Art. 17
Disposizioni transitorie
1. I sistemi di accreditamento e di valutazione di cui al presente
decreto legislativo entrano in vigore a partire dall'anno accademico
successivo a quello nel quale sono emanati gli atti di competenza
dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10.
2. Fino alla data di emanazione degli atti di cui al comma 1,
continua a trovare applicazione il sistema di valutazione dei
programmi degli atenei di cui al comma 2 dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. A decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza
dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10 del presente decreto, il
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e' cosi' modificato:
a) all'articolo 9 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Con apposite deliberazioni le universita' attivano i propri
corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento
definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240 . Nel caso di mancata conferma
dell'accreditamento di uno o piu' corsi, le universita' assicurano la
possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi,
conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalita' di
esercizio della facolta' di opzione per altri corsi di studio
accreditati ed attivati.";
b) all'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "in coerenza con le misurazioni dei risultati
ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche
docenti-studenti";
c) all'articolo 11, comma 7, lettera l), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: " anche per il monitoraggio degli obiettivi
strategici programmati ogni triennio";
d) all'articolo 11, comma 7, lettera m), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "anche in modo coordinato rispetto a quanto definito
dall'ANVUR per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati
conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dall'ateneo e
dalle proprie articolazioni interne".
Note all'art. 17:
Per il testo dell'articolo 1-ter del citato
decreto-legge n. 7 del 2005, si veda nelle note alle
premesse.
Il decreto del Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.
266.