Art. 17 Disposizioni transitorie 1. I sistemi di accreditamento e di valutazione di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a partire dall'anno accademico successivo a quello nel quale sono emanati gli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10. 2. Fino alla data di emanazione degli atti di cui al comma 1, continua a trovare applicazione il sistema di valutazione dei programmi degli atenei di cui al comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 3. A decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10 del presente decreto, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e' cosi' modificato: a) all'articolo 9 il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Con apposite deliberazioni le universita' attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 . Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o piu' corsi, le universita' assicurano la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalita' di esercizio della facolta' di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati."; b) all'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti"; c) all'articolo 11, comma 7, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " anche per il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati ogni triennio"; d) all'articolo 11, comma 7, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in modo coordinato rispetto a quanto definito dall'ANVUR per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dall'ateneo e dalle proprie articolazioni interne".
Note all'art. 17: Per il testo dell'articolo 1-ter del citato decreto-legge n. 7 del 2005, si veda nelle note alle premesse. Il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.