Art. 24.
                    (Acquisto di beni e servizi)

   1.  Per  ragioni  di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni
aggiudicatrici,  quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di
cui  al  decreto  legislativo  24  luglio  1992, n. 358, e successive
modificazioni,  e  nell'articolo  2  del decreto Legislativo 17 marzo
1995,  n.  157,  e  successive  modificazioni,  per l'aggiudicazione,
rispettivamente,  delle  pubbliche forniture e degli appalti pubblici
di   servizi  disciplinati  dalle  predette  disposizioni,  espletano
procedure  aperte  o  ristrette,  con  le  modalita'  previste  dalla
normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche
quando  il  valore  del  contratto  e'  superiore  a  50.000 euro. E'
comunque   fatto   salvo,   per   l'affidamento  degli  incarichi  di
progettazione,  quanto  previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
   2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso
   alle  convenzioni  quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli
   articoli  26  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge
   23  dicembre  2000,  n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
   448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica
   amministrazione  di  cui all'articolo 11 del regolamento di cui al
   decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
   b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

   3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1,
del   decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della
legge   28  dicembre  2001,  n.  448,  le  pubbliche  amministrazioni
considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque,
gli  enti  pubblici  istituzionali  hanno  l'obbligo di utilizzare le
convenzioni  quadro  definite  dalla  CONSIP  Spa.  Per  procedere ad
acquisti  in  maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma
6,  della  legge  28  dicembre  2001, n. 448, adottano i prezzi delle
convenzioni  di  cui  sopra  come  base  d'asta  al ribasso. Gli atti
relativi  sono  trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile
per  consentire  l'esercizio  delle funzioni di controllo. Al fine di
consentire  il  conseguimento  di  risparmi  di  spesa, alle predette
convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
   4.  I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo
di  utilizzare  le  convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono
nulli.  Il  dipendente  che  ha sottoscritto il contratto risponde, a
titolo  personale,  delle  obbligazioni  eventualmente  derivanti dai
predetti   contratti.   La   stipula   degli   stessi   e'  causa  di
responsabilita'  amministrativa;  ai  fini  della  determinazione del
danno  erariale,  si tiene anche conto della differenza tra il prezzo
previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
   5.  Anche  nelle  ipotesi  in cui la vigente normativa consente la
trattativa   privata,  le  pubbliche  amministrazioni  possono  farvi
ricorso  solo  in  casi eccezionali e motivati, previo esperimento di
una  documentata  indagine  di  mercato,  dandone  comunicazione alla
sezione regionale della Corte dei conti.
   6.  Al  fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per
consentire  il  monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa puo'
stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre    1999,   n.   488,   e   successive   modificazioni,   per
l'approvvigionamento  di beni o servizi di specifico interesse di una
o  piu'  amministrazioni  di cui al comma 1 del presente articolo nel
rispetto  di  quanto  stabilito  al  comma  3,  ovvero  puo' svolgere
facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle
amministrazioni  medesime,  le  attivita' di stazione appaltante, nel
rispetto  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  sugli  appalti
pubblici.
   7.  Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre  1977, n. 801, i casi e le modalita' differenziati di ricorso
alla  procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero
a  trattativa  privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  emanato  su  proposta  del Comitato di cui
all'articolo  2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
   8.  I  servizi  prestati dalla CONSIP Spa alle societa' per azioni
interamente  partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali e'
previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12
della  legge  21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono
remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.
   9.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le
regioni, norme di principio e di coordinamento.
 
          Note all'art. 24:
              -  Il  testo  dell'art.  1  del  testo  unico di cui al
          decreto  legislativo  24 luglio  1992,  n. 358 (Testo unico
          delle  disposizioni  in  materia  di  appalti  pubblici  di
          forniture,   in   attuazione   delle  direttive  77/62/CEE,
          80/767/CEE  e 88/295/CEE), e successive modificazioni e' il
          seguente:
              "Art.  1  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Il presente
          testo  unico  disciplina  l'affidamento,  da  parte  di una
          amministrazione   aggiudicatrice  e  nelle  forme  indicate
          dall'art.  2,  di pubbliche forniture di beni, compresi gli
          eventuali  relativi  lavori di installazione, il cui valore
          di  stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
          del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita'
          di  conto  europee  (ECU)  di  200.000  diritti speciali di
          prelievo (DPS).
              2. Il  presente  testo  unico  si  applica  anche  alle
          forniture  il  cui  valore  di  stima al netto dell'IVA, al
          momento   della  pubblicazione  del  bando,  sia  uguale  o
          superiore  al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano
          aggiudicate  dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e,
          per  il  solo  settore  difesa,  per  quelle  concernenti i
          prodotti  indicati  nell'allegato  2;  per  i  prodotti del
          settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la
          soglia di cui al comma 1.
              3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
                a) le  amministrazioni  dello Stato, con l'esclusione
          dell'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato  per le sole
          forniture  di  sali  e  tabacchi,  le  regioni, le province
          autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  gli  enti  pubblici
          territoriali  e  i  loro consorzi o associazioni, gli altri
          enti pubblici non economici;
                b) gli  organismi  di diritto pubblico; sono tali gli
          organismi,  dotati di personalita' giuridica, istituiti per
          soddisfare  specifiche  finalita'  d'interesse generale non
          aventi   carattere   industriale   o  commerciale,  la  cui
          attivita'  e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
          dalle  regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
          organismi  di  diritto  pubblico,  o  la  cui  gestione  e'
          sottoposta    al    loro   controllo   o   i   cui   organi
          d'amministrazione,   di   direzione  o  di  vigilanza  sono
          costituiti,  almeno  per  la meta', da componenti designati
          dai  medesimi  soggetti  pubblici; gli organismi di diritto
          pubblico    sono   elencati,   in   modo   non   esaustivo,
          nell'allegato 3.
