Art. 25 
 
Condizioni particolari di esecuzione  del  contratto  prescritte  nel
                         bando o nell'invito 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono  esigere  condizioni  particolari
per l'esecuzione del contratto,  purche'  siano  compatibili  con  il
diritto comunitario e, tra l'altro, con  i  principi  di  parita'  di
trattamento, non discriminazione,  trasparenza,  proporzionalita',  e
purche' siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in  caso  di
procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri. 
  2.  Dette  condizioni  possono,  in  particolare,   riguardare   il
subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni
classificate e la sicurezza dell'approvvigionamento  richieste  dalla
stazione appaltante, in conformita' degli  articoli  13  e  14,  o  a
tenere conto di esigenze ambientali o sociali. 
  3. La stazione appaltante che prevede tali  condizioni  particolari
puo' comunicarle all'Autorita', che si pronuncia entro trenta  giorni
sulla  compatibilita'  con  il  diritto  comunitario.  Decorso   tale
termine, il bando puo' essere pubblicato e gli inviti possono  essere
spediti. 
  4. In  sede  di  offerta  gli  operatori  economici  dichiarano  di
accettare  le  condizioni   particolari,   per   l'ipotesi   in   cui
risulteranno aggiudicatari.