Art. 20 Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario 1. Con decreto del Ministro e' istituito presso la Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario, l'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario con il compito di: a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del diritto allo studio, nonche' per il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio, aggiornata periodicamente a cura dei soggetti erogatori; b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sui criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonche' sui risultati ottenuti; c) presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. 2. L'Osservatorio e' un organismo coordinato, nelle sue attivita', dalla direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario e composto da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'universita', dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e da esperti del settore. 3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e restano in carica tre anni. 4. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al Ministro una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale. 5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese. 6. Alle attivita' dell'Osservatorio di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note all'articolo 15.