Art. 15 (L-R) Disposizioni sulla redazione del progetto 1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonche' per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L) 2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, cosi' come risulta dai registri catastali, nonche' al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorita' espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo' accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui e' stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprieta'. (R) 3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (R) 4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (R) 5. In caso di progetti relativi a tracciati ferroviari, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata entro trenta giorni dall'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 12 e si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. (L)