Art. 25 Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito 1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purche' siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', e purche' siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri. 2. Dette condizioni possono, in particolare, riguardare il subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell'approvvigionamento richieste dalla stazione appaltante, in conformita' degli articoli 13 e 14, o a tenere conto di esigenze ambientali o sociali. 3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari puo' comunicarle all'Autorita', che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilita' con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando puo' essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. 4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.