Art. 44. 
 
  Quando per assenza, per sospensione, inabilitazione o  interdizione
temporanea,  per  malattia  o   per   qualsiasi   altro   impedimento
temporaneo, il notaro non possa esercitare le  proprie  funzioni,  il
presidente del  Consiglio  notarile  deleghera'  d'ufficio  un  altro
notaro esercente, scelto cogli stessi  criteri  di  cui  all'articolo
precedente, per la pubblicazione dei testamenti  e  per  il  rilascio
delle copie, degli estratti e dei certificati. 
 
  Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito
gli  atti  e  repertori  di  altro  notaro,  a  sensi   dell'articolo
precedente, spettera' di diritto al medesimo notaro nominato.