Art. 34.
(Personale  a  tempo  determinato  del  Ministero  per  i  beni  e le
                        attivita' culturali)

   1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
ad  avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale gia' assunto a
tempo   determinato   ai   sensi   dell'articolo   8,  comma  7,  del
decreto-legge  30  gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della
legge  23  dicembre  1998,  n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della
legge  16  dicembre  1999,  n.  494.  Sono  fatte  salve le eventuali
successive  scadenze  previste  dai contratti in essere sulla base di
specifiche disposizioni legislative.
 
             Note all'art. 34:
                 -  L'art.  8,  comma 7, del decreto-legge 30 gennaio
          1998,  n.  6,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          30 marzo 1998, n. 61, recante "Ulteriori interventi urgenti
          in  favore  delle  zone  terremotate delle regioni Marche e
          Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi", cosi'
          dispone:
                 "7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
          provvede  a  potenziare il personale delle soprintendenze e
          dell'Ufficio  del  commissario  delegato  di cui all'art. 1
          dell'ordinanza  del  Ministro dell'interno dele-gato per il
          coordinamento   della   protezione   civile   n.  2669  del
          1º ottobre  1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997, a tale fine
          e'  autorizzata,  nel  limite massimo del 3 per cento degli
          stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle
          complessive  disponibilita'  di  cui  al  medesimo comma 4,
          l'applicazione   delle  misure  di  potenziamento  previste
          dall'art.  14, comma 14, nonche' di altre misure necessarie
          al  pieno  funzionamento  degli uffici con riferimento alle
          attivita'   connesse   alla   ricostituzione  ivi  compresi
          distacchi temporanei da altre soprintendenze".
                 -  L'art. 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
          n.   448,  recante  "Misure  di  finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' dispone:
                 "5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
          e' autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di
          fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  nel  1999 e nel 2000, mille unita' di personale a
          tempo  determinato,  con  prestazioni  di  lavoro  a  tempo
          parziale,   per   profili  professionali  delle  qualifiche
          funzionali  non  superiori  alla  settima  e  di durata non
          superiore  ad  un  anno, prorogabile a due. Il personale e'
          destinato  a  garantire  l'apertura  pomeridiana,  serale e
          festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita'
          dello  Stato,  biblioteche  e archivi. Al relativo onere si
          provvede  con  quota  parte delle entrate di cui alla legge
          25 marzo  1997,  n.  78, nei limiti di lire 15 miliardi per
          ciascuno  degli  anni  1999  e 2000. Deve, comunque, essere
          assicurato  un  sostanziale  equilibrio  nella dislocazione
          territoriale delle strutture prescelte".
                 -  L'art.  1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999,
          n.  494, recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli
          interventi  ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo
          dell'anno 2000", cosi' dispone:
                 "1.   Per  far  fronte  alle  esigenze  di  apertura
          quotidiana  con  orari  prolungati di musei, gallerie, aree
          archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero
          per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  e' autorizzato a
          stipulare  fino ad un massimo di millecinquecento contratti
          di  lavoro  a tempo determinato a decorrere dal 1º dicembre
          1999 e fino al 30 giugno 2001".