Art. 77. 
 
  Qualora si riconosca la necessita' d'inerbare e rinsaldare  terreni
nudi destinati a pascolo,  sottoposti  a  vincolo,  l'Amministrazione
forestale  e  gli  Enti,  di  cui  all'art.   75,   in   seguito   ad
autorizzazione del Comitato forestale, possono imporre ai proprietari
dei terreni la sospensione del  godimento  di  essi  per  un  periodo
massimo di dieci anni, ovvero  procedere  all'occupazione  temporanea
dei terreni stessi e compiervi i lavori  occorrenti,  senza  peraltro
mutarne la destinazione.