              4. Le   regioni   a  statuto  ordinario  ed  a  statuto
          speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano,
          nella  loro  rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare
          alle  disposizioni  del  presente  testo unico la normativa
          emanata  nella  materia,  ai  sensi  del combinato disposto
          dell'art.  6  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          24 luglio  1977,  n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo
          1989,  n.  86,  nonche' dell'art. 2 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112.  Costituiscono norme di principio
          quelle  contenute  negli  articoli  da  2  a  21-quater del
          presente testo unico.
              5.  Nelle  gare per l'aggiudicazione delle forniture di
          cui    al   presente   testo   unico   le   amministrazioni
          aggiudicatrici    osservano    il   principio   della   non
          discriminazione  tra  i fornitori. Nell'atto di concessione
          di  un'attivita' di servizio pubblico deve essere stabilito
          che  il  concessionario e' comunque tenuto, per i contratti
          di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio
          del servizio stesso, ad osservare tale principio.
              6.  Il  controvalore  in  ECU  e in moneta nazionale da
          assumere   a  base  per  la  determinazione  degli  importi
          indicati   ai  commi  1  e  2,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee, ha effetto, di norma,
          per  un  biennio,  decorrente  dal primo giorno del secondo
          mese  successivo  alla  data  di pubblicazione o dalla data
          eventualmente  precisata  in sede di pubblicazione; esso e'
          pubblicato  anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana  a  cura  del Ministero del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica,   nei  quindici  giorni
          successivi  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee".
              - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  157  (Attuazione  della  direttiva  92/50/CEE in
          materia  di  appalti  pubblici  di  servizi),  e successive
          modificazioni e' il seguente:
              "Art.  2  (Amministrazioni  aggiudicatrici).  - 1. Sono
          amministrazioni aggiudicatrici:
                a) le  amministrazioni  dello  Stato,  le regioni, le
          province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
          territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli
          altri enti pubblici non economici;
                b) gli  organismi  di diritto pubblico; sono tali gli
          organismi,  dotati di personalita' giuridica, istituiti per
          soddisfare  specifiche  finalita'  d'interesse generale non
          aventi   carattere   industriale   o  commerciale,  la  cui
          attivita'  e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
          dalle  regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
          organismi  di  diritto  pubblico,  o  la  cui  gestione  e'
          sottoposta    al    loro   controllo   o   i   cui   organi
          d'amministrazione,   di   direzione  o  di  vigilanza  sono
          costituiti,  almeno  per  la meta', da componenti designati
          dai medesimi soggetti pubblici.
              2.   Nell'allegato   7   sono  elencati,  in  modo  non
          esaustivo,  gli  organismi  di  diritto  pubblico di cui al
          comma 1, lettera b)".
              -  Il  testo dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994,
          n.  109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il
          seguente:
              "Art.    17    (Effettuazione    delle   attivita'   di
          progettazione,  direzione dei lavori e accessorie). - 1. Le
          prestazioni   relative   alla   progettazione  preliminare,
          definitiva  ed  esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
          ed agli incarichi di supporto tecnico - amministrativo alle
          attivita'  del  responsabile  unico  del procedimento e del
          dirigente   competente   alla   formazione   del  programma
          triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
                a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
                b) dagli  uffici  consortili  di  progettazione  e di
          direzione  dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
          unioni,  le  comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
          locali,  i  consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
          enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
          agli  articoli  24,  25  e 26 della legge 8 giugno 1990, n.
          142, e successive modificazioni;
                c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
          di  cui  le  singole amministrazioni aggiudicatrici possono
          avvalersi per legge;
                d) da  liberi  professionisti  singoli  od  associati
          nelle  forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
          successive  modificazioni,  ivi  compresi,  con riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni   mobili   e   delle   superfici   decorate   di  beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa;
                e) dalle  societa'  di professionisti di cui al comma
          6, lettera a);
                f) dalle  societa'  di  ingegneria di cui al comma 6,
          lettera b);
                g) da   raggruppamenti   temporanei   costituiti  dai
          soggetti  di  cui  alle  lettere  d), e) ed f), ai quali si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 13 in quanto
          compatibili;
                g-bis) da    consorzi    stabili   di   societa'   di
          professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
          di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
          mista,  formati  da non meno di tre consorziati che abbiano
          operato   nel   settore   dei   servizi   di  ingegneria  e
          architettura,  per  un  periodo  di  tempo  non inferiore a
          cinque  anni,  e  che  abbiano  deciso  di  operare in modo
          congiunto  secondo  le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
          E'  vietata  la  partecipazione  a  piu'  di  un  consorzio
          stabile.   Ai  fini  della  partecipazione  alle  gare  per
          l'affidamento  di  incarichi  di  progettazione e attivita'
          tecnico-amministrative   ad  essa  connesse,  il  fatturato
          globale  in servizi di ingegueria e architettura realizzato
          da  ciascuna  societa'  consorziata  nel  quinquennio o nel
          decennio   precedente   e'   incrementato   secondo  quanto
          stabilito  dall'art.  12,  comma  8  -  bis, della presente
          legge;  ai consorzi stabili di societa' di professionisti e
          di   societa'   di  ingegneria  si  applicano  altresi'  le
          disposizioni  di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
          12.
              2.  I  progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
          lettere  a),  b)  e  c),  sono  firmati da dipendenti delle
          amministrazioni  abilitati all'esercizio della professione.
          I  tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono
          firmare  i  progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
          professionali,    qualora    siano   in   servizio   presso
          l'amministrazione  aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
          analogo    incarico    presso    un'altra   amministrazione
          aggiudicatrice,   da   almeno   cinque   anni  e  risultino
          inquadrati  in  un profilo professionale tecnico ed abbiano
          svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
              3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
          la  stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
          aggiudicatrici,  di  polizze  assicurative per la copertura
          dei  rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
          incaricati  della  progettazione.  Nel  caso di affidamento
          della  progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
          a carico dei soggetti stessi.
