Art. 7. Servizio di pronta disponibilita' 1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalita' stabilite ai sensi del comma 3. 2. All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 3. Le modalita' di cui al comma 1 ed i piani per l'emergenza sono definiti con le procedure della concertazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del CCNL 7 aprile 1999. 4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilita' solo i dipendenti in servizio presso le unita' operative con attivita' continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unita'. 5. Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato utilizzando di norma personale della stessa unita' operativa. 6. Il servizio di pronta disponibilita' va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilita' ha durata di dodici ore e da' diritto ad una indennita' di L. 40.000 per ogni dodici ore. 7. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo nei giorni festivi. 8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l'indennita' e' corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%. 9. In caso di chiamata l'attivita' viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40. 10. Di regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente piu' di sei turni di pronta disponibilita' al mese. 11. Possono svolgere la pronta disponibilita' solo i dipendenti addetti alle attivita' operatorie e nelle strutture di emergenza. Sono, pertanto esclusi: a) tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo; b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico; c) per il personale del ruolo sanitario appartenenti alla categoria D, i profili della riabilitazione e delle caposala. 12. Ai seguenti profili professionali e' consentita la pronta disponibilita' per eccezionali esigenze di funzionalita' della struttura: a) personale del ruolo tecnico appartenente alla categoria B di entrambe le posizioni economiche B e Bs; b) personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds. 13. Le aziende potranno valutare con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), CCNL 7 aprile 1999, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilita', in base alle proprie esigenze organizzative. 14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 38, comma 1, del CCNL 7 aprile 1999. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilita' che abbiano carattere di stabilita', potra' destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalita' dell'art. 39, comma 4, lettera d), del CCNL 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennita' di cui al comma 6 del presente articolo. 15. E' disapplicato l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.