Art. 15 (L-R)
              Disposizioni sulla redazione del progetto
  1.   Per   le   operazioni  planimetriche  e  le  altre  operazioni
preparatorie  necessarie per la redazione dello strumento urbanistico
generale,  di  una  sua  variante  o  di  un  atto  avente  efficacia
equivalente  nonche' per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e
per  la  progettazione  di  opere pubbliche e di pubblica utilita', i
tecnici  incaricati,  anche  privati,  possono  essere autorizzati ad
introdursi   nell'area  interessata.  (L)    2.  Chiunque  chieda  il
rilascio  della  autorizzazione  deve  darne  notizia,  mediante atto
notificato  con  le  forme  degli  atti  processuali civili o lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, al proprietario del bene,
cosi' come risulta dai registri catastali, nonche' al suo possessore,
se  risulti  conosciuto.  L'autorita'  espropriante tiene conto delle
eventuali  osservazioni,  formulate dal proprietario o dal possessore
entro  sette  giorni  dalla relativa notifica o comunicazione, e puo'
accogliere  la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori
dieci  giorni  dalla  data in cui e' stata notificata o comunicata la
richiesta   di   introdursi   nella   altrui   proprieta'.  (R)    3.
L'autorizzazione  indica  i nomi delle persone che possono introdursi
nell'altrui proprieta' ed e' notificata o comunicata mediante lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  almeno sette giorni prima
dell'inizio   delle   operazioni.  (R)    4.  Il  proprietario  e  il
possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante
persone  di  loro  fiducia.  (R)    5. In caso di progetti relativi a
tracciati   ferroviari,   l'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  e'
rilasciata  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  del progetto ai
sensi dell'articolo 12 e si estende alle ricerche archeologiche, alla
bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. (L)