Art. 25 
 
 
      Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali 
 
  1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito  nella  legge
14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    A) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  "Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali) 
  1. A tutela della concorrenza e  dell'ambiente,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento  dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini  territoriali  ottimali  e
omogenei  individuati  in  riferimento  a  dimensioni  comunque   non
inferiori alla  dimensione  del  territorio  provinciale  e  tali  da
consentire  economie  di  scala  e  di  differenziazione   idonee   a
massimizzare l'efficienza del  servizio,  entro  il  termine  del  30
giugno 2012. Decorso inutilmente il termine  indicato,  il  Consiglio
dei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita i
poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5  giugno  2003,  n.
131, per organizzare lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  in  riferimento  a
dimensioni comunque non  inferiori  alla  dimensione  del  territorio
provinciale  e  tali  da  consentire   economie   di   scala   e   di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 
  2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento
dei servizi a evidenza pubblica  da  parte  di  Regioni,  Province  e
Comuni o degli enti  di  governo  locali  dell'ambito  o  del  bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  A  tal  fine,  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nell'ambito  dei  compiti  di
tutela e promozione della concorrenza  nelle  Regioni  e  negli  enti
locali comunica, entro  il  termine  perentorio  del  31  gennaio  di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che
hanno  provveduto  all'applicazione  delle  procedure  previste   dal
presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il  termine
di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto  elemento  di
valutazione della virtuosita'. 
  3. Fatti salvi i finanziamenti  ai  progetti  relativi  ai  servizi
pubblici  locali  di  rilevanza  economica  cofinanziati  con   fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi  titolo  concessi  a  valere  su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119,  quinto  comma,
della Costituzione sono  prioritariamente  attribuiti  agli  enti  di
governo degli ambiti o dei bacini  territoriali  ottimali  ovvero  ai
relativi  gestori  del  servizio  selezionati  tramite  procedura  ad
evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di  regolazione
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del
servizio reso  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dall'Autorita'
stessa. 
  4. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al  patto  di
stabilita'  interno  secondo  le  modalita'  definite   dal   decreto
ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge
25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. L'ente locale o l'ente  di  governo  locale
dell'ambito o  del  bacino  vigila  sull'osservanza  da  parte  delle
societa' di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto
di stabilita' interno. 
  5. Le societa' affidatarie in house  sono  tenute  all'acquisto  di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006,  n.  163  e  successive  modificazioni.  Le  medesime
societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita'  per
il reclutamento del personale e per il conferimento  degli  incarichi
nel rispetto dei principi di cui al  comma  3  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' delle  disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti  locali  divieti  o  limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di  natura  retributiva  o  indennitarie  e  per  le
consulenze anche degli amministratori.". 
  2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. A decorrere  dall'anno  2013,  le  aziende  speciali  e  le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno  secondo
le modalita' definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con  i  Ministri  dell'interno  e  degli  affari
regionali, sentita la Conferenza Stato- Citta' ed  autonomie  locali,
da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende  speciali
e le istituzioni si  iscrivono  e  depositano  i  propri  bilanci  al
registro   delle   imprese   o   nel   repertorio    delle    notizie
economico-amministrative  della  Camera  di  commercio  del   proprio
territorio  entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno.   L'Unioncamere
trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  il  30
giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni  ed  i
relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle  istituzioni
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile  2006,
n.163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli  enti
locali:  divieti  o  limitazioni  alle   assunzioni   di   personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre  voci  di  natura
retributiva   o   indennitaria   e   per   consulenze   anche   degli
amministratori; obblighi  e  limiti  alla  partecipazione  societaria
degli enti locali.  Gli  enti  locali  vigilano  sull'osservanza  del
presente  comma  da  parte   dei   soggetti   indicati   ai   periodi
precedenti."; 
    b) al comma 8 dopo le parole "seguenti  atti"  sono  inserite  le
seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.". 
    B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione  dei  servizi,"  e
prima  delle  parole  "verificano  la  realizzabilita'"  inserire  le
parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici  degli  obblighi
di servizio pubblico e universale". 
  2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Per gli enti territoriali con popolazione  superiore  a  10.000
abitanti, la delibera di cui al comma precedente e'  adottata  previo
parere obbligatorio dell'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,   sulla   base
dell'istruttoria svolta dall' ente di governo  locale  dell'ambito  o
del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza
di ragioni  idonee  e  sufficienti  all'attribuzione  di  diritti  di
esclusiva e alla correttezza  della  scelta  eventuale  di  procedere
all'affidamento simultaneo con gara  di  una  pluralita'  di  servizi
pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul  sito
internet, ove presente, e con ulteriori modalita' idonee". 
