Art. 31.
(Misure  in  materia  di  servizi della pubblica amministrazione e di
          sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)

   1.  Al  fine  di  migliorare  i  rapporti con i cittadini e con le
imprese,  le  amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le
agenzie,  gli  enti  locali possono attivare, entro il primo semestre
del  2002,  iniziative  per  il  colloquio  diretto con l'utenza, via
telefono  o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio
nonche' sulle disponibilita' indicate nei piani per il 2002 approvati
dall'AIPA.
   2.  Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie
finalizzate  al  miglioramento della qualita' dei servizi prestati ai
cittadini  ed  alle imprese e per realizzare economie di gestione, le
amministrazioni  e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a
consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
   3.  Nella  stipula  delle  convenzioni,  le  amministrazioni  e le
agenzie  di  cui  al  comma  1  tengono conto dei seguenti principi e
criteri preferenziali:

a) localizzazione   di  strutture  tecnologiche  od  operative  nelle
   regioni meridionali;
b) incremento del numero di addetti occupati in misura pari ad almeno
   il 10 per cento in conseguenza degli accordi di cui al comma 2;
c) compresenza  di  soggetti  pubblici  o  istituzioni  a  prevalente
   carattere pubblico.

   4.  Con  regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica
e  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, individua le
amministrazioni  e  le  agenzie  di  cui  al  comma 1 e stabilisce le
disposizioni  attuative  del  presente articolo, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
             Nota all'art. 31:
                 -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  3  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
                 "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con decreti iiiterministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed Interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".