Art. 24.
(Acquisto di beni e servizi)
1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni
aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto Legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione,
rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici
di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano
procedure aperte o ristrette, con le modalita' previste dalla
normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche
quando il valore del contratto e' superiore a 50.000 euro. E'
comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di
progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso
alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni
considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque,
gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le
convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad
acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma
6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle
convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti
relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile
per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di
consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette
convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo
di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono
nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a
titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai
predetti contratti. La stipula degli stessi e' causa di
responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo
previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la
trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi
ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di
una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla
sezione regionale della Corte dei conti.
6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per
consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa puo'
stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per
l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una
o piu' amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel
rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero puo' svolgere
facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle
amministrazioni medesime, le attivita' di stazione appaltante, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti
pubblici.
7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita' differenziati di ricorso
alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero
a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui
all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle societa' per azioni
interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali e'
previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono
remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le
regioni, norme di principio e di coordinamento.
Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 1 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico
delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE,
80/767/CEE e 88/295/CEE), e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una
amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate
dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli
eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore
di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita'
di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di
prelievo (DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle
forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al
momento della pubblicazione del bando, sia uguale o
superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano
aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e,
per il solo settore difesa, per quelle concernenti i
prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del
settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la
soglia di cui al comma 1.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole
forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri
enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli
organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per
soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non
aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e'
sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
costituiti, almeno per la meta', da componenti designati
dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto
pubblico sono elencati, in modo non esaustivo,
nell'allegato 3.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto
speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano,
nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare
alle disposizioni del presente testo unico la normativa
emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo
1989, n. 86, nonche' dell'art. 2 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio
quelle contenute negli articoli da 2 a 21-quater del
presente testo unico.
5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di
cui al presente testo unico le amministrazioni
aggiudicatrici osservano il principio della non
discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione
di un'attivita' di servizio pubblico deve essere stabilito
che il concessionario e' comunque tenuto, per i contratti
di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio
del servizio stesso, ad osservare tale principio.
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da
assumere a base per la determinazione degli importi
indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, ha effetto, di norma,
per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo
mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data
eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso e'
pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nei quindici giorni
successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee".
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in
materia di appalti pubblici di servizi), e successive
modificazioni e' il seguente:
"Art. 2 (Amministrazioni aggiudicatrici). - 1. Sono
amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli
altri enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli
organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per
soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non
aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e'
sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
costituiti, almeno per la meta', da componenti designati
dai medesimi soggetti pubblici.
2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non
esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al
comma 1, lettera b)".
- Il testo dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il
seguente:
"Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie). - 1. Le
prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
ed agli incarichi di supporto tecnico - amministrativo alle
attivita' del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti di cui al comma
6, lettera a);
f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto
compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di societa' di
professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegueria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 12, comma 8 - bis, della presente
legge; ai consorzi stabili di societa' di professionisti e
di societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
12.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino
inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano
svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura
dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
a carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso
di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
appaltanti, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o
in caso di necessita' di predisporre progetti integrali,
cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono
essere accertati e certificati dal responsabile del
procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g).
5. Il regolamento dei lavori per l'attivita' del Genio
militare di cui all'art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti
abilitati alla firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle societa' di persone di cui ai capi Il, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico -
economica o studi di impatto ambientale. I soci delle
societa' agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attivita' in forma associata
ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Ai corrispettivi delle societa' si applica il contributo
integrativo previsto dalle norme che disciplinano le
rispettive casse di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i
regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi di fattibilita',
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette
attivita' professionali si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i
regolamenti vigenti.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma
6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del
regolamento, le societa' di cui al predetto comma 6,
lettera b), devono disporre di uno o piu' direttori
tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di
architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente
alla attivita' prevalente svolta dalla societa', iscritti
al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della societa', di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati della
progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli
elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai
loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di
supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di
importo pari o superiore alla soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di
servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti
all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi
previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il
cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la
soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni
appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura
del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata
pubblicita' agli stessi e siano contemperati i principi
generali della trasparenza e del buon andamento con
l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le
modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato
sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il
tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica
dell'esperienza e della capacita' professionale degli
stessi e con motivazione della scelta in relazione al
progetto da affidare.
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare
la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato
sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento
dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina,
con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle
attivita' che possono essere espletate dai soggetti di cui
al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali
interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge
4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia
del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
96 del 26 aprile 2001.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico - artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria la opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in
materia di pubblicita' previste dai commi 10 e 12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di
progettazione ai sensi del comma 4, l'attivita' di
direzione dei lavori e' affidata, con priorita' rispetto ad
altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In
tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo
stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di
progettazione, deve comprendere l'importo della direzione
dei lavori.
