Art. 23.
    (Razionalizzazione delle spese e flessibilita' del bilancio)

   1.  Per  il  conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
dotazioni  iniziali  delle unita' previsionali di base degli stati di
previsione  dei  Ministeri  per  l'anno  finanziario 2003 concernenti
spese  per  consumi  intermedi  non  aventi  natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa
e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  nel corso della gestione per
provvedere  ad  eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per
consumi intermedi, la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per
cento  dei  rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione
del  periodo  precedente.  La  ripartizione del fondo e' disposta con
decreto  del  Ministro  competente,  comunicati,  anche  con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli
Uffici  centrali  del  bilancio,  nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
   2.  Ai  fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le
dotazioni  relative  agli enti indicati nella Tabella C allegata alla
presente  legge  sono  rideterminate  nella medesima Tabella, con una
riduzione  complessiva  del  2,5 per cento rispetto alla legislazione
vigente;  analoga  riduzione  e'  disposta  per  gli  stanziamenti di
bilancio  destinati  al  finanziamento degli enti pubblici diversi da
quelli   indicati  nella  Tabella  C,  intendendosi  conseguentemente
modificate le relative autorizzazioni di spesa.
   3.  Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui
al  presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per
consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al
consuntivo  2001.  A  decorrere dal 1 gennaio 2003, in considerazione
dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  della  gestione finanziaria e patrimoniale
unica   dell'istituto   nazionale  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'amministrazione  pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione
dell'apporto  dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge
8  agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  si  tiene  conto  dell'ammontare  complessivo  di  tutte le
disponibilita' finanziarie dell'ente.
   4.  Agli  enti  territoriali  si  applicano le disposizioni di cui
all'articolo 29.
   5.  I  provvedimenti  di  riconoscimento di debito posti in essere
dalle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi
di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.
 
          Note all'art. 23:
              -  Il  testo  del  comma  14  dell'art.  69 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001)", e' il seguente:
              "14.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001  la  gestione
          finanziaria   e  patrimoniale  dell'Istituto  nazionale  di
          previdenza  per  i dipendenti dell'amministrazione pubblica
          (INPDAP)  e'  unica, ed e' unico il bilancio dell'Istituto,
          per  tutte  le  attivita'  relative  alle  gestioni ad esso
          affidate,    le   quali   conservano   autonoma   rilevanza
          economico-patrimoniale     nell'ambito    della    gestione
          complessiva  dell'Istituto  stesso. Conseguentemente, dalla
          stessa  data,  viene  meno  la  competenza  in  materia  di
          predisposizione  dei  bilanci  da  parte  dei  comitati  di
          vigilanza   di   cui  all'art.  4,  comma  3,  del  decreto
          legislativo   30 giugno   1994,   n.   479,   e  successive
          modificazioni.".
              - Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 8 agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio  e complementare), come modificato dalla legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
              "4.  L'onere  derivante  dalle  disposizioni recate dai
          commi  1,  2  e 3, complessivamente valutato in lire 39.550
          miliardi  per  l'anno  1996  ed in lire 41.955 miliardi per
          l'anno 1997, e' cosi' ripartito:
                a) quanto  a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a
          lire  6.600  miliardi  per  l'anno  1997 per minori entrate
          contributive   dovute  dal  dipendente  ed  a  lire  18.600
          miliardi  per  l'anno  1996  ed  a lire 19.150 miliardi per
          l'anno    1997    per    contribuzione   a   carico   delle
          Amministrazioni statali di cui al comma 2;
                b) quanto  a  lire  500 miliardi per l'anno 1996 ed a
          lire  500  miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico
          dello  Stato  in favore della gestione di cui al comma 1. A
          tale  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione
          delle  proiezioni  dello stanziamento iscritto, ai fini del
          bilancio  triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato
          di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
          corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
                b  -  bis) quanto  a  lire 14.050 miliardi per l'anno
          1996  e  a  lire  15.705  miliardi  per  l'anno 1997, quale
          contribuzione  di  finanziamento  aggiuntiva a carico delle
          Amministrazioni statali.".
              - Il   testo  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".