Art. 33.
                    (Serviti dei beni culturali)

   1.  All'articolo  10,  comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
   "b-bis)  dare  in concessione a soggetti diversi da quelli statali
la  gestione  di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione
pubblica   e  della  valorizzazione  del  patrimonio  artistico  come
definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  secondo  modalita',  criteri e garanzie definiti con
regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovra' stabilire, tra
l'altro:  le  procedure  di  affidamento  dei  servizi,  che dovranno
avvenire  mediante  licitazione  privata,  con  i criteri concorrenti
dell'offerta  economica  piu' vantaggiosa e della proposta di offerta
di  servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista della
crescita  culturale  degli utenti e della tutela e valorizzazione dei
beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i
rispettivi  compiti  dello  Stato  e  dei concessionari riguardo alle
questioni  relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni
oggetto  del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela
dei  beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del
personale,   le   professionalita'  necessarie  rispetto  ai  diversi
compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere
dal  contratto  di  impiego;  i parametri di offerta al pubblico e di
gestione  dei  siti  culturali.  Tali parametri dovranno attenersi ai
principi   stabiliti   all'articolo   2,   comma   1,  dello  Statuto
dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono
fissati  i  meccanismi  per  la  determinazione  della  durata  della
concessione  per  un periodo non inferiore a cinque anni e del canone
complessivo   da   corrispondere  allo  Stato  per  tutta  la  durata
stabilita,  da  versare  anticipatamente  all'atto della stipulazione
della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la
stessa  convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per
qualsiasi  causa  della  concessione,  i  beni culturali conferiti in
gestione    dal   Ministero   ritornino   nella   disponibilita'   di
quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di
progetti  di  gestione  e  valorizzazione  complessi  e  plurimi  che
includano  accanto  a  beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e
siti  cosiddetti  "minori" collocati in centri urbani con popolazione
pari  o  inferiore  a  30.000  abitanti, verra' considerata titolo di
preferenza  a  condizione  che  sia  sempre  e comunque salvaguardata
l'autonomia  scientifica  e di immagine individuale propria del museo
minore".
 
             Note all'art. 33:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10 del decreto
          legislativo  20 ottobre 1998. n. 368, recante: "Istituzione
          del  Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
          dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59", come
          modificato dalla presente legge:
                 "Art.  10  (Accordi  e  forme  associative). - 1. Il
          Ministero  ai  fini  del  piu' efficace esercizio delle sue
          funzioni  e, in particolare, per la valorizzazione dei beni
          culturali e ambientali puo':
                   a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche
          e con soggetti privati;
                   b) costituire   o   partecipare  ad  associazioni,
          fondazioni  o societa' secondo modalita' e criteri definiti
          con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400.
                   b-bis)  dare  in concessione a soggetti diversi da
          quelli  statali  la  gestione  di  servizi  finalizzati  al
          miglioramento    della    fruizione    pubblica   e   della
          valorizzazione   del  patrimonio  artistico  come  definiti
          dall'art.  152,  comma  3, del decreto legislativo 31 marzo
          1998,   n.  112,  secondo  modalita',  criteri  e  garanzie
          definiti  con  regolamento  emanato  ai sensi dell'art. 17,
          comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto
          regolamento  dovra' stabilire, tra l'altro: le procedure di
          affidamento  dei  servizi,  che  dovranno avvenire mediante
          licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta
          economica  piu'  vantaggiosa e della proposta di offerta di
          servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista
          della  crescita  culturale  degli  utenti  e della tutela e
          valorizzazione  dei  beni,  e  comunque  nel rispetto della
          normativa  nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello
          Stato  e dei concessionari riguardo alle questioni relative
          ai  restauri  e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto
          del  servizio,  ferma  restando  la  riserva  statale sulla
          tutela  dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il
          reclutamento  del personale, le professionalita' necessarie
          rispetto  ai  diversi compiti, i livelli retributivi minimi
          per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i
          parametri  di  offerta  al  pubblico e di gestione dei siti
          culturali.  Tali  parametri  dovranno attenersi ai principi
          stabiliti    all'art.    2,    comma   1,   dello   Statuto
          dell'International   Council  of  Museums.  Con  lo  stesso
          regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione
          della durata della concessione per un periodo non inferiore
          a  cinque  anni  e  del canone complessivo da corrispondere
          allo  Stato  per  tutta  la  durata  stabilita,  da versare
          anticipatamente  all'atto della stipulazione della relativa
          convenzione  nella  misura  di  almeno  il 50 per cento; la
          stessa  convenzione  deve  prevedere  che,  all'atto  della
          cessazione  per  qualsiasi  causa della concessione, i beni
          culturali  conferiti  in  gestione  dal Ministero ritornino
          nella  disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da
          parte  dei  soggetti concorrenti, di progetti di gestione e
          valorizzazione  complessi e plurimi che includano accanto a
          beni  e  siti  di maggiore  rilevanza  anche  beni  e  siti
          cosiddetti   "minori"   collocati   in  centri  urbani  con
          popolazione  pari  o  inferiore  a  30.000 abitanti, verra'
          considerata  titolo  di  preferenza  a  condizione  che sia
          sempre  e  comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e
          di immagine individuale propria del museo minore.
                 2.   Al   patrimonio   delle   associazioni,   delle
          fondazioni  e  delle societa' il Ministero puo' partecipare
          anche  con  il conferimento in uso di beni culturali che ha
          in   consegna.   L'atto  costitutivo  e  lo  statuto  delle
          associazioni,  delle  fondazioni  e  delle societa' debbono
          prevedere  che,  in caso di estinzione o di scioglimento, i
          beni  culturali  ad  esse  conferiti  in  uso dal Ministero
          ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo.
                 3.  Il Ministro presenta annualmente alle Camere una
          relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".
                 -  Il  testo  dell'art.  152,  comma  3, del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59) e' il seguente:
                 "3.  Le  funzioni  e  i  compiti  di  valorizzazione
          comprendono in particolare le attivita' concernenti:
                   a) il miglioramento della conservazione fisica dei
          beni e della loro sicurezza, integrita' e valore;
                   b)  il  miglioramento  dell'accesso  ai  beni e la
          diffusione    della    loro   conoscenza   anche   mediante
          riproduzioni,   pubblicazioni   ed   ogni  altro  mezzo  di
          comunicazione;
                   c) la  fruizione agevolata dei beni da parte delle
          categorie meno favorite;
                   d)   l'organizzazione   di   studi,   ricerche  ed
          iniziative   scientifiche   anche   in  collaborazione  con
          universita' ed istituzioni culturali e di ricerca;
                   e)  l'organizzazione  di  attivita'  didattiche  e
          divulgative   anche   in  collaborazione  con  istituti  di
          istruzione;
                   f)    l'organizzazione    di   mostre   anche   in
          collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
                   g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a
          particolari  aspetti  dei beni o ad operazioni di recupero,
          restauro o ad acquisizione;
                   h) l'organizzazione    di   itinerari   culturali,
          individuati  mediante  la  connessione fra beni culturali e
          ambientali  diversi, anche in collaborazione con gli enti e
          organi competenti per il turismo".
                 -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
                 "Art.  3.  Con  decreto  ministeriale possono essere
          adottati  i  regolamenti  nelle  materie  di competenza del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  Interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione".