Art. 7.
                  Servizio di pronta disponibilita'

  1.  Il  servizio  di  pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla
immediata  reperibilita'  del dipendente e dall'obbligo per lo stesso
di   raggiungere  la  struttura  nel  tempo  previsto  con  modalita'
stabilite ai sensi del comma 3.
  2.  All'inizio  di  ogni  anno  le  aziende  predispongono un piano
annuale  per  affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla
dotazione   organica,   ai   profili   professionali   necessari  per
l'erogazione  delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal
piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
  3.  Le  modalita' di cui al comma 1 ed i piani per l'emergenza sono
definiti  con  le  procedure  della  concertazione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), del CCNL 7 aprile 1999.
  4.  Sulla  base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere
il  servizio  di  pronta disponibilita' solo i dipendenti in servizio
presso  le  unita'  operative  con  attivita'  continua  ed in numero
strettamente   necessario   a   soddisfare   le  esigenze  funzionali
dell'unita'.
  5.  Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato utilizzando
di norma personale della stessa unita' operativa.
  6.  Il  servizio  di  pronta  disponibilita'  va  limitato ai turni
notturni  ed  ai  giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno
festivo  spetta  un  riposo  compensativo  senza riduzione del debito
orario  settimanale. La pronta disponibilita' ha durata di dodici ore
e da' diritto ad una indennita' di L. 40.000 per ogni dodici ore.
  7.  Due  turni  di  pronta disponibilita' sono prevedibili solo nei
giorni festivi.
  8.  Qualora  il  turno  sia articolato in orari di minore durata, i
quali,  comunque,  non  possono  essere  inferiori  alle quattro ore,
l'indennita'    e'    corrisposta    proporzionalmente    alla    sua
durata, maggiorata del 10%.
  9.  In  caso  di  chiamata  l'attivita' viene computata come lavoro
straordinario  ai  sensi  dell'art.  34  del CCNL 7 aprile 1999, come
modificato   dall'art.   39  del  presente  contratto,  ovvero  trova
applicazione l'art. 40.
  10.  Di  regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente
piu' di sei turni di pronta disponibilita' al mese.
  11.  Possono  svolgere  la  pronta disponibilita' solo i dipendenti
addetti  alle  attivita'  operatorie  e nelle strutture di emergenza.
Sono, pertanto esclusi:
    a) tutto  il  personale  delle categorie A, B, C e D, profili del
ruolo amministrativo;
    b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del
ruolo tecnico;
    c) per   il  personale  del  ruolo  sanitario  appartenenti  alla
categoria D, i profili della riabilitazione e delle caposala.
  12.  Ai  seguenti  profili  professionali  e'  consentita la pronta
disponibilita'   per  eccezionali  esigenze  di  funzionalita'  della
struttura:
    a) personale  del  ruolo tecnico appartenente alla categoria B di
entrambe le posizioni economiche B e Bs;
    b) personale  del  ruolo sanitario appartenente alla categoria D,
livello economico Ds.
  13.  Le  aziende potranno valutare con le procedure di cui all'art.
6,  comma  1,  lettera  b),  CCNL  7 aprile 1999, eventuali ulteriori
situazioni  in  cui  ammettere la pronta disponibilita', in base alle
proprie esigenze organizzative.
  14.  Ai  compensi  di  cui  al presente articolo si provvede con le
risorse  del  fondo  di  cui  all'art. 38, comma 1, del CCNL 7 aprile
1999. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi
adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario
di  lavoro  e  dei  servizi  di  pronta  disponibilita'  che  abbiano
carattere  di  stabilita',  potra'  destinare  in  tutto o in parte i
relativi  risparmi  alle finalita' dell'art. 39, comma 4, lettera d),
del   CCNL   7 aprile   1999   ovvero   a   rideterminare   l'importo
dell'indennita' di cui al comma 6 del presente articolo.
  15.  E'  disapplicato  l'art.  18  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 270/1987.