              4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
          esecutivo,    nonche'    lo    svolgimento   di   attivita'
          tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso
          di  carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
          appaltanti,  ovvero  di  difficolta'  di rispettare i tempi
          della  programmazione  dei lavori o di svolgere le funzioni
          di   istituto,   ovvero  in  caso  di  lavori  di  speciale
          complessita'  o  di rilevanza architettonica o ambientale o
          in  caso  di  necessita' di predisporre progetti integrali,
          cosi'   come   definiti  dal  regolamento,  che  richiedono
          l'apporto  di una pluralita' di competenze, casi che devono
          essere   accertati   e  certificati  dal  responsabile  del
          procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
          comma 1, lettere d), e), f) e g).
              5.  Il regolamento dei lavori per l'attivita' del Genio
          militare  di cui all'art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti
          abilitati alla firma dei progetti.
              6. Si intendono per:
                a) societa'  di professionisti le societa' costituite
          esclusivamente  tra  professionisti iscritti negli appositi
          albi  previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
          forme delle societa' di persone di cui ai capi Il, III e IV
          del  titolo  V  del  libro  quinto del codice civile ovvero
          nella  forma  di  societa' cooperativa di cui al capo I del
          titolo  VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
          studi  di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
          o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico -
          economica  o  studi  di  impatto  ambientale.  I soci delle
          societa'  agli  effetti  previdenziali  sono  assimilati ai
          professionisti  che svolgono l'attivita' in forma associata
          ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
          Ai  corrispettivi  delle  societa' si applica il contributo
          integrativo   previsto  dalle  norme  che  disciplinano  le
          rispettive  casse  di  previdenza  di categoria cui ciascun
          firmatario  del  progetto  fa  riferimento  in  forza della
          iscrizione  obbligatoria  al  relativo  albo professionale.
          Detto  contributo  dovra'  essere  versato  pro  quota alle
          rispettive  casse  secondo  gli  ordinamenti  statutari e i
          regolamenti vigenti;
                b) societa'  di ingegneria le societa' di capitali di
          cui  ai  capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
          codice   civile,   che   eseguono  studi  di  fattibilita',
          ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
          valutazioni  di  congruita'  tecnico-economica  o  studi di
          impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette
          attivita'    professionali   si   applica   il   contributo
          integrativo  qualora  previsto  dalle norme legislative che
          regolano  la  Cassa  di previdenza di categoria cui ciascun
          firmatario  del  progetto  fa  riferimento  in  forza della
          iscrizione  obbligatoria  al  relativo  albo professionale.
          Detto  contributo  dovra'  essere  versato  pro  quota alle
          rispettive  casse  secondo  gli  ordinamenti  statutari e i
          regolamenti vigenti.
              7.  Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
          e  tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma
          6  del  presente  articolo.  Fino all'entrata in vigore del
          regolamento,  le  societa'  di  cui  al  predetto  comma 6,
          lettera b),   devono  disporre  di  uno  o  piu'  direttori
          tecnici,  aventi  titolo  professionale  di  ingegnere o di
          architetto  o  laureato in una disciplina tecnica attinente
          alla  attivita'  prevalente svolta dalla societa', iscritti
          al  relativo  albo  da  almeno  dieci  anni con funzioni di
          collaborazione  alla definizione degli indirizzi strategici
          della   societa',   di  collaborazione  e  controllo  sulle
          prestazioni    svolte    dai   tecnici   incaricati   della
          progettazione,  in  relazione  alle quali controfirmano gli
          elaborati.
              8.   Indipendentemente   dalla   natura  giuridica  del
          soggetto  affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
          lo  stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
          negli   appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti
          professionali, personalmente responsabili e nominativamente
          indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
          specificazione      delle     rispettive     qualificazioni
          professionali.   Deve   inoltre   essere  indicata,  sempre
          nell'offerta,      la     persona     fisica     incaricata
          dell'integrazione  tra le varie prestazioni specialistiche.
          Il  regolamento  definisce  le  modalita' per promuovere la
          presenza   anche   di  giovani  professionisti  nei  gruppi
          concorrenti   ai   bandi   per  l'aggiudicazione.  All'atto
          dell'affidamento  dell'incarico  deve  essere dimostrata la
          regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
              9.  Gli  affidatari  di  incarichi di progettazione non
          possono  partecipare  agli  appalti  o  alle concessioni di
          lavori   pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti  o
          cottimi,  per  i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
          di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori  pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni  di  controllo  e di collegamento si determinano
          con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
          civile.  I  divieti di cui al presente comma sono estesi ai
          dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
          ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai
          loro  dipendenti,  nonche'  agli affidatari di attivita' di
          supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
              10.  Per l'affidamento di incarichi di progettazione di
          importo  pari o superiore alla soglia di applicazione della
          disciplina  comunitaria  in  materia di appalti pubblici di
          servizi,  si  applicano  le  disposizioni di cui al decreto
          legislativo   17 marzo   1995,   n.   157,   e   successive
          modificazioni,    ovvero,    per    i    soggetti    tenuti
          all'applicazione  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          158,   e  successive  modificazioni,  le  disposizioni  ivi
          previste.
