Art. 8. Le promozioni al grado nono, per il personale civile appartenente ai gruppi A e B, sono conferite, per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto fra gli impiegati dei gradi decimo e undecimo e per gli altri due terzi mediante esame di idoneita' fra gli impiegati del grado decimo nei modi stabiliti, per gli esami di concorso e per gli esami di idoneita', dall'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dal R. decreto 14 giugno 1923, n. 1896. I periodi di servizio stabiliti per l'ammissione ai detti esami dal citato art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono aumentati di un anno. Per la determinazione dell'anzianita' prescritta per l'ammissione agli esami si tiene conto complessivamente del servizio prestato nei gradi decimo e undecimo, nonche' dell'eventuale periodo di prova o di alunnato.