Art. 22. 
 
Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di  accesso
                      al sistema pensionistico 
 
  1. Ferme restando le disposizioni  di  salvaguardia  stabilite  dai
commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, nonche' le  disposizioni,  i  presupposi  e  le
condizioni di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in  sessantacinquemila
il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di
cui  alle  predette  disposizioni,  le  disposizioni  in  materia  di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  201  del  2011
continuano ad applicarsi, nel limite di  ulteriori  55.000  soggetti,
ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al   pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011: 
    a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede
governativa entro  il  31  dicembre  2011  accordi  finalizzati  alla
gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori
ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso  maturino  i
requisiti  per  il  pensionamento  entro  il  periodo  di   fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,
della legge 23 luglio  1991,  n.  223  ovvero,  ove  prevista,  della
mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta
legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di  cui  alla  presente  lettera
continua  ad  applicarsi  la  disciplina  in  materia  indennita'  di
mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011,  con  particolare
riguardo al regime della durata; 
    b) nei limiti di  ulteriori  1.600  soggetti  rispetto  a  quanto
indicato dall'articolo 6  del  citato  decreto  ministeriale  del  1°
giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,  non
erano titolari di prestazione straordinaria a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il  diritto  all'accesso  ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e
ferma restando la permanenza nel fondo fino al  sessantaduesimo  anno
di eta'; 
    c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del
decreto-legge n. 201 del 2011 nonche' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d) del citato decreto ministeriale del 1°  giugno  2012  che,
antecedentemente  alla  data  del  4  dicembre  2011,   siano   stati
autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della  contribuzione,  che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge  6  dicembre
2011, n. 201, nel periodo  compreso  fra  il  ventiquattresimo  e  il
trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge; 
    d)  ai  lavoratori  di  cui  all'articolo  6,  comma  2-ter,  del
decreto-legge  n.  216  del  2011,  che  risultino  in  possesso  dei
requisiti anagrafici e contributivi  che,  in  base  alla  disciplina
pensionistica vigente prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,  avrebbero  comportato  la
decorrenza del trattamento  medesimo  nel  periodo  compreso  fra  il
ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto sono definite le  modalita'
di attuazione del comma 1. L'INPS  provvede  al  monitoraggio,  sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro,  delle  domande
di pensionamento presentate dai lavoratori di  cui  al  comma  1  che
intendono avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
decorrenze vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  citato
decreto legge n. 201 del  2011.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
risulti il  raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande  di
pensione determinato ai sensi del  comma  1,  il  predetto  ente  non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate  ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.