              11.  Per l'affidamento di incarichi di progettazione il
          cui  importo  stimato  sia  compreso  tra 100.000 euro e la
          soglia  di  applicazione  della  disciplina  comunitaria in
          materia  di  appalti  pubblici  di  servizi, il regolamento
          disciplina  le  modalita' di aggiudicazione che le stazioni
          appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura
          del  pubblico  incanto, in modo che sia assicurata adeguata
          pubblicita'  agli  stessi  e  siano contemperati i principi
          generali   della  trasparenza  e  del  buon  andamento  con
          l'esigenza   di   garantire   la  proporzionalita'  tra  le
          modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
              12.  Per  l'affidamento  di  incarichi di progettazione
          ovvero  della  direzione  dei lavori il cui importo stimato
          sia  inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il
          tramite del responsabile del procedimento possono procedere
          all'affidamento  ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
          e),   f)   e   g),   di   loro   fiducia,  previa  verifica
          dell'esperienza   e  della  capacita'  professionale  degli
          stessi  e  con  motivazione  della  scelta  in relazione al
          progetto da affidare.
              12-bis.  Le stazioni appaltanti non possono subordinare
          la  corresponsione  dei  compensi relativi allo svolgimento
          della       progettazione       e      delle      attivita'
          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento   dell'opera  progettata.  Nella  convenzione
          stipulata  fra stazione appaltante e progettista incaricato
          sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento
          dei  corrispettivi  con riferimento a quanto previsto dagli
          articoli  9  e  10  della  legge  2 marzo  1949,  n. 143, e
          successive   modificazioni.   Ai  fini  dell'individuazione
          dell'importo  stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
          i  servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
          intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
              12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, determina,
          con  proprio  decreto,  le  tabelle dei corrispettivi delle
          attivita'  che possono essere espletate dai soggetti di cui
          al  comma  1  del  presente  articolo,  tenendo conto delle
          tariffe    previste    per   le   categorie   professionali
          interessate.  I  corrispettivi  sono minimi inderogabili ai
          sensi  dell'ultimo  comma  dell'articolo  unico della legge
          4 marzo  1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della
          legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
          Fino  all'emanazione  del  decreto  continua  ad applicarsi
          quanto  previsto  nel  decreto del Ministro della giustizia
          del  4 aprile  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          96 del 26 aprile 2001.
              13.  Quando la prestazione riguardi la progettazione di
          lavori   di   particolare   rilevanza   sotto   il  profilo
          architettonico,   ambientale,   storico   -   artistico   e
          conservativo,  nonche'  tecnologico, le stazioni appaltanti
          valutano in via prioritaria la opportunita' di applicare la
          procedura  del  concorso di progettazione o del concorso di
          idee.  A  tali  concorsi  si  applicano  le disposizioni in
          materia di pubblicita' previste dai commi 10 e 12.
              14.   Nel   caso   di   affidamento   di  incarichi  di
          progettazione   ai   sensi  del  comma  4,  l'attivita'  di
          direzione dei lavori e' affidata, con priorita' rispetto ad
          altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In
          tal  caso  il  conteggio effettuato per stabilire l'importo
          stimato,   ai   fini   dell'affidamento   dell'incarico  di
          progettazione,  deve  comprendere l'importo della direzione
          dei lavori.
              14-bis.    I    corrispettivi    delle   attivita'   di
          progettazione  sono calcolati, ai fini della determinazione
          dell'importo  da  porre a base dell'affidamento, applicando
          le  aliquote  che  il  Ministro  di  grazia e giustizia, di
          concerto  con  il  Ministro dei lavori pubblici, determina,
          con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali
          la  somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli
          di  progettazione,  dalle  tariffe in vigore per i medesimi
          livelli.  Con  lo  stesso  decreto  sono  rideterminate  le
          tabelle  dei  corrispettivi  a  percentuale  relativi  alle
          diverse  categorie  di  lavori, anche in relazione ai nuovi
          oneri  finanziari  assicurativi,  e  la  percentuale per il
          pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di
          cui   all'art.   7,  comma  5,  nonche'  le  attivita'  del
          responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in
          materia  di  sicurezza  introdotti  dal decreto legislativo
          14 agosto 1996, n. 494.
              14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
          14 - bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali
          in  vigore.  Per  la  progettazione  preliminare si applica
          l'aliquota  fissata  per  il  progetto  di massima e per il
          preventivo  sommario;  per  la  progettazione definitiva si
          applica  l'aliquota  fissata per il progetto esecutivo; per
          la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
          per  il  preventivo  particolareggiato,  per  i particolari
          costruttivi e per i capitolati e i contratti.
              14-quater.  I  corrispettivi determinati dal decreto di
          cui  al  comma 14 - bis nonche' ai sensi del comma 14 - ter
          del  presente  articolo,  fatto  salvo  quanto previsto dal
          comma  12  -  bis  dell'art.  4 del decreto - legge 2 marzo
          1989,  n.  65,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          26 aprile  1989,  n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi
          dell'ultimo  comma  dell'articolo unico della legge 4 marzo
          1958,  n.  143,  introdotto dall'articolo unico della legge
          5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
              14  -  quinquies.  In  tutti  gli affidamenti di cui al
          presente  articolo  l'affidatario  non  puo'  avvalersi del
          subappalto,  fatta eccezione per le attivita' relative alle
          indagini  geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
          rilievi,    a    misurazioni    e    picchettazioni,   alla
          predisposizione  di elaborati specialistici e di dettaglio,
          con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
          sola  redazione  grafica degli elaborati progettuali. Resta
          comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.
              14-sexies.  Le  progettazioni  definitiva  ed esecutiva
          sono  di  norma  affidate  al medesimo soggetto, pubblico o
          privato,   salvo   che   in   senso   contrario  sussistano
          particolari   ragioni,   accertate   dal  responsabile  del
          procedimento.  In tal caso occorre l'accettazione, da parte
          del    nuovo    progettista,   dell'attivita'   progettuale
          precedentemente  svolta.  L'affidamento  puo' ricomprendere
          entrambi  i  livelli  di  progettazione, fermo restando che
          l'avvio   di   quello   esecutivo   resta   sospensivamente
          condizionato  alla determinazione delle stazioni appaltanti
          sulla progettazione definitiva.
