l'interoperabilita' prevista da
tali accordi e purche' siano compatibili con il diritto  comunitario,
le specifiche tecniche sono formulate: 
    a)  mediante   riferimento   a   specifiche   tecniche   definite
nell'allegato III e, in  ordine  di  preferenza,  alle  norme  civili
nazionali che recepiscono norme europee, alle  omologazioni  tecniche
europee, alle specifiche tecniche civili comuni,  alle  norme  civili
nazionali che recepiscono  norme  internazionali,  alle  altre  norme
civili  internazionali,  ad  altri  sistemi  tecnici  di  riferimento
adottati dagli organismi europei  di  normalizzazione  o,  se  questi
mancano, ad altre norme civili nazionali, alle omologazioni  tecniche
nazionali  o  alle  specifiche  tecniche  nazionali  in  materia   di
progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e  di  messa
in opera dei prodotti,  alle  specifiche  tecniche  civili  originate
dall'industria e da essa ampiamente riconosciute o agli  standard  di
difesa nazionali definiti dall'allegato III, punto  3,  del  presente
decreto e alle specifiche per il materiale di difesa  assimilabili  a
tali  standard.  Ciascun  riferimento   contiene   la   menzione   «o
equivalente»; 
    b) in termini di cui all'articolo 68, comma 3, lettere b),  c)  e
d), del codice. 
  4. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente articolo  si
applicano le disposizioni recate dall'articolo 68, commi da 4  a  13,
del codice. 
 
          Note all'art. 24: 
              -  Il  testo  dell'articolo  68  del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 68 (Specifiche  tecniche).  (art.  23,  direttiva
          2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11,  D.Lgs.
          n. 406/1991; art. 8, D.Lgs. n. 358/1992; art. 20, D.Lgs. n.
          157/1995; art. 19, D.Lgs. n.  158/1995;  art.  16,  co.  3,
          D.P.R. n. 554/1999). - 1. Le specifiche  tecniche  definite
          al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei  documenti  del
          contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri  o
          i  documenti  complementari.  Ogniqualvolta  sia  possibile
          dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da
          tenere conto dei criteri di accessibilita' per  i  soggetti
          disabili, di  una  progettazione  adeguata  per  tutti  gli
          utenti, della tutela ambientale. 
              2.  Le  specifiche  tecniche  devono  consentire   pari
          accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione
          di  ostacoli  ingiustificati  all'apertura  dei   contratti
          pubblici alla concorrenza. 
              3.   Fatte   salve   le   regole   tecniche   nazionali
          obbligatorie, nei limiti in cui  sono  compatibili  con  la
          normativa  comunitaria,   le   specifiche   tecniche   sono
          formulate secondo una delle modalita' seguenti: 
                a)  mediante  riferimento   a   specifiche   tecniche
          definite nell'allegato VIII, e, in  ordine  di  preferenza,
          alle norme nazionali che recepiscono  norme  europee,  alle
          omologazioni tecniche  europee,  alle  specifiche  tecniche
          comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici
          di  riferimento  adottati  dagli   organismi   europei   di
          normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali,
          alle omologazioni  tecniche  nazionali  o  alle  specifiche
          tecniche nazionali in materia di progettazione, di  calcolo
          e di realizzazione delle opere e  di  messa  in  opera  dei
          prodotti.  Ciascun  riferimento  contiene  la  menzione  «o
          equivalente»; 
                b)  in  termini  di  prestazioni   o   di   requisiti
          funzionali,   che   possono    includere    caratteristiche
          ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi
          da  consentire  agli  offerenti  di  determinare  l'oggetto
          dell'appalto e  alle  stazioni  appaltanti  di  aggiudicare
          l'appalto; 
                c)  in  termini  di  prestazioni   o   di   requisiti
          funzionali di cui alla lettera  b),  con  riferimento  alle
          specifiche  citate  nella  lettera  a),  quale  mezzo   per
          presumere la conformita' a  dette  prestazioni  o  a  detti
          requisiti; 
                d) mediante riferimento alle specifiche di  cui  alla
          lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o
          ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre
          caratteristiche. 
