Art. 77. Qualora si riconosca la necessita' d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l'Amministrazione forestale e gli Enti, di cui all'art. 75, in seguito ad autorizzazione del Comitato forestale, possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi e compiervi i lavori occorrenti, senza peraltro mutarne la destinazione.