              14-septies.  I  soggetti  di  cui  all'art. 2, comma 2,
          lettera b),   operanti   nei  settori  di  cui  al  decreto
          legislativo  17 marzo  1995,  n.  158,  possono affidare le
          progettazioni,  nonche'  le  connesse  attivita'  tecnico -
          amministrative  per  lo  svolgimento  delle  procedure  per
          l'affidamento   e  la  realizzazione  dei  lavori  di  loro
          interesse,  direttamente a societa' di ingegneria di cui al
          comma  1, lettera f), che siano da essi stessi controllate,
          purche'  almeno  l'ottanta  per  cento della cifra d'affari
          media  realizzata  dalle  predette  societa'  nella  Unione
          europea  negli  ultimi tre anni derivi dalla prestazione di
          servizi  al  soggetto  da  cui  esse  sono  controllate. Le
          situazioni  di  controllo si determinano ai sensi dell'art.
          2359 del codice civile".
              -  Il  testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
          n.   488,  recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2000)", e' il seguente:
              "Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia
          di  scelta  del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di
          societa'  di consulenza specializzate, selezionate anche in
          deroga   alla   normativa  di  contabilita'  pubblica,  con
          procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed
          estere,  convenzioni  con  le  quali l'impresa prescelta si
          impegna  ad  accettare,  sino a concorrenza della quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi  e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
          deliberati  dalle  amministrazioni dello Stato anche con il
          ricorso  alla  locazione  finanziaria. I contratti conclusi
          con  l'accettazione  di tali ordinativi non sono sottoposti
          al parere di congruita' economica.
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17,  comma  25,  lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
          127,  non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
          del  presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e ai
          relativi   contratti  stipulati  da  amministrazioni  dello
          Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
          legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del
          medesimo art. 3 della stessa legge.
              3.  Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche dello
          Stato   sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
          convenzioni  stipulate  ai  sensi del comma 1, salvo quanto
          previsto  dall'art.  27,  comma  6.  Le  restanti pubbliche
          amministrazioni  hanno facolta' di aderire alle convenzioni
          stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
          di  prezzo  per  l'acquisto  di beni comparabili con quelli
          oggetto di convenzionamento.
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4   del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
          verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,
          richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
          l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
          in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
          una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti".
              -  Il  testo dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2001) e' il
          seguente:
              Art.   59  (Acquisto  di  beni  e  servizi  degli  enti
          decentrati   di   spesa).   -   1. Al  fine  di  realizzare
          l'acquisizione  di  beni e servizi alle migliori condizioni
          del  mercato  da  parte  degli enti decentrati di spesa, il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  promuove  aggregazioni di enti con il compito di
          elaborare   strategie  comuni  di  acquisto  attraverso  la
          standardizzazione  degli  ordini  di  acquisto  per  specie
          merceologiche   e   la  eventuale  stipula  di  convenzioni
          valevoli   su   parte   del  territorio  nazionale,  a  cui
          volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
              2.    In    particolare   vengono   promosse,   sentiti
          rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
          sanita'  e  il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica e tecnologica:
                a) piu'   aggregazioni   di  province  e  di  comuni,
          appartenenti  a  regioni diverse, indicati dalla Conferenza
          Stato - citta' ed autonomie locali;
                b) piu'   aggregazioni   di   aziende   sanitarie   e
          ospedaliere  appartenenti  a regioni diverse indicate dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                c) piu'  aggregazioni  di  universita' appartenenti a
          regioni  diverse  indicate  dalla Conferenza permanente dei
          rettori delle universita' italiane.
              3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente articolo,
          nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
          supporto   alla  didattica  e  alla  ricerca,  una  o  piu'
          universita'  possono,  in  luogo  delle aggregazioni di cui
          alla  lettera c)  del  comma  2,  costituire  fondazioni di
          diritto   privato   con   la   partecipazione  di  enti  ed
          amministrazioni   pubbliche   e   soggetti   privati.   Con
          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
          modalita'  per  la  costituzione  e  il funzionamento delle
          predette  fondazioni, con individuazione delle tipologie di
          attivita'  e  di  beni  che  possono  essere conferiti alle
          medesime  nell'osservanza del criterio della strumentalita'
          rispetto   alle   funzioni   istituzionali,  che  rimangono
          comunque riservate all'universita'.
              4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   riferisce  periodicamente  sui
          risultati  delle  iniziative alla Conferenza Stato - citta'
          ed  autonomie  locali,  alla  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  e  alla  Conferenza  permanente dei
          rettori delle universita' italiane.
              5.  Le  convenzioni  e  i  prezzi relativi alle singole
          categorie  merceologiche  sono pubblicati sul sito Internet
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica.   Alle  regioni,  alle  aziende
          sanitarie   e   ospedaliere,   agli   enti  locali  e  alle
          universita'   che   non   aderiscono  alle  convenzioni  si
          applicano  le  disposizioni  di cui al comma 3 dell'art. 26
          della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488.  Gli enti devono
          motivare  i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
          beni  e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
          quelli  stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
          cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
              6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
          effettivi  risultati  di economia di spesa nell'acquisto di
          beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
          sensi   e   per   gli  effetti  dell'art.  26  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  e  della  presente  legge, il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  con  le  medesime  procedure di cui allo stesso
          art.  26, promuove le intese necessarie per il collegamento
          a  rete  delle  amministrazioni  interessate con criteri di
          uniformita'  ed  omogeneita', diretti ad accertare lo stato
          di  attuazione  della normativa in questione ed i risultati
          conseguiti".
              -  Il  testo dell'art. 32 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2002)" e' il
          seguente:
              "Art.   32   (Contenimento  e  razionalizzazione  delle
          spese).   -  1.  Ai  fini  di  cui  al  presente  capo  gli
          stanziamenti  di  bilancio destinati al funzionamento degli
          enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'art.