14-bis. I corrispettivi delle attivita' di
progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando
le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina,
con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali
la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli
di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi
livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le
tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle
diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi
oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di
cui all'art. 7, comma 5, nonche' le attivita' del
responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in
materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
14 - bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali
in vigore. Per la progettazione preliminare si applica
l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il
preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per
la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
per il preventivo particolareggiato, per i particolari
costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di
cui al comma 14 - bis nonche' ai sensi del comma 14 - ter
del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal
comma 12 - bis dell'art. 4 del decreto - legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo
1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge
5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
14 - quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al
presente articolo l'affidatario non puo' avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attivita' relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta
comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva
sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o
privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte
del nuovo progettista, dell'attivita' progettuale
precedentemente svolta. L'affidamento puo' ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che
l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonche' le connesse attivita' tecnico -
amministrative per lo svolgimento delle procedure per
l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro
interesse, direttamente a societa' di ingegneria di cui al
comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate,
purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari
media realizzata dalle predette societa' nella Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di
servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le
situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'art.
2359 del codice civile".
- Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000)", e' il seguente:
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il
ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi
con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti
al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche
amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni
stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti".
- Il testo dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e' il
seguente:
Art. 59 (Acquisto di beni e servizi degli enti
decentrati di spesa). - 1. Al fine di realizzare
l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni
del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica promuove aggregazioni di enti con il compito di
elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la
standardizzazione degli ordini di acquisto per specie
merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni
valevoli su parte del territorio nazionale, a cui
volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti
rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) piu' aggregazioni di province e di comuni,
appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato - citta' ed autonomie locali;
b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e
ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a
regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo,
nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu'
universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui
alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed
amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione e il funzionamento delle
predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di
attivita' e di beni che possono essere conferiti alle
medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita'
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono
comunque riservate all'universita'.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce periodicamente sui
risultati delle iniziative alla Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito Internet
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Alle regioni, alle aziende
sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle
universita' che non aderiscono alle convenzioni si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono
motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di
beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con le medesime procedure di cui allo stesso
art. 26, promuove le intese necessarie per il collegamento
a rete delle amministrazioni interessate con criteri di
uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato
di attuazione della normativa in questione ed i risultati
conseguiti".
- Il testo dell'art. 32 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" e' il
seguente:
"Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle
spese). - 1. Ai fini di cui al presente capo gli
stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli
enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'art.
24, non considerati nella tabella C della presente legge
sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento
e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
2004. Tali enti nonche' gli enti privati interamente
partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere
azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di
realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza
gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si
tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti
erariali.
2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, sono iscritti in un unica unita' previsionale di
base nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione delle unita' previsionali di base di
cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni
2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
cento rispetto all'importo complessivamente risultante
sulla base della legislazione vigente.".
- Il testo dell'art. 11 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.
101 (Regolamento recante criteri e modalita' per
l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di
procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento
di beni e servizi) e' il seguente:
"Art. 11 (Mercato elettronico della pubblica
amministrazione).- 1. Le unita' ordinanti delle
amministrazioni, avvalendosi del mercato elettronico,
possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai
cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso
un bando di abilitazione. Per gli acquisti di beni e
servizi relativi a spese in economia si applicano le
procedure previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
2. Il mercato elettronico consente altresi' di
richiedere ulteriori offerte agli utenti. Il sistema
informatico di negoziazione provvede a valutare in maniera
automatica le offerte ricevute, predisponendo una
graduatoria sulla base dei criteri scelti dall'unita'
ordinante tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
3. Le amministrazioni abilitano, al mercato
elettronico, i fornitori di beni e servizi tramite uno o
piu' bandi pubblicati in conformita' della normativa
vigente.
4. Il bando di abilitazione al mercato elettronico
contiene in particolare:
a) le categorie merceologiche per settori di prodotti
e servizi in cui e' organizzato il mercato elettronico;
b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualita'
dei beni, nonche' i livelli dei servizi cui raffrontare i
beni e servizi offerti ai fini dell'abilitazione dei
fornitori;
c) le modalita' ed i requisiti, soggettivi ed
oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i
principi di valutazione delle stesse, nonche' l'indicazione
delle eventuali procedure automatiche per la loro
valutazione;
d) la durata dell'abilitazione degli utenti a
partecipare al mercato elettronico;
e) l'indicazione del sito nel quale, conformemente a
quanto previsto dall'art. 4, comma 2, sono rese disponibili
al pubblico ulteriori informazioni, con particolare
riferimento ai mezzi telematici disponibili per la
presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti
informatici e telematici messi a disposizione degli utenti
per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte;
alle informazioni sul funzionamento del mercato
elettronico; alle metodologie generali utilizzate dal
sistema per le richieste automatiche di quotazione; alle
fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente;
alle modalita' ed ai criteri per la dimostrazione da parte
degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed
oggettivi e la loro permanenza, anche al momento della
conclusione del contratto; alle modalita' con cui
avverranno le comunicazioni; alle modalita' con cui
verranno pubblicati sul sito, se necessario, gli avvisi di
aggiudicazione delle forniture di beni e servizi al di
sotto della soglia di rilievo comunitario cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi di
proprie strutture e concessionarie, predispongono gli
strumenti elettronici e telematici necessari alla
realizzazione di un mercato elettronico della pubblica
amministrazione, e curano l'esecuzione, anche attraverso
l'affidamento a terzi, di tutti i servizi informatici,
telematici, logistici e di consulenza necessari alla
compiuta realizzazione del mercato stesso.