  3. Il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma  1  e  del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2,  e'  effettuato
entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto  e  poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La
delibera quadro di cui al comma  2  e'  comunque  adottata  prima  di
procedere al conferimento e al rinnovo della  gestione  dei  servizi,
entro  trenta  giorni  dal  parere   dell'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,  l'ente  locale
non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai  sensi
del presente articolo.". 
  4. Al comma 11, dopo  la  lettera  b),  e'  inserita  la  seguente:
"b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire  economie
di   gestione   con   riferimento   all'intera   durata   programmata
dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione
dell'offerta,  la  misura  delle  anzidette  economie   e   la   loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi  agli  utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a  processi  di
efficientamento relativi al personale;". 
  5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui"
sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva  di  200.000  euro
annui". 
  6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a) in fine le parole  "alla  data  del  31  marzo
2012" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  data  del  31  dicembre
2012. In deroga,  l'affidamento  per  la  gestione  «in  house»  puo'
avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa,
perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012,  di  preesistenti
gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore  del
servizio a livello di ambito o di  bacino  territoriale  ottimale  ai
sensi dell'articolo 3-bis.". In tal caso  il  contratto  di  servizio
dovra' prevedere  indicazioni  puntuali  riguardanti  il  livello  di
qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di
investimenti programmati ed effettuati  e  obiettivi  di  performance
(redditivita', qualita', efficienza). La valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza  della  gestione  e  il  rispetto  delle   condizioni
previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale
da  parte  dell'Autorita'  di  regolazione  di  settore.  La   durata
dell'affidamento in house  all'azienda  risultante  dall'integrazione
non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni"; 
    b) alla lettera b) in fine le parole "alla  data  del  30  giugno
2012" sono sostituite con le seguenti: "alla data del 31 marzo 2013". 
  7. Dopo il comma 32-bis e' inserito  il  seguente:  "32-ter.  Fermo
restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non  pregiudicare
la necessaria continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, i soggetti pubblici  e  privati  esercenti  a
qualsiasi titolo attivita' di gestione dei  servizi  pubblici  locali
assicurano  l'integrale  e  regolare  prosecuzione  delle   attivita'
medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in  particolare  il
rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard  minimi
del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2,  comma  3,  lett.
e), del presente  decreto,  alle  condizioni  di  cui  ai  rispettivi
contratti di servizio e dagli altri atti che  regolano  il  rapporto,
fino  al  subentro  del  nuovo  gestore  e  comunque,  in   caso   di
liberalizzazione del settore,  fino  all'apertura  del  mercato  alla
concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo'  essere  ad
alcun titolo preteso in relazione  a  quanto  previsto  nel  presente
articolo.". 
  8. Al comma 33-ter, le parole  "Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e la coesione territoriale, adottato,  entro  il  31  gennaio
2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro  per  gli  Affari
Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012". 
  9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  sono  soppresse  le  parole:  "il   servizio   di   trasporto
ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422"; 
    b) in fine e' inserito il  seguente  periodo:  "Con  riguardo  al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino  alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti  e
i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'
all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in  conformita'  all'articolo
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.". 
  2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  4,  lettera  a)  sono  soppresse  le  parole   "la
realizzazione",  sono  sostituite  le  parole  "dell'intero"  con  la
seguente: "del"  e  dopo  le  parole  "servizio,"  sono  inserite  le
seguenti: "che puo' essere"; 
    b) al  comma  4,  lettera  b)  le  parole  "e  smaltimento"  sono
sostituite con le seguenti: "avvio a smaltimento e recupero, nonche',
ricorrendo  le  ipotesi  di   cui   alla   precedente   lettera   a),
smaltimento"; 
    c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Nel caso in  cui  gli  impianti  siano  di  titolarita'  di
soggetti diversi dagli enti locali  di  riferimento,  all'affidatario
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  devono  essere
garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate
e la disponibilita' delle  potenzialita'  e  capacita'  necessarie  a
soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.". 
  3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre  2011,  n.
214, le parole "svolto  in  regime  di  privativa  dai  comuni"  sono
sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al  comma  1  dell'articolo  4  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito,  con  modificazioni,
in legge 14 settembre 2011, n. 148". 
  4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici  locali,  a
seguito di specifica richiesta,  sono  tenuti  a  fornire  agli  enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo
servizio  i  dati  concernenti  le  caratteristiche  tecniche   degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile  di  inizio
esercizio, secondo parametri  di  mercato,  le  rivalutazioni  e  gli
ammortamenti e ogni altra  informazione  necessaria  per  definire  i
bandi. 
  5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall'apposita  richiesta  e  la  comunicazione  di
informazioni false integrano illecito per il quale  il  prefetto,  su
richiesta  dell'ente  locale,  irroga  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  da  un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.