Art. 32 
 
                              Parametro 
 
  1. Ai  fini  della  liquidazione,  l'organo  giurisdizionale  tiene
conto,  orientativamente,  per  ciascuna  categoria  di  atti,  della
percentuale riferita al valore medio dell'atto  come  indicata  nelle
allegate tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso e' liquidato,
di regola, in una percentuale del  valore  reale  dell'atto  compresa
nella forbice indicata in tabella, con  aumento  ovvero  diminuzione,
rispetto a quella riferita al valore medio,  in  misura  inversamente
proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso. 
  2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni  mobili  e  immobili,  il
valore medio di riferimento e' quello relativo ai beni immobili. 
  3. Per le prestazioni di garanzia  il  compenso  e'  liquidato,  di
regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e  lo  0,025  per  cento
dell'ammontare  del  credito  garantito  fino  all'importo  di   euro
400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7. 
  4. Il compenso puo' essere aumentato  o  ridotto,  anche  derogando
alle forbici indicate  nelle  tabelle  allegate,  in  considerazione,
oltre  che  del  valore  di  riferimento  dell'atto,  della   natura,
difficolta',  complessita',  importanza  delle  questioni   trattate,
dell'eventuale urgenza della prestazione professionale,  dell'impegno
profuso anche in termini di tempo impiegato,  del  pregio  dell'opera
prestata,  dei  risultati  e  dei  vantaggi,  anche  non   economici,
conseguiti dal cliente. 
  5. Per la determinazione del compenso  complessivo  possono  essere
utilizzate piu' tabelle e piu' voci della medesima tabella. 
  6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il
compenso  complessivo  puo'  essere  liquidato  sommando  i  compensi
relativi ai singoli atti. 
  7. Per gli atti il cui  valore  supera  euro  5.000.000,00  per  la
tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 4.500.000,00  per  la
tipologia della tabella  B-Notai,  l'organo  giurisdizionale,  tenuto
conto dei valori di liquidazione riferiti di  regola  allo  scaglione
precedente, liquida il compenso tenuto conto  del  valore  dell'atto,
della natura, difficolta', complessita', importanza  delle  questioni
trattate, dell'eventuale  urgenza  della  prestazione  professionale,
dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del  pregio
dell'opera  prestata,  dei  risultati  e  dei  vantaggi,  anche   non
economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo  criterio  si  applica
per gli atti il cui valore e'  inferiore  a  euro  25.000,00  per  la
tipologia della  tabella  A-Notai  e  C-Notai,  euro  10.000  per  la
tipologia della tabella B-Notai. 
  8. Per il  rilascio  di  copie,  estratti  e  certificati,  per  le
letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa  agli
atti notarili conservati presso il notaio, e', di  regola,  liquidato
al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.