Art. 31 
 
                               Criteri 
 
  1. Per valore di riferimento si intende: 
  a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore
del bene indicato nell'atto ovvero desumibile  dallo  stesso,  o,  in
mancanza, quello di mercato; 
  b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l'entita'  del
credito garantito; 
  c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del  canone
pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza; 
  d) per gli atti societari: il valore  dell'oggetto  dell'atto  come
indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di
mercato;  in  ogni  altro  caso  l'atto  si   considera   di   valore
indeterminato.