Art. 10. Lavoro notturno 1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle ventiquattro ore. 2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, sono individuati dalla contrattazione integrativa. 3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle ventiquattro ore. 4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532. E' garantita al lavoratore l'assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni. 5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennita' previste dall'art. 44, comma 11, del CCNL 1 settembre 1995.