Art. 20 
 
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al  decreto
                   legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  "Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal
1° gennaio  2013,  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei
requisiti   di   carattere   generale,    tecnico-organizzativo    ed
economico-finanziario   per   la   partecipazione   alle    procedure
disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso  la  Banca  dati
nazionale  dei  contratti  pubblici,  istituita  presso   l'Autorita'
dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del  presente
codice. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita'  stabilisce  con
propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare
e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e'  obbligatoria
l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini
e  le  regole  tecniche  per  l'acquisizione,  l'aggiornamento  e  la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 
  3. Le stazioni appaltanti e gli enti  aggiudicatori  verificano  il
possesso dei requisiti di cui al comma 1  esclusivamente  tramite  la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  Ove  la  disciplina  di
gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella
Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso  di  tali  requisiti  e'
verificato dalle stazioni appaltanti  mediante  l'applicazione  delle
disposizioni previste dal presente codice e dal  regolamento  di  cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 
  4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e
la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le
modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i  dati  di
cui al comma 1, contenuti nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
pubblici. 
  5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti  e  gli
enti aggiudicatori verificano il possesso dei  requisiti  secondo  le
modalita' previste dalla normativa vigente. 
  6. Per i dati scambiati a fini  istituzionali  con  la  banca  dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita  dall'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si  applica  l'articolo  6,
comma 10, del presente decreto."; 
    b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole:  "spese  dello  sponsor"  sono
inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro"; 
      2) dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Ai
contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e  forniture  aventi
ad oggetto beni  culturali  si  applicano  altresi'  le  disposizioni
dell'articolo 199-bis del presente codice."; 
    c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "L'affidamento  dei  contratti  di  finanziamento,  comunque
stipulati,  dai   concessionari   di   lavori   pubblici   che   sono
amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti  aggiudicatori  avviene  nel
rispetto dei  principi  di  cui  al  presente  comma  e  deve  essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti."; 
    d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno"; 
    e)  all'articolo  42,  al  comma  3-bis,  le  parole:   «prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»; 
    f) all'articolo 48, comma 1, le parole:  «prevista  dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti:  «di
cui all'articolo 6-bis del presente Codice»; 
    g) all'articolo  189,  comma  3,  nono  periodo,  le  parole:  "i
certificati  sono  redatti  in  conformita'   al   modello   di   cui
all'allegato XXII" sono sostituite  dalle  seguenti:  "i  certificati
sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento."; 
    h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente: 
  "Art. 199-bis (Disciplina  delle  procedure  per  la  selezione  di
sponsor). - 1. Al fine di assicurare  il  rispetto  dei  principi  di
economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'  di   trattamento,
trasparenza,   proporzionalita',   di   cui   all'articolo   27,   le
amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione  degli
interventi  relativi  ai  beni  culturali  integrano   il   programma
triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato
che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione  ai  quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o  la  realizzazione
degli interventi. A tal fine  provvedono  a  predisporre  i  relativi
studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti  preliminari.
In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi  per
i quali siano pervenute dichiarazioni  spontanee  di  interesse  alla
sponsorizzazione. La ricerca dello  sponsor  avviene  mediante  bando
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per
almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo
superiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  28,  nella   Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea.  L'avviso  contiene   una   sommaria
descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione  del  valore  di
massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte  in
aumento sull'importo del finanziamento minimo  indicato.  Nell'avviso
e' altresi' specificato se si intende acquisire una  sponsorizzazione
di  puro  finanziamento,  anche  mediante  accollo,  da  parte  dello
sponsor,  delle   obbligazioni   di   pagamento   dei   corrispettivi
dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
tecnica,  consistente  in  una  forma  di  partenariato  estesa  alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di  sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione  delle
offerte. Nel bando e  negli  avvisi  e'  stabilito  il  termine,  non
inferiore a sessanta giorni, entro il quale  i  soggetti  interessati
possono far pervenire offerte  impegnative  di  sponsorizzazione.  Le
offerte pervenute sono  esaminate  direttamente  dall'amministrazione
aggiudicatrice o, in caso di interventi  il  cui  valore  stimato  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione  di
euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione
giudicatrice. L'amministrazione  procede  a  stilare  la  graduatoria
delle  offerte  e  puo'  indire  una  successiva   fase   finalizzata
all'acquisizione di ulteriori  offerte  migliorative,  stabilendo  il
termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla
stipula del contratto di sponsorizzazione  con  il  soggetto  che  ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione  pura,
o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in  caso  di
sponsorizzazione tecnica. 
