Art. 15 Incentivo per i risultati conseguiti 1. Il Ministero, per le finalita' indicate all'articolo 2, comma 2, destina annualmente una percentuale dello stanziamento previsto per il Fondo di finanziamento ordinario delle universita' (FFO) da ripartire tra gli atenei in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, con le modalita' stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 2. Per le finalita' definite al comma 1, l'ANVUR redige e trasmette al Ministero entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sui risultati dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 11 e di controllo interno di cui all'articolo 12, in cui evidenzia: a) il grado di rispondenza delle universita' e delle singole articolazioni interne ai criteri e agli indicatori di cui all'articolo 10; b) il grado di coerenza della programmazione compiuta dall'ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; c) il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati dalle universita' e controllati annualmente ai sensi dell'articolo 12. 3. Il Ministero, su parere dell'ANVUR, seleziona gli atenei che hanno ottenuto i migliori risultati e attribuisce, con decreto, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, l'incentivo di cui al comma 1 in ordine decrescente, partendo dall'ateneo che ha conseguito il piu' alto grado di raggiungimento degli obiettivi.
Note all'art. 15: Per il testo dell'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 1-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 7 del 2005, si veda nelle note alle premesse.