Art. 15
Incentivo per i risultati conseguiti
1. Il Ministero, per le finalita' indicate all'articolo 2, comma 2,
destina annualmente una percentuale dello stanziamento previsto per
il Fondo di finanziamento ordinario delle universita' (FFO) da
ripartire tra gli atenei in relazione ai risultati conseguiti nella
didattica e nella ricerca, con le modalita' stabilite dall'articolo 2
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Per le finalita' definite al comma 1, l'ANVUR redige e trasmette
al Ministero entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sui
risultati dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 11 e di
controllo interno di cui all'articolo 12, in cui evidenzia:
a) il grado di rispondenza delle universita' e delle singole
articolazioni interne ai criteri e agli indicatori di cui
all'articolo 10;
b) il grado di coerenza della programmazione compiuta dall'ateneo e
le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai sensi del
comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
c) il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici
programmati dalle universita' e controllati annualmente ai sensi
dell'articolo 12.
3. Il Ministero, su parere dell'ANVUR, seleziona gli atenei che
hanno ottenuto i migliori risultati e attribuisce, con decreto, sulla
base delle risorse complessivamente disponibili, l'incentivo di cui
al comma 1 in ordine decrescente, partendo dall'ateneo che ha
conseguito il piu' alto grado di raggiungimento degli obiettivi.
Note all'art. 15:
Per il testo dell'articolo 2 del decreto legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1, si veda nelle note alle
premesse.
Per il testo dell'articolo 1-ter, comma 1, del citato
decreto-legge n. 7 del 2005, si veda nelle note alle
premesse.