Art. 14. 
 
 
  Sono  regolate  da  disposizioni  speciali  secondo  i   rispettivi
ordinamenti e salve le norme di cui al capo III del presente decreto,
le promozioni nei ruoli: 
 
    a)  del  Regio  esercito,  della  Regia   marina,   della   Regia
aeronautica, della Regia guardia di finanza e  delle  Capitanerie  di
porto; 
 
    b) della magistratura giudiziaria; 
 
    c) delle carriere diplomatica consolare; 
 
    d) del personale  insegnante  delle  Regie  universita'  e  degli
istituti d'istruzione superiore; 
 
    e) dei presidi e del personale insegnante delle scuole medie; 
 
    f) del personale  insegnante  dei  Regi  istituti  di  istruzione
agraria, di qualsiasi grado; 
 
    g) degli avvocati e degli aggiunti di  procura  delle  avvocature
erariali; 
 
    h) della magistratura militare; 
 
  Da disposizioni speciali sono pure regolate le nomine ai  posti  di
referendario al Consiglio di Stato. 
 
  Le norme concernenti la carriera  e  la  disciplina  del  personale
della Corte dei conti sono emanate con  regolamento  approvato  dalle
sezioni unite della Corte stessa. 
 
  Sono, poi, regolate secondo le altre disposizioni di  cui  al  capo
III predetto le promozioni di grado ivi contemplate. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.