Art. 12.
                  Conservazione delle registrazioni

  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le
registrazioni  della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno
della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a
conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni
dei  programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione
di  violazione  di  disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
ovvero   di   quelle   emanate  dalla  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi o
recate dal presente provvedimento.