Art. 26 
 
Informazioni  circa  i   mancati   inviti,   le   esclusioni   e   le
                           aggiudicazioni 
 
  1. La  materia  delle  informazioni  circa  i  mancati  inviti,  le
esclusioni e le aggiudicazioni e' disciplinata dall'articolo  79  del
codice. 
  2. Per i casi di cui agli articoli 13 e 14, le comunicazioni di cui
all'articolo 79, comma 2, lettera b), del codice, contengono anche  i
motivi della decisione in merito alla non conformita' ai requisiti di
sicurezza dell'informazione e sicurezza dell'approvvigionamento. 
 
          Note all'art. 26: 
              -  Il  testo  dell'articolo  79  del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 79  (Informazioni  circa  i  mancati  inviti,  le
          esclusioni  e  le  aggiudicazioni).  (art.  41,   direttiva
          2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art.  20,  L.
          n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3,  D.Lgs.  n.  358/1992;
          art. 27, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 157/1995; art. 27, commi  3
          e 4, D.Lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e  4,  D.P.R.  n.
          554/1999; art. 24, co. 10,  L.  n.  62/2005;  articolo  44,
          comma 3, lettere b)  ed  e),  legge  n.  88/2009;  articoli
          2-bis,  2-quater,  2-septies,  paragrafo  1,  lettera   a),
          secondo trattino, direttiva 89/665/CEE  e  articoli  2-bis,
          2-quater,  2-septies,  paragrafo  1,  lettera  a),  secondo
          trattino,  direttiva  92/13/CEE   come   modificati   dalla
          direttiva  2007/66/CE).  -  1.   Le   stazioni   appaltanti
          informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle
          decisioni prese riguardo alla  conclusione  di  un  accordo
          quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o  all'ammissione
          in un sistema dinamico  di  acquisizione,  ivi  compresi  i
          motivi della decisione di non concludere un accordo quadro,
          ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale e'  stata
          indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura,  ovvero
          di non attuare un sistema dinamico di acquisizione. 
              2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano: 
                a) ad ogni candidato escluso  i  motivi  del  rigetto
          della candidatura; 
                b) ad ogni offerente escluso  i  motivi  del  rigetto
          della sua offerta, inclusi, per i casi di cui  all'articolo
          68,  commi  4  e  7,  i  motivi  della  decisione  di   non
          equivalenza o della decisione  secondo  cui  i  lavori,  le
          forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni  o
          ai requisiti funzionali; 
                c) ad ogni offerente che abbia presentato  un'offerta
          selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta
          selezionata  e  il  nome  dell'offerente   cui   e'   stato
          aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro. 
              3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al  comma
          2 sono fornite: 
                a) su richiesta scritta della parte interessata; 
                b) per iscritto; 
                c) il prima possibile e comunque non  oltre  quindici
          giorni dalla ricezione della domanda scritta. 
              4.   Tuttavia   le    stazioni    appaltanti    possono
          motivatamente   omettere   talune   informazioni   relative
          all'aggiudicazione  dei  contratti,  alla  conclusione   di
          accordi quadro o all'ammissione ad un sistema  dinamico  di
          acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione
          ostacoli  l'applicazione   della   legge,   sia   contraria
          all'interesse pubblico, pregiudichi i  legittimi  interessi
          commerciali di operatori economici  pubblici  o  privati  o
          dell'operatore  economico  cui  e'  stato  aggiudicato   il
          contratto,  oppure  possa  recare  pregiudizio  alla  leale
          concorrenza tra questi. 
              5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio: 
                a)  l'aggiudicazione  definitiva,  tempestivamente  e
          comunque entro un termine non superiore  a  cinque  giorni,
          all'aggiudicatario,  al   concorrente   che   segue   nella
          graduatoria, a  tutti  i  candidati  che  hanno  presentato
          un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui  candidatura  o
          offerta siano state escluse se hanno proposto  impugnazione
          avverso l'esclusione, o  sono  in  termini  per  presentare
          dette impugnazioni, nonche' a coloro che hanno impugnato il
          bando o la lettera di invito,  se  dette  impugnazioni  non
          siano state ancora respinte con  pronuncia  giurisdizionale
          definitiva; 
                b)  l'esclusione,  ai  candidati  e  agli   offerenti
          esclusi, tempestivamente e comunque entro  un  termine  non
          superiore a cinque giorni dall'esclusione; 
                b-bis) la decisione, a  tutti  i  candidati,  di  non
          aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un  accordo
          quadro; 
                b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto
          con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque  entro  un
          termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti  di  cui
          alla lettera a) del presente comma. 
              5-bis. Le comunicazioni di cui al comma  5  sono  fatte
          per  iscritto,  con  lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento  o  mediante  notificazione  o  mediante  posta
          elettronica certificata ovvero mediante fax, se  l'utilizzo
          di quest'ultimo  mezzo  e'  espressamente  autorizzato  dal
          concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo  di  posta
          elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in
          sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo
          posta o notificazione,  dell'avvenuta  spedizione  e'  data
          contestualmente notizia  al  destinatario  mediante  fax  o
          posta elettronica, anche non certificata, al numero di  fax
          ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in  sede
          di  candidatura  o  di   offerta.   La   comunicazione   e'
          accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione
          contenente almeno gli elementi di cui al comma  2,  lettera
          c), e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere  puo'
          essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a),  b),
          e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso
          di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante  richiamo  alla
          motivazione relativa  al  provvedimento  di  aggiudicazione
          definitiva,   se    gia'    inviata.    La    comunicazione
          dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione,
          e  la  notizia  della  spedizione  sono,   rispettivamente,
          spedita  e  comunicata  nello  stesso  giorno  a  tutti   i
          destinatari, salva l'oggettiva impossibilita' di rispettare
          tale  contestualita'  a  causa   dell'elevato   numero   di
          destinatari,  della  difficolta'   di   reperimento   degli
          indirizzi,  dell'impossibilita'  di  recapito  della  posta
          elettronica o del fax a taluno  dei  destinatari,  o  altro
          impedimento oggettivo e comprovato. 
              5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e
          b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio  per
          la stipulazione del contratto. 
              5-quater. Fermi i divieti e  differimenti  dell'accesso
          previsti  dall'articolo  13,  l'accesso   agli   atti   del
          procedimento in cui sono adottati i  provvedimenti  oggetto
          di  comunicazione  ai  sensi  del  presente   articolo   e'
          consentito   entro   dieci    giorni    dall'invio    della
          comunicazione dei provvedimenti medesimi  mediante  visione
          ed estrazione di copia.  Non  occorre  istanza  scritta  di
          accesso   e   provvedimento   di   ammissione,   salvi    i
          provvedimenti di  esclusione  o  differimento  dell'accesso
          adottati ai sensi dell'articolo 13. Le comunicazioni di cui
          al comma 5 indicano se ci sono atti per i  quali  l'accesso
          e' vietato o differito, e  indicano  l'ufficio  presso  cui
          l'accesso puo'  essere  esercitato,  e  i  relativi  orari,
          garantendo  che  l'accesso  sia  consentito  durante  tutto
          l'orario in cui  l'ufficio  e'  aperto  al  pubblico  o  il
          relativo personale presta servizio. 
              5-quinquies. Il bando o l'avviso con cui si  indice  la
          gara  o  l'invito  nelle  procedure  senza  bando   fissano
          l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto
          di  presentazione  della  candidatura  o  dell'offerta,  il
          domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o  l'avviso
          possono altresi' obbligare il  candidato  o  concorrente  a
          indicare l'indirizzo di posta elettronica o  il  numero  di
          fax al fine dell'invio delle comunicazioni.".