Art. 16 (L-R)
  Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo
  1.  Il  soggetto,  anche  privato,  diverso  da quello titolare del
potere  di  approvazione  del  progetto  di  un'opera  pubblica  o di
pubblica  utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che dichiara
la  pubblica  utilita'  dell'opera.  A tal fine, egli deposita presso
l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai
documenti  ritenuti  rilevanti  e ad una relazione sommaria, la quale
indichi  la  natura  e lo scopo delle opere da eseguire, nonche' agli
eventuali  nulla  osta,  alle  autorizzazioni  o  agli  altri atti di
assenso,  previsti dalla normativa vigente. (L)   2. In ogni caso, lo
schema  dell'atto  di  approvazione  del  progetto  deve descrivere i
terreni  e  gli  edifici  di  cui  e'  prevista l'espropriazione, con
l'indicazione  dell'estensione e dei confini, nonche', possibilmente,
dei  dati  identificativi  catastali  e con il nome ed il cognome dei
proprietari    iscritti    nei    registri    catastali.   (R)     3.
L'autorizzazione  rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche
l'effettuazione  delle  operazioni  previste dal comma 2. (R)   4. Al
proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione dell'opera e'
inviato  l'avviso  dell'avvio  del  procedimento  ed  e' trasmesso lo
schema  dell'atto  di  approvazione  del  progetto  unitamente ad una
relazione,  dalla  quale  risultino:      a) la  natura  e  lo  scopo
dell'opera  da  eseguirsi  o dell'intervento da realizzare,     b) la
spesa  presunta;     c) i dati dell'area, come risultanti dalle mappe
catastali,   nonche'   quelli   delle   aree   di   cui  e'  prevista
l'espropriazione;      d) i  nominativi degli altri proprietari delle
aree   oggetto   del   medesimo  procedimento,  ove  essi  risultino;
    e) l'indicazione  del  responsabile del procedimento. (R)   5. Se
la   comunicazione   prevista   dal   comma   4   non  ha  luogo  per
irreperibilita'  o  assenza  del proprietario risultante dai registri
catastali,  il progetto puo' essere ugualmente approvato. (R)   6. Se
risulta  la  morte del proprietario iscritto nei registri catastali e
non  risulta  il  proprietario  attuale,  la  comunicazione di cui al
comma 4  e'  sostituita  da  un  avviso,  affisso  per  venti  giorni
consecutivi  nell'ufficio  per  le  espropriazioni e pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  o nel Bollettino ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene. (R)   7. L'amministrazione non e' tenuta
a  dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene.
(R)    8.  Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare
osservazioni  al responsabile del procedimento, fino a quando non sia
disposta  l'approvazione  del  progetto.  (R)    9. Nei casi previsti
dall'articolo  12,  comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare
le  proprie osservazioni, puo' chiedere che l'espropriazione riguardi
anche  le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in
considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione
ovvero  siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole
utilizzazione.   (R)     10.  L'amministrazione  si  pronuncia  sulle
osservazioni,  con  atto  motivato.  Se  l'accoglimento in tutto o in
parte  delle  osservazioni  comporta  la  modifica  dello  schema del
progetto  con  pregiudizio  di  un  altro  proprietario che non abbia
presentato   osservazioni,   sono  ripetute  nei  suoi  confronti  le
comunicazioni  previste  dal  comma  4.  (R)   11. Se le osservazioni
riguardano   solo   una   parte  agevolmente  separabile  dell'opera,
l'amministrazione  puo'  approvare per la restante parte il progetto,
in  attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (R)   12. Qualora
nel  corso  dei lavori si manifesti la necessita' o l'opportunita' di
espropriare  altri  terreni  o  altri  edifici, attigui a quelli gia'
espropriati,   con   atto   motivato   l'amministrazione  integra  il
provvedimento con cui e' stato approvato il progetto. Si applicano le
disposizioni dei precedenti commi. (L)