Art. 23. (Razionalizzazione delle spese e flessibilita' del bilancio) 1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo e' disposta con decreto del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione e' disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa. 3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1 gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilita' finanziarie dell'ente. 4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29. 5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.
Note all'art. 23: - Il testo del comma 14 dell'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", e' il seguente: "14. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e' unica, ed e' unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attivita' relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.". - Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: "4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, e' cosi' ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; b - bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali.". - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".