Art. 17 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I sistemi di accreditamento e di valutazione di cui al  presente
decreto legislativo entrano in vigore a partire dall'anno  accademico
successivo a quello nel quale sono emanati  gli  atti  di  competenza
dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10. 
  2. Fino alla data di emanazione degli  atti  di  cui  al  comma  1,
continua  a  trovare  applicazione  il  sistema  di  valutazione  dei
programmi degli atenei di cui al  comma  2  dell'articolo  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
  3. A decorrere dalla data di emanazione degli  atti  di  competenza
dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10  del  presente  decreto,  il
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e' cosi' modificato: 
  a) all'articolo 9 il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Con apposite deliberazioni le universita'  attivano  i  propri
corsi di studio,  nel  rispetto  della  procedura  di  accreditamento
definita dal decreto legislativo emanato in attuazione  della  delega
prevista dall'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  30
dicembre  2010,   n.   240   .   Nel   caso   di   mancata   conferma
dell'accreditamento di uno o piu' corsi, le universita' assicurano la
possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli  studi,
conseguendo il  relativo  titolo  e  disciplinando  le  modalita'  di
esercizio della  facolta'  di  opzione  per  altri  corsi  di  studio
accreditati ed attivati."; 
  b) all'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:  "in  coerenza  con  le  misurazioni  dei  risultati
ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni  paritetiche
docenti-studenti"; 
  c) all'articolo 11, comma 7, lettera l), sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  "  anche  per  il  monitoraggio  degli   obiettivi
strategici programmati ogni triennio"; 
  d) all'articolo 11, comma 7, lettera m), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "anche in modo coordinato rispetto a quanto definito
dall'ANVUR  per  il  monitoraggio  sulla  valutazione  dei  risultati
conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dall'ateneo  e
dalle proprie articolazioni interne". 
 
          Note all'art. 17: 
              Per   il   testo   dell'articolo   1-ter   del   citato
          decreto-legge n. 7  del  2005,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il     decreto     del     Ministro     dell'istruzione
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.
          266.