Art. 16 (L-R) Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo 1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera. A tal fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L) 2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve descrivere i terreni e gli edifici di cui e' prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonche', possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (R) 3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (R) 4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ed e' trasmesso lo schema dell'atto di approvazione del progetto unitamente ad una relazione, dalla quale risultino: a) la natura e lo scopo dell'opera da eseguirsi o dell'intervento da realizzare, b) la spesa presunta; c) i dati dell'area, come risultanti dalle mappe catastali, nonche' quelli delle aree di cui e' prevista l'espropriazione; d) i nominativi degli altri proprietari delle aree oggetto del medesimo procedimento, ove essi risultino; e) l'indicazione del responsabile del procedimento. (R) 5. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato. (R) 6. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi nell'ufficio per le espropriazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. (R) 7. L'amministrazione non e' tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (R) 8. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, fino a quando non sia disposta l'approvazione del progetto. (R) 9. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, puo' chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. (R) 10. L'amministrazione si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (R) 11. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'amministrazione puo' approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (R) 12. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessita' o l'opportunita' di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli gia' espropriati, con atto motivato l'amministrazione integra il provvedimento con cui e' stato approvato il progetto. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)