Art. 34. (Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attivita' culturali) 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale gia' assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.
Note all'art. 34: - L'art. 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi", cosi' dispone: "7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno dele-gato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1º ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997, a tale fine e' autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilita' di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'art. 14, comma 14, nonche' di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attivita' connesse alla ricostituzione ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze". - L'art. 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' dispone: "5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unita' di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale e' destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita' dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte". - L'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000", cosi' dispone: "1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1º dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001".