Art. 23.
(Razionalizzazione delle spese e flessibilita' del bilancio)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli stati di
previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti
spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa
e' istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per
provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per
consumi intermedi, la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per
cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione
del periodo precedente. La ripartizione del fondo e' disposta con
decreto del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli
Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le
dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla
presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una
riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione
vigente; analoga riduzione e' disposta per gli stanziamenti di
bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da
quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente
modificate le relative autorizzazioni di spesa.
3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui
al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per
consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al
consuntivo 2001. A decorrere dal 1 gennaio 2003, in considerazione
dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale
unica dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione
dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge
8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le
disponibilita' finanziarie dell'ente.
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 29.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi
di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.
Note all'art. 23:
- Il testo del comma 14 dell'art. 69 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)", e' il seguente:
"14. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la gestione
finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) e' unica, ed e' unico il bilancio dell'Istituto,
per tutte le attivita' relative alle gestioni ad esso
affidate, le quali conservano autonoma rilevanza
economico-patrimoniale nell'ambito della gestione
complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla
stessa data, viene meno la competenza in materia di
predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di
vigilanza di cui all'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni.".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), come modificato dalla legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
"4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai
commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550
miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per
l'anno 1997, e' cosi' ripartito:
a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a
lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate
contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600
miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per
l'anno 1997 per contribuzione a carico delle
Amministrazioni statali di cui al comma 2;
b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a
lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico
dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A
tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
b - bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno
1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale
contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle
Amministrazioni statali.".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".