          24,  non  considerati  nella tabella C della presente legge
          sono  ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento
          e  del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
          2004.  Tali  enti  nonche'  gli  enti  privati  interamente
          partecipati  aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi
          dell'art.  26  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488, e
          successive   modificazioni,  e  dell'art.  59  della  legge
          23 dicembre  2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere
          azioni  per  esternalizzare  i  propri  servizi  al fine di
          realizzare  economie  di  spesa  e  migliorare l'efficienza
          gestionale.  Delle  economie  di  gestione  conseguibili si
          tiene  conto  in  sede  di  definizione  dei  trasferimenti
          erariali.
              2.  Gli  importi  dei  contributi di Stato in favore di
          enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
          organismi,  di  cui  alla  tabella 1 allegata alla presente
          legge,  sono  iscritti  in  un unica unita' previsionale di
          base   nello  stato  di  previsione  di  ciascun  Ministero
          interessato.  Il relativo riparto e' annualmente effettuato
          entro  il  31 gennaio  da  ciascun  Ministro,  con  proprio
          decreto,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   previo   parere   delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,        intendendosi       corrispondentemente
          rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
              3.  La  dotazione  delle unita' previsionali di base di
          cui  al  comma  2  e'  quantificata  annualmente  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni. Per gli anni
          2002,  2003  e  2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
          cento   rispetto  all'importo  complessivamente  risultante
          sulla base della legislazione vigente.".
              -  Il  testo  dell'art.  11  del  regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.
          101   (Regolamento   recante   criteri   e   modalita'  per
          l'espletamento  da parte delle amministrazioni pubbliche di
          procedure  telematiche di acquisto per l'approvvigionamento
          di beni e servizi) e' il seguente:
              "Art.    11   (Mercato   elettronico   della   pubblica
          amministrazione).-    1.    Le   unita'   ordinanti   delle
          amministrazioni,   avvalendosi   del  mercato  elettronico,
          possono  effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto
          della  soglia  di  rilievo  comunitario,  direttamente  dai
          cataloghi  predisposti  dagli utenti selezionati attraverso
          un  bando  di  abilitazione.  Per  gli  acquisti  di beni e
          servizi  relativi  a  spese  in  economia  si  applicano le
          procedure   previste   dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
              2.   Il   mercato   elettronico  consente  altresi'  di
          richiedere   ulteriori  offerte  agli  utenti.  Il  sistema
          informatico  di negoziazione provvede a valutare in maniera
          automatica   le   offerte   ricevute,   predisponendo   una
          graduatoria  sulla  base  dei  criteri  scelti  dall'unita'
          ordinante tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
              3.    Le    amministrazioni   abilitano,   al   mercato
          elettronico,  i  fornitori  di beni e servizi tramite uno o
          piu'   bandi  pubblicati  in  conformita'  della  normativa
          vigente.
              4.  Il  bando  di  abilitazione  al mercato elettronico
          contiene in particolare:
                a) le categorie merceologiche per settori di prodotti
          e servizi in cui e' organizzato il mercato elettronico;
                b) le  specifiche tecniche, costruttive e di qualita'
          dei  beni,  nonche' i livelli dei servizi cui raffrontare i
          beni  e  servizi  offerti  ai  fini  dell'abilitazione  dei
          fornitori;
                c) le   modalita'   ed  i  requisiti,  soggettivi  ed
          oggettivi,  necessari  per  le domande di abilitazione ed i
          principi di valutazione delle stesse, nonche' l'indicazione
          delle   eventuali   procedure   automatiche   per  la  loro
          valutazione;
                d)   la   durata  dell'abilitazione  degli  utenti  a
          partecipare al mercato elettronico;
                e) l'indicazione  del sito nel quale, conformemente a
          quanto previsto dall'art. 4, comma 2, sono rese disponibili
          al   pubblico   ulteriori   informazioni,  con  particolare
          riferimento   ai   mezzi   telematici  disponibili  per  la
          presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti
          informatici  e telematici messi a disposizione degli utenti
          per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte;
          alle    informazioni    sul   funzionamento   del   mercato
          elettronico;   alle  metodologie  generali  utilizzate  dal
          sistema  per  le  richieste automatiche di quotazione; alle
          fattispecie  automatiche  di esclusione del singolo utente;
          alle  modalita' ed ai criteri per la dimostrazione da parte
          degli  offerenti  del  possesso dei requisiti soggettivi ed
          oggettivi  e  la  loro  permanenza,  anche al momento della
          conclusione   del   contratto;   alle   modalita'  con  cui
          avverranno   le   comunicazioni;  alle  modalita'  con  cui
          verranno  pubblicati sul sito, se necessario, gli avvisi di
          aggiudicazione  delle  forniture  di  beni  e servizi al di
          sotto  della  soglia  di rilievo comunitario cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.
              5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e il
          Dipartimento   per  l'innovazione  e  le  tecnologie  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi di
          proprie   strutture  e  concessionarie,  predispongono  gli
          strumenti   elettronici   e   telematici   necessari   alla
          realizzazione  di  un  mercato  elettronico  della pubblica
          amministrazione,  e  curano  l'esecuzione, anche attraverso
          l'affidamento  a  terzi,  di  tutti  i servizi informatici,
          telematici,   logistici  e  di  consulenza  necessari  alla
          compiuta realizzazione del mercato stesso.
              -  Il testo dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.
          381 (Disciplina delle cooperative sociali) e' il seguente:
              "Art.  1  (Definizione).  -  1.  Le cooperative sociali
          hanno  lo  scopo  di  perseguire l'interesse generale della
          comunita'  alla promozione umana e all'integrazione sociale
          dei cittadini attraverso:
                a) la   gestione   di   servizi   socio-sanitari   ed
          educativi;
                b) lo  svolgimento  di  attivita' diverse - agricole,
          industriali,   commerciali   o  di  servizi  -  finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
              2.  Si  applicano  alle  cooperative sociali, in quanto
          compatibili  con  la  presente  legge, le norme relative al
          settore in cui le cooperative stesse operano.
