Art. 16
Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non
confermati
1. Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato
che si trovano nel primo anno di attivita' alla data di entrata in
vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' riconosciuto, fin dal
primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' riconosciuto per
la sola parte del primo anno di servizio successiva alla data di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede
nel limite massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Note all'art. 16:
Per il testo della citata legge n. 240 del 2010, si
veda nelle note alle premesse.
L'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 7
del 2005 recita:
"2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al
giudizio di conferma, il trattamento economico dei
ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di quello
previsto per il professore universitario di seconda fascia
a tempo pieno di pari anzianita'".
Il testo dell'articolo 29, comma 22, primo periodo
della citata legge n. 240 del 2010, e' il seguente:
"22. All'onere derivante dall'applicazione
dell'articolo 5, comma 3, lettera g), si provvede nel
limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2011
mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.".