  2. Nel caso in cui non sia  stata  presentata  nessuna  offerta,  o
nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano
irregolari ovvero inammissibili, in  ordine  a  quanto  disposto  dal
presente codice in relazione ai requisiti  degli  offerenti  e  delle
offerte,  o  non  siano  rispondenti  ai  requisiti   formali   della
procedura, la stazione appaltante  puo',  nei  successivi  sei  mesi,
ricercare di propria iniziativa  lo  sponsor  con  cui  negoziare  il
contratto  di  sponsorizzazione,  ferme  restando  la  natura  e   le
condizioni   essenziali    delle    prestazioni    richieste    nella
sollecitazione pubblica. I progetti per i quali  non  sono  pervenute
offerte utili,  ai  sensi  del  precedente  periodo,  possono  essere
nuovamente  pubblicati  nell'allegato  del  programma  triennale  dei
lavori dell'anno successivo. 
  3. Restano fermi i presupposti  e  i  requisiti  di  compatibilita'
stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42,  e  successive  modificazioni,  recante  il  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di  partecipazione  di
ordine generale  dei  partecipanti  stabiliti  nell'articolo  38  del
presente codice, nonche', per i soggetti incaricati  di  tutta  o  di
parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di  idoneita'
professionale, di qualificazione per  eseguire  lavori  pubblici,  di
capacita'  economica  e  finanziaria,  tecnica  e  professionale  dei
fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201
del presente codice.". 
  2. In materia di contratti  di  sponsorizzazione,  resta  fermo  il
disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31  marzo  2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
75. 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 73, comma 3, alinea,  del  dopo  le  parole:  "In
aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite  le  seguenti:  "in
caso  di  violazioni   commesse,   secondo   valutazione   da   parte
dell'Autorita', con dolo o colpa grave,"; 
    b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 84 (Criteri di  accertamento  e  di  valutazione  dei  lavori
eseguiti all'estero). -  1.  Per  i  lavori  eseguiti  all'estero  da
imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata  dalla  copia  del
contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
emesso, dal certificato di collaudo. 
  2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta  dell'interessato,
da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero  degli  affari
esteri, con spese a carico  del  medesimo  interessato,  dalla  quale
risultano i lavori eseguiti secondo le  diverse  categorie,  il  loro
ammontare,  i  tempi  di  esecuzione,  indicazioni   utili   relative
all'incidenza  dei  subappalti  per  ciascuna  categoria  nonche'  la
dichiarazione che i lavori sono stati  eseguiti  regolarmente  e  con
buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato  con  le
indicazioni necessarie per la  completa  individuazione  dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di  esecuzione  e  della  categoria  dei
lavori eseguiti. La  certificazione  e'  rilasciata  secondo  modelli
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito  il  Ministero  per
gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e'  soggetta,  ove
necessario, a  legalizzazione  da  parte  delle  autorita'  consolari
italiane all'estero. 
  3.  Per  i  soli  lavori  subappaltati  ad  imprese   italiane,   i
subappaltatori,  ai  fini  del  conseguimento  della  qualificazione,
possono utilizzare il certificato rilasciato  all'esecutore  italiano
ai  sensi  del  comma  2  e,  qualora   non   sia   stato   richiesto
dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. 
  4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero,  se  in
lingua  diversa  dall'italiano,  e'  corredata  da   una   traduzione
certificata   conforme   in   lingua   italiana   rilasciata    dalla
rappresentanza diplomatica  o  consolare  ovvero  una  traduzione  in
lingua italiana eseguita da un  traduttore  ufficiale.  Il  consolato
italiano all'estero,  una  volta  conseguita  la  certificazione,  la
trasmette alla competente  struttura  centrale  del  Ministero  degli
affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di
cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo
i modelli semplificati sopra citati. 
  5. Qualora l'interessato abbia ultimato i  lavori  e  non  disponga
piu'  di  propria  rappresentanza  nel  Paese  di  esecuzione  o   la
rappresentanza non sia in  grado  di  svolgere  a  pieno  le  proprie
funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo'  fare
riferimento alla struttura  competente  del  Ministero  degli  affari
esteri.". 
  4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.
163 del 2006, introdotto  dal  comma  1,  lettera  a),  del  presente
articolo, le amministrazioni provvedono con le  risorse  finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.