Art. 8. 
 
 
  Le promozioni al grado nono, per il personale  civile  appartenente
ai gruppi A e B, sono conferite, per  un  terzo  dei  posti  mediante
esame di concorso per merito distinto fra  gli  impiegati  dei  gradi
decimo e undecimo e  per  gli  altri  due  terzi  mediante  esame  di
idoneita' fra gli impiegati del grado decimo nei modi stabiliti,  per
gli esami di concorso e per gli esami di idoneita', dall'art.  3  del
R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dal  R.  decreto  14  giugno
1923, n. 1896. 
 
  I periodi di servizio stabiliti per l'ammissione ai detti esami dal
citato art. 3 del  R.  decreto  30  settembre  1922,  n.  1290,  sono
aumentati di un anno. 
 
  Per la determinazione dell'anzianita' prescritta  per  l'ammissione
agli esami si tiene conto complessivamente del servizio prestato  nei
gradi decimo e undecimo, nonche' dell'eventuale periodo di prova o di
alunnato.