Art. 17 (L-R)
               L'approvazione del progetto definitivo
  1.   Il   provvedimento   che   approva   il  progetto  definitivo:
    a) indica  gli  estremi  degli  atti  da  cui e' sorto il vincolo
preordinato   all'esproprio;       b) comporta  la  dichiarazione  di
pubblica utilita' dell'opera, se non sono necessari concerti, intese,
nulla   osta,  autorizzazioni  o  altri  atti  di  assenso,  comunque
denominati, mentre, se essi sono necessari, comporta la dichiarazione
di  pubblica  utilita'  dalla  data  in  cui l'amministrazione che ha
approvato il progetto da' atto della avvenuta acquisizione degli atti
di assenso. (L)   2. La dichiarazione di pubblica utilita' si intende
disposta  anche quando e' approvato il progetto definitivo dell'opera
con  uno  degli  atti  previsti  dall'articolo 10,  comma 1. (L)   3.
Mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento o altra forma di
comunicazione  equipollente,  al  proprietario  e' data notizia della
data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto
definitivo  e  della  facolta'  di  prendere  visione  della relativa
documentazione.  Al  proprietario  e'  contestualmente comunicato che
puo'  fornire  ogni  utile  elemento  per  determinare  il  valore da
attribuire  all'area  ai  fini della liquidazione della indennita' di
esproprio. (R)