Art. 14 
       Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali 
 
  1. Per il completamento del Piano nazionale banda  larga,  definito
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Dipartimento  per   le
comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato
n. SA.33807 (2011/N)] - Italia], per l'anno 2013  e'  autorizzata  la
spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato  di  previsione
del Ministero dello sviluppo  economico,  da  utilizzare  nelle  aree
dell'intero  territorio  nazionale  definite  dal   medesimo   regime
d'aiuto. 
  2. All'articolo 87, comma 5,  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite  con  la
seguente: «riprende». 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
luglio 1998, n. 281,  sono  definite  le  specifiche  tecniche  delle
operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e  ultralarga
nell'intero  territorio  nazionale.   Tale   decreto   definisce   la
superficie massima di manto stradale che deve essere  ripristinata  a
seguito  di  una  determinata  opera  di  scavo,   l'estensione   del
ripristino del manto stradale  sulla  base  della  tecnica  di  scavo
utilizzata,     quali     trincea     tradizionale,      minitrincea,
proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere  di  scavo,
le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale  a  seguito
delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione. 
  4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n.  259  del
2003, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola: «novanta  »
e' sostituita dalla seguente « quarantacinque»; 
  b) dopo le parole: «il termine ridotto a» la  parola:  «trenta»  e'
sostituita dalla seguente: «quindici»; 
  c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:  «Nel  caso  di
apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di
cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente,  allacciamento  utenti
il termine e' ridotto a dieci giorni.». 
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2,  comma  15-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3  dell'articolo  66  del
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,
come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  del  16
settembre 1996, n. 610, e' aggiunto  il  seguente  periodo:«  Per  le
tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondita' minima
puo' essere ridotta a condizione  che  sia  assicurata  la  sicurezza
della circolazione e garantita l'integrita' del  corpo  stradale  per
tutta la sua vita utile, in base a  valutazioni  della  tipologia  di
strada, di traffico e di pavimentazione». 
  6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003,  n.  259,  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «2-bis:  Per  le
condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui  al  comma
2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica,  il  nulla  osta  e'
sostituito da una attestazione di conformita' del gestore.». 
  7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259
(Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),  dopo  il  comma  4  e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. L'operatore di comunicazione durante la  fase  di  sviluppo
della propria rete in fibra ottica puo', in  ogni  caso,  accedere  a
tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare,  collegare
e manutenere gli elementi di  rete,  cavi,  fili,  riparti,  linee  o
simili apparati  privi  di  emissioni  elettroniche.  Il  diritto  di
accesso e' consentito anche nel caso di  edifici  non  abitati  e  di
nuova costruzione». 
  8. Ferme restando, per quanto non  espressamente  disciplinato  dal
presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute  nel  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  8  luglio  2003,
recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di
attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della
popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici   ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del  28  agosto  2003,  si
prevede che: 
    a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la  protezione  da
possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le
esposizioni ai campi generati alle suddette  frequenze  nei  seguenti
casi: 
  1) all'interno di edifici utilizzati come  ambienti  abitativi  con
permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere; 
  2) solo nel caso  di  utilizzazione  degli  edifici  come  ambienti
abitativi per permanenze non inferiori  a  quattro  ore  continuative
giornaliere, nelle pertinenze  esterne,  come  definite  nelle  Linee
Guida di cui alla successiva lettera d), quali  balconi,  terrazzi  e
cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i  lastrici
solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente  dalla
presenza  o  meno  di  balaustre  o  protezioni  anti-caduta   e   di
pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei condomini); 
  b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra  100  kHz  e
300 GHz, non devono essere superati i limiti di  esposizione  di  cui
alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi  come  valori  efficaci.
Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano
di calpestio e mediati su  qualsiasi  intervallo  di  sei  minuti.  I
valori di cui al comma 10, lettera a) del presente articolo,  invece,
devono essere  rilevati  ad  un'altezza  di  m.  1,50  sul  piano  di
calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco  delle
24 ore; 
  c) ai fini della progressiva minimizzazione  della  esposizione  ai
campi elettromagnetici, i valori di immissione dei  campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese  tra  100
kHz  e  300  GHz,  calcolati  o  misurati   all'aperto   nelle   aree
intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella
tabella 3 dell'allegato B  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 8 luglio  2003,  detti  valori  devono  essere
determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono  da
intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore; 
  d) le tecniche di misurazione  e  di  rilevamento  dei  livelli  di
esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7  o
specifiche norme emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della
verifica mediante determinazione del mancato superamento  del  valore
di attenzione e dell'obiettivo  di  qualita'  si  potra'  anche  fare
riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle
24 ore, a metodologie di estrapolazione basate  sui  dati  tecnici  e
storici  dell'impianto.  Le  tecniche  di  calcolo  previsionale   da
adottare sono quelle indicate nella norma  CEI  211-10  o  specifiche
norme  emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della  verifica
attraverso  stima   previsionale   del   valore   di   attenzione   e
dell'obiettivo  di  qualita',  le  istanze   previste   dal   decreto
legislativo  n.  259  del  2003  saranno  basate  su  valori  mediati
nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza
massima al connettore d'antenna  con  appositi  fattori  che  tengano
conto della  variabilita'  temporale  dell'emissione  degli  impianti
nell'arco delle 24 ore. Questi fattori  di  riduzione  della  potenza
saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA  e
dalle ARPA/APPA secondo le modalita'  di  seguito  indicate.  Laddove
siano assenti pertinenze esterne degli edifici di  cui  alla  lettera
a), i calcoli previsionali dovranno tenere in  conto  dei  valori  di
assorbimento del campo  elettromagnetico  da  parte  delle  strutture
degli edifici cosi' come definiti nelle  suddette  Linee  Guida.  Gli
operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA  i  dati  di  potenza
degli impianti secondo le modalita' contenute  nelle  medesime  Linee
Guida. Tali  dati  dovranno  rappresentare  le  reali  condizioni  di
funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni  di  funzionamento
anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli
organi di controllo e di vigilanza  sanitaria  e  ambientale  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36.  L'ISPRA  e  le
ARPA/APPA  provvedono,  in  attuazione  del  presente  decreto,  alla
elaborazione di Linee  Guida  che  saranno  approvate  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con  apposito
decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla di entrata in  vigore  del
presente decreto.  Tali  Linee  Guida  potranno  essere  soggette  ad
aggiornamento  con  periodicita'  semestrale   su   indicazione   del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che
provvedera' alla relativa approvazione. 
  9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di
esposizione e dei valori di  attenzione  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003,  recante
fissazione dei limiti di esposizione,  dei  valori  di  attenzione  e
degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati
da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e  al  mancato  rispetto
dei limiti e  dei  tempi  previsti  per  l'attuazione  dei  piani  di
risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti. 
  10. Le sanzioni amministrative relative al superamento  dei  limiti
di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  8  luglio  2003,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  29  agosto  2003,
recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di
attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della
popolazione dalle esposizioni ai campi  elettrici  e  magnetici  alla
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e  al  mancato
rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione  dei  piani
di  risanamento,  sono  irrogate   dalle   regioni   territorialmente
competenti.