Art. 14. Sono regolate da disposizioni speciali secondo i rispettivi ordinamenti e salve le norme di cui al capo III del presente decreto, le promozioni nei ruoli: a) del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto; b) della magistratura giudiziaria; c) delle carriere diplomatica consolare; d) del personale insegnante delle Regie universita' e degli istituti d'istruzione superiore; e) dei presidi e del personale insegnante delle scuole medie; f) del personale insegnante dei Regi istituti di istruzione agraria, di qualsiasi grado; g) degli avvocati e degli aggiunti di procura delle avvocature erariali; h) della magistratura militare; Da disposizioni speciali sono pure regolate le nomine ai posti di referendario al Consiglio di Stato. Le norme concernenti la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti sono emanate con regolamento approvato dalle sezioni unite della Corte stessa. Sono, poi, regolate secondo le altre disposizioni di cui al capo III predetto le promozioni di grado ivi contemplate. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.