              4. Quando  si  avvalgono  della  possibilita'  di  fare
          riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera  a),
          le stazioni appaltanti non  possono  respingere  un'offerta
          per il motivo che i prodotti e i servizi offerti  non  sono
          conformi   alle   specifiche   alle   quali   hanno   fatto
          riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova  in
          modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti,  con
          qualsiasi  mezzo  appropriato,  che  le  soluzioni  da  lui
          proposte ottemperano in maniera  equivalente  ai  requisiti
          definiti dalle specifiche tecniche. 
              5.   Puo'   costituire   un   mezzo   appropriato   una
          documentazione tecnica  del  fabbricante  o  una  relazione
          sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto. 
              6.  L'operatore   economico   che   propone   soluzioni
          equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche
          equivalenti  lo  segnala  con  separata  dichiarazione  che
          allega all'offerta. 
              7. Quando si  avvalgono  della  facolta',  prevista  al
          comma 3, di definire le specifiche tecniche in  termini  di
          prestazioni  o  di  requisiti   funzionali,   le   stazioni
          appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori,  di
          prodotti o di servizi conformi ad una norma  nazionale  che
          recepisce una norma  europea,  ad  un'omologazione  tecnica
          europea, ad una specifica  tecnica  comune,  ad  una  norma
          internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da  un
          organismo europeo di  normalizzazione  se  tali  specifiche
          contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse
          prescritti. 
              8. Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  7,  nella  propria
          offerta l'offerente e' tenuto a provare  in  modo  ritenuto
          soddisfacente dalle stazioni  appaltanti  e  con  qualunque
          mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio
          conforme  alla  norma  ottempera  alle  prestazioni  o   ai
          requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi  5  e
          6. 
              9.   Le   stazioni   appaltanti,   quando   prescrivono
          caratteristiche ambientali in termini di prestazioni  o  di
          requisiti funzionali, quali sono contemplate  al  comma  3,
          lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o,
          all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite  dalle
          ecoetichettature europee (multi)nazionali  o  da  qualsiasi
          altra  ecoetichettatura,  quando  ricorrono   le   seguenti
          condizioni: 
                a) esse  siano  appropriate  alla  definizione  delle
          caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto
          dell'appalto; 
                b) i requisiti per  l'etichettatura  siano  elaborati
          sulla scorta di informazioni scientifiche; 
                c) le ecoetichettature  siano  adottate  mediante  un
          processo  al  quale  possano  partecipare  tutte  le  parti
          interessate, quali gli enti governativi, i  consumatori,  i
          produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; 
                d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 
              10.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  9  le   stazioni
          appaltanti possono  precisare  che  i  prodotti  o  servizi
          muniti di  ecoetichettatura  sono  presunti  conformi  alle
          specifiche tecniche definite nel capitolato  d'oneri;  essi
          devono   accettare   qualsiasi   altro   mezzo   di   prova
          appropriato,   quale   una   documentazione   tecnica   del
          fabbricante o  una  relazione  di  prova  di  un  organismo
          riconosciuto. 
              11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del  presente
          articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura
          e gli organismi di ispezione e di  certificazione  conformi
          alle norme europee applicabili. 
              12. Le  stazioni  appaltanti  accettano  i  certificati
          rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri. 
              13. A meno  di  non  essere  giustificate  dall'oggetto
          dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare
          una  fabbricazione   o   provenienza   determinata   o   un
          procedimento particolare ne' far riferimento a un  marchio,
          a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una  produzione
          specifica  che  avrebbero  come  effetto  di   favorire   o
          eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o
          riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel  caso
          in  cui  una   descrizione   sufficientemente   precisa   e
          intelligibile dell'oggetto dell'appalto non  sia  possibile
          applicando  i  commi  3  e  4,  a  condizione   che   siano
          accompagnati dall'espressione «o equivalente».".