Art. 16 
 
 
Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non
                             confermati 
 
  1. Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato
che si trovano nel primo anno di attivita' alla data  di  entrata  in
vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' riconosciuto, fin dal
primo anno di effettivo servizio, il  trattamento  economico  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
  2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e'  riconosciuto  per
la sola parte del primo anno di  servizio  successiva  alla  data  di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  3. All'onere derivante dall'applicazione del comma  1  si  provvede
nel limite massimo di 11 milioni di euro a valere  sulle  risorse  di
cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre
2010, n. 240. 
 
          Note all'art. 16: 
              Per il testo della citata legge n.  240  del  2010,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              L'articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  7
          del 2005 recita: 
              "2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino  al
          giudizio  di  conferma,  il   trattamento   economico   dei
          ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di  quello
          previsto per il professore universitario di seconda  fascia
          a tempo pieno di pari anzianita'". 
              Il testo dell'articolo  29,  comma  22,  primo  periodo
          della citata legge n. 240 del 2010, e' il seguente: 
              "22.     All'onere     derivante      dall'applicazione
          dell'articolo 5, comma  3,  lettera  g),  si  provvede  nel
          limite massimo di  11  milioni  di  euro  per  l'anno  2011
          mediante corrispondente  riduzione  per  il  medesimo  anno
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5,  comma
          1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.".