              3.  La  denominazione  sociale,  comunque formata, deve
          contenere l'indicazione di "cooperativa sociale .".
              -  Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto - legge
          18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di
          spesa sanitaria) e' il seguente:
              "1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni
          necessarie  affinche'  le aziende sanitarie ed ospedaliere,
          nell'acquisto   di   beni   e   servizi,   aderiscano  alle
          convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'art. 26 della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  e  dell'art.  59  della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  ovvero  ad altri strumenti di
          contenimento  della  spesa sanitaria approvati dal CIPE, su
          parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome. Le regioni,
          inoltre,  prevedono  con legge le sanzioni da applicare nei
          confronti  degli  amministratori  che  non  si adeguino. Le
          regioni,  in  conformita' alle direttive tecniche stabilite
          dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
          con  i  Ministri  della  salute  e  dell'economia  e  delle
          finanze,  adottano  le opportune iniziative per favorire lo
          sviluppo   del   commercio   elettronico   e   semplificare
          l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.".
              -  Il  testo  dell'art.  24  della  gia'  citata  legge
          28 dicembre 2001, n. 448 e' il seguente:
              "Art.  24  (Patto  di stabilita' interno per province e
          comuni).  -  1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
          al  rispetto  degli obblighi comunitari della Repubblica ed
          alla  conseguente  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio 2002 - 2004, per l'anno 2002 il
          disavanzo  di  ciascuna  provincia  e di ciascun comune con
          popolazione  superiore  a 5.000 abitanti computato ai sensi
          del  comma  l dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,   e   successive   modificazioni,  non  potra'  essere
          superiore  a  quello  dell'anno  2000 aumentato del 2,5 per
          cento.
              2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
          comma  1,  il  complesso  delle  spese correnti, per l'anno
          2002,   rilevanti   ai   fini  del  calcolo  del  disavanzo
          finanziario   di   cui   al  comma  1,  non  puo'  superare
          l'ammontare  degli  impegni a tale titolo assunti nell'anno
          2000 aumentati del 6 per cento.
              3.  Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese
          correnti  connesse  all'esercizio  di  funzioni  statali  e
          regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
          legislative  intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
          anni    successivi,    nei    limiti   dei   corrispondenti
          finanziamenti statali o regionali.
              4.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al
          comma  2  si applicano anche al complesso dei pagamenti per
          spese  correnti,  come  definite  dai  commi  2  e  3,  con
          riferimento    ai   pagamenti   effettuati   nell'esercizio
          finanziario 2000.
              4  -  bis.  Ai  fini  del rispetto dei limiti di cui ai
          commi  2  e  4,  per  gli  enti  che hanno esternalizzato i
          servizi  negli  anni  1997,  1998,  1999  e  2000, la spesa
          corrente  per  l'anno  2000,  relativa  a  tali servizi, e'
          convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta
          nell'anno  precedente  l'esternalizzazione, nel caso in cui
          tale  spesa  sia  stata superiore. Il complesso delle spese
          correnti  per  l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato
          al  netto  delle maggiori  spese conseguenti a impostazioni
          contabili  determinate  sulla  media degli anni 2000 e 2001
          relative    alla   gestione   dei   servizi   a   carattere
          imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003.
              5.  Per  gli  anni 2003 e 2004, le province ed i comuni
          con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti riducono il
          proprio   disavanzo   attraverso  un  ulteriore  intervento
          correttivo  pari  al  2  per  cento  della  spesa  corrente
          dell'anno  precedente  rilevante  ai  fini  del saldo. Tale
          intervento  correttivo  si  applica  al disavanzo dell'anno
          precedente incrementato del tasso di inflazione programmato
          indicato   dal  Documento  di  programmazione  economico  -
          finanziaria.
              6.  Per  l'acquisto  di  beni  e servizi le province, i
          comuni,  le  comunita'  montane e i consorzi di enti locali
          possono   aderire   alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
          dell'art.  26  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488, e
          successive   modificazioni,  e  dell'art.  59  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388.  In ogni caso per procedere ad
          acquisti  in  maniera  autonoma  i  citati  enti adottano i
          prezzi  delle  convenzioni di cui sopra come base d'asta al
          ribasso.  Gli  atti  relativi  sono trasmessi ai rispettivi
          organi  di  revisione  contabile per consentire l'esercizio
          delle funzioni di controllo.
              7.  Gli  enti  locali  emanano  direttive affinche' gli
          amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
          promuovano  l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o
          l'attuazione  delle procedure di cui al secondo periodo del
          comma 6.
              8.  Gli  enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
          promuovere    opportune    azioni    dirette   ad   attuare
          l'esternalizzazione  dei  servizi  al  fine  di  realizzare
          economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
              9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
          1  a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
          province  a  valere  sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
          lettere  a),  b)  e c), del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  504,  quali  risultanti  per ciascuno degli anni
          2002,  2003  e  2004  in  applicazione  della  legislazione
          vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
          2  per  cento  e  del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora
          l'ente  non  rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo
          dei   trasferimenti   correnti   ad   esso   spettante   e'
          ulteriormente  ridotto  in  misura pari alla differenza tra
          gli    obiettivi    derivanti,    per   lo   stesso   ente,
          dall'osservanza   del   medesimo  comma  4  e  i  risultati
          conseguiti,  e  comunque  non  oltre  il  25  per cento dei
          suddetti   trasferimenti.   Le   risorse   che  si  rendono
          disponibili  sono  attribuite,  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  alle  province  e  ai  comuni  che  abbiano
          rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a
          trasmettere  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze,
          secondo  modalita'  e  tempi  stabiliti  con  decreto dello
          stesso  Ministero,  le informazioni concernenti il rispetto
          dell'obiettivo  di  cui  al  comma  4;  in  caso di mancata
          trasmissione  delle  informazioni  l'ente viene considerato
          come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
          e  i  trasferimenti  ad  esso  spettanti sono ulteriormente
          ridotti  dell'1  per cento rispetto alla riduzione prevista
          al primo periodo.
