Art. 10.
                           Lavoro notturno

  1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni
a copertura delle ventiquattro ore.
  2.  Eventuali  casi  di  adibizione  al  lavoro  notturno, ai sensi
dell'art.  2,  comma  1, lettera b), punto 2, del decreto legislativo
26 novembre  1999,  n.  532,  sono  individuati  dalla contrattazione
integrativa.
  3.  Per  quanto  attiene  alle limitazioni al lavoro notturno, alla
tutela  della  salute,  all'introduzione  di  nuove  forme  di lavoro
notturno,  ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle
relazioni   sindacali,  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto
legislativo  26 novembre  1999,  n.  532. In quanto alla durata della
prestazione  rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro
dei  servizi  assistenziali  che  operano nei turni a copertura delle
ventiquattro ore.
  4.  Nel  caso  in  cui  sopraggiungano  condizioni  di  salute  che
comportano   l'inidoneita'   alla  prestazione  di  lavoro  notturno,
accertata   dal  medico  competente,  si  applicano  le  disposizioni
dell'art.  6,  comma  1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n.
532.  E'  garantita  al lavoratore l'assegnazione ad altro lavoro o a
lavori diurni.
  5.  Al  lavoratore notturno sono corrisposte le indennita' previste
dall'art. 44, comma 11, del CCNL 1 settembre 1995.