Art. 15 
                        Pagamenti elettronici 
 
  1. L'articolo 5 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
recante «Codice dell'amministrazione  digitale»,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).  -
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  e,  limitatamente  ai
rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con
l'utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad  esse  spettanti,  a
qualsiasi  titolo  dovuti,   anche   con   l'uso   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. A tal fine: 
  a) sono tenuti a pubblicare  nei  propri  siti  istituzionali  e  a
specificare  nelle  richieste  di  pagamento:  1)   i   codici   IBAN
identificativi del conto di pagamento,  ovvero  dell'imputazione  del
versamento in Tesoreria,  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  9  ottobre  2006,  n.  293,
tramite i quali i soggetti versanti possono  effettuare  i  pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli  identificativi  del
conto  corrente  postale  sul  quale  i  soggetti  versanti   possono
effettuare i pagamenti  mediante  bollettino  postale;  2)  i  codici
identificativi del pagamento da  indicare  obbligatoriamente  per  il
versamento; 
  b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento,  individuati
mediante ricorso agli strumenti di acquisto e  negoziazione  messi  a
disposizione da Consip o dalle centrali di committenza  regionali  di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  comma  455,  della
legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  per  consentire  ai  privati  di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di  carte
di debito,  di  credito,  prepagate  ovvero  di  altri  strumenti  di
pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in
conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per
il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che  riceve
l'importo dell'operazione  di  pagamento,  effettua  il  riversamento
dell'importo  trasferito  al  tesoriere  dell'ente,  registrando   in
apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il
pagamento eseguito, i codici identificativi del  pagamento  medesimo,
nonche' i codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero
dell'imputazione  del  versamento  in  Tesoreria.  I  conti  correnti
postali intestati a pubbliche amministrazioni, sono regolati ai sensi
del disposto di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto-legge  1°
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio 1994, n. 71. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   lettera   b),   le
amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono  altresi'
avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di  cui  all'articolo
81 comma 2-bis , 
  3. Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di
competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  nonche'  delle  entrate
riscosse a mezzo ruolo. Dalle previsioni di cui alla lettera  a)  del
comma 1 possono essere escluse le  operazioni  di  pagamento  per  le
quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale
all'erogazione del servizio; in questi casi  devono  comunque  essere
rese disponibili modalita' di pagamento di cui alla  lettera  b)  del
medesimo comma 1. 
  4. L'Agenzia per l'Italia  digitale,  sentita  la  Banca  d'Italia,
definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi  del
pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b). 
  5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.». 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  della
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
delegato all'innovazione tecnologica,  e'  disciplinata  l'estensione
delle modalita' di pagamento anche attraverso tecnologie mobili. 
  3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di
pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5,
lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo  le  modalita'
di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma  6
del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato,
incluse   le   articolazioni   periferiche,   si   avvalgono    delle
funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE. 
  4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014,  i  soggetti  che  effettuano
l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare  anche  pagamenti  effettuati
attraverso carte  di  debito.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
  5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  sentita  la
Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le
modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di
attuazione della disposizione di  cui  al  comma  precedente.  Con  i
medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli  obblighi  a
ulteriori strumenti di pagamento  elettronici  anche  con  tecnologie
mobili.