              10.  Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
          fabbisogno   e  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
          stabilita'  interno,  le  regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
          superiore    a    60.000    abitanti   devono   trasmettere
          trimestralmente  al Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
          venti  giorni  dalla  fine  del  periodo di riferimento, le
          informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
              11.  Informazioni  analoghe a quelle di cui al comma 10
          devono  essere  trasmesse trimestralmente dai predetti enti
          con riferimento agli impegni assunti.
              12.   Per  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
          superiore  a  60.000 abitanti le informazioni devono essere
          comprensive    delle   eventuali   operazioni   finanziarie
          effettuate  con  istituti  di  credito e non registrate nel
          conto di tesoreria.
              13.  Il  prospetto contenente le informazioni di cui ai
          commi  10,  11  e  12 e le modalita' della sua trasmissione
          sono  definiti  con  decreto  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
              14.    Alle    finalita'    di    cui    al    presente
          articolo provvedono,   per  il  rispettivo  territorio,  le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi delle
          competenze  alle stesse attribuite dallo statuto speciale e
          dalle relative norme di attuazione.".
              - Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 3 giugno
          1999,  n.  157  (Nuove  norme  in materia di rimborso delle
          spese   per   consultazioni  elettorali  e  referendarie  e
          abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
          volontaria ai movimenti e partiti politici) e' il seguente:
              "1.  E'  attribuito  ai movimenti o partiti politici un
          rimborso  in  relazione alle spese elettorali sostenute per
          le  campagne  per  il rinnovo del Senato della Repubblica e
          della  Camera  dei  deputati,  del Parlamento europeo e dei
          consigli regionali.".
              -  Il  testo  degli  articoli  2,  3, 4 e 6 della legge
          24 ottobre  1977,  n.  801  (Istituzione  e ordinamento dei
          servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
          segreto di Stato) e' il seguente:
              "Art.  2.  - Presso  la  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri  e' istituito un Comitato interministeriale per le
          informazioni  e  la  sicurezza con funzioni di consulenza e
          proposta,  per  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
          sugli  indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da
          perseguire  nel  quadro  della  politica  informativa  e di
          sicurezza.
              Il  Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  ed  e'  composto dai Ministri per gli affari
          esteri,  per  l'interno,  per la grazia e giustizia, per la
          difesa, per l'industria e per le finanze.
              Il  Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiamare
          a  partecipare  alle  sedute del Comitato interministeriale
          altri   Ministri,   i  direttori  dei  Servizi  di  cui  ai
          successivi  articoli  4 e 6, autorita' civili e militari ed
          esperti.
              Art.  3.  - E'  istituito,  alla diretta dipendenza del
          Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  il  Comitato
          esecutivo  per  i  servizi  di  informazione e di sicurezza
          (CESIS).
              E'  compito  del  Comitato  fornire  al  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri, ai fini del concreto espletamento
          delle  funzioni  a  lui  attribuite  dall'art. 1, tutti gli
          elementi  necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
          Servizi  previsti  dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi
          degli    elementi    comunicati   dai   suddetti   Servizi;
          l'elaborazione   delle  relative  situazioni.  E'  altresi'
          compito  del  Comitato  il coordinamento dei rapporti con i
          servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
              Il  Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  o,  per sua delega, da un Sottosegretario di
          Stato.
              La  segreteria  generale del Comitato e' affidata ad un
          funzionario  dell'amministrazione  dello  Stato  avente  la
          qualifica  di  dirigente  generale,  la cui nomina e revoca
          spettano  al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
          il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
              Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri determina la
          composizione  del Comitato, di cui dovranno essere chiamati
          a  far  parte  i direttori dei Servizi di cui ai successivi
          articoli  4  e  6,  e  istituisce  gli  uffici strettamente
          necessari per lo svolgimento della sua attivita'.
              Art.  4. - E' istituito il Servizio per le informazioni
          e  la  sicurezza  militare  (SISMI). Esso assolve a tutti i
          compiti  informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
          militare  dell'indipendenza  e della integrita' dello Stato
          da  ogni  pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
          inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
              Il  Ministro  per  la  difesa,  dal  quale  il Servizio
          dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
          sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
              Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
          indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
          dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2.
              Il  SISMI  e'  tenuto  a  comunicare al Ministro per la
          difesa   e   al   Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
          informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
          analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
          tutto cio' che attiene alla sua attivita'.".
              "Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni
          e  la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
          compiti  informativi  e  di  sicurezza  per la difesa dello
          Stato   democratico   e   delle   istituzioni  poste  dalla
          Costituzione  a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
          contro ogni forma di eversione.
              Il  Ministro  per  l'interno,  dal  quale  il  Servizio
          dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
          sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
              Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
          indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
          dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2.
              Il  SISDE  e'  tenuto  a  comunicare  al  Ministro  per
          l'interno  e  al  Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
          informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
          analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
          tutto cio' che attiene alla sua attivita'.".
              -  Il  testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.
          259  (Partecipazione  della  Corte  dei  conti al controllo
          sulla  gestione  finanziaria  degli  enti  a  cui  lo Stato
          contribuisce in via ordinaria) e' il seguente:
              "Art.  12.  - Il controllo previsto dall'art. 100 della
          Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
          ai   quali   l'Amministrazione  dello  Stato  o  un'azienda
          autonoma  statale contribuisca con apporto al patrimonio in
          capitale  o  servizi  o beni ovvero mediante concessione di
          garanzia  finanziaria,  e'  esercitato,  anziche'  nei modi
          previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
          dei  conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
          assiste  alle  sedute  degli organi di amministrazione e di
          revisione.".