Art. 32 Parametro 1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso e' liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso. 2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento e' quello relativo ai beni immobili. 3. Per le prestazioni di garanzia il compenso e' liquidato, di regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7. 4. Il compenso puo' essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficolta', complessita', importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. 5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate piu' tabelle e piu' voci della medesima tabella. 6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo puo' essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti. 7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B-Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficolta', complessita', importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore e' inferiore a euro 25.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 10.000 per la tipologia della tabella B-Notai. 8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, e', di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.