Art. 20
Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario
1. Con decreto del Ministro e' istituito presso la Direzione
generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio
universitario, l'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio
universitario con il compito di:
a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per
l'attuazione del diritto allo studio, nonche' per il monitoraggio
dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati
dei beneficiari delle borse di studio, aggiornata periodicamente a
cura dei soggetti erogatori;
b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso
incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano erogatori dei servizi, le universita' e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sui
criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla
valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonche' sui
risultati ottenuti;
c) presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione
del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei
livelli essenziali delle prestazioni.
2. L'Osservatorio e' un organismo coordinato, nelle sue attivita',
dalla direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto
allo studio universitario e composto da rappresentanti del Ministero,
del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio nazionale
degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle
universita' italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei
dirigenti dell'universita', dei collegi di cui all'articolo 4, comma
4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e da esperti del settore.
3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del
Ministro e restano in carica tre anni.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al
Ministro una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo
studio a livello nazionale.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni
di presenza e rimborsi spese.
6. Alle attivita' dell'Osservatorio di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Note all'art. 20:
- Per il testo dell'articolo 4, comma 4, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si vedano le note all'articolo 15.