Art. 31 Criteri 1. Per valore di riferimento si intende: a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell'atto ovvero desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato; b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l'entita' del credito garantito; c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza; d) per gli atti societari: il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l'atto si considera di valore indeterminato.