Art. 44. Quando per assenza, per sospensione, inabilitazione o interdizione temporanea, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaro non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del Consiglio notarile deleghera' d'ufficio un altro notaro esercente, scelto cogli stessi criteri di cui all'articolo precedente, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati. Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spettera' di diritto al medesimo notaro nominato.