- Il testo dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.
381 (Disciplina delle cooperative sociali) e' il seguente:
"Art. 1 (Definizione). - 1. Le cooperative sociali
hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi;
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto
compatibili con la presente legge, le norme relative al
settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve
contenere l'indicazione di "cooperativa sociale .".
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto - legge
18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di
spesa sanitaria) e' il seguente:
"1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni
necessarie affinche' le aziende sanitarie ed ospedaliere,
nell'acquisto di beni e servizi, aderiscano alle
convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di
contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni,
inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare nei
confronti degli amministratori che non si adeguino. Le
regioni, in conformita' alle direttive tecniche stabilite
dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con i Ministri della salute e dell'economia e delle
finanze, adottano le opportune iniziative per favorire lo
sviluppo del commercio elettronico e semplificare
l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.".
- Il testo dell'art. 24 della gia' citata legge
28 dicembre 2001, n. 448 e' il seguente:
"Art. 24 (Patto di stabilita' interno per province e
comuni). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed
alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002 - 2004, per l'anno 2002 il
disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi
del comma l dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, non potra' essere
superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per
cento.
2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno
2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario di cui al comma 1, non puo' superare
l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese
correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
anni successivi, nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per
spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con
riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio
finanziario 2000.
4 - bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai
commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i
servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa
corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e'
convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta
nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui
tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese
correnti per l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato
al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni
contabili determinate sulla media degli anni 2000 e 2001
relative alla gestione dei servizi a carattere
imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003.
5. Per gli anni 2003 e 2004, le province ed i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il
proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento
correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente
dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale
intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno
precedente incrementato del tasso di inflazione programmato
indicato dal Documento di programmazione economico -
finanziaria.
6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i
comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali
possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad
acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i
prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al
ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi
organi di revisione contabile per consentire l'esercizio
delle funzioni di controllo.
7. Gli enti locali emanano direttive affinche' gli
amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o
l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del
comma 6.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
promuovere opportune azioni dirette ad attuare
l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare
economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
province a valere sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione
vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
2 per cento e del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora
l'ente non rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo
dei trasferimenti correnti ad esso spettante e'
ulteriormente ridotto in misura pari alla differenza tra
gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente,
dall'osservanza del medesimo comma 4 e i risultati
conseguiti, e comunque non oltre il 25 per cento dei
suddetti trasferimenti. Le risorse che si rendono
disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze alle province e ai comuni che abbiano
rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a
trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto dello
stesso Ministero, le informazioni concernenti il rispetto
dell'obiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata
trasmissione delle informazioni l'ente viene considerato
come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente
ridotti dell'1 per cento rispetto alla riduzione prevista
al primo periodo.
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10
devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti
con riferimento agli impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere
comprensive delle eventuali operazioni finanziarie
effettuate con istituti di credito e non registrate nel
conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai
commi 10, 11 e 12 e le modalita' della sua trasmissione
sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
14. Alle finalita' di cui al presente
articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e
dalle relative norme di attuazione.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 3 giugno
1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle
spese per consultazioni elettorali e referendarie e
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici) e' il seguente:
"1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un
rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per
le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali.".
- Il testo degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge
24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei
servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
segreto di Stato) e' il seguente:
"Art. 2. - Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' istituito un Comitato interministeriale per le
informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e
proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da
perseguire nel quadro della politica informativa e di
sicurezza.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri ed e' composto dai Ministri per gli affari
esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la
difesa, per l'industria e per le finanze.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiamare
a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale
altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai
successivi articoli 4 e 6, autorita' civili e militari ed
esperti.
Art. 3. - E' istituito, alla diretta dipendenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato
esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza
(CESIS).
E' compito del Comitato fornire al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento
delle funzioni a lui attribuite dall'art. 1, tutti gli
elementi necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi
degli elementi comunicati dai suddetti Servizi;
l'elaborazione delle relative situazioni. E' altresi'
compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i
servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di
Stato.
La segreteria generale del Comitato e' affidata ad un
funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la
qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca
spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la
composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati
a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi
articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente
necessari per lo svolgimento della sua attivita'.
Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
militare dell'indipendenza e della integrita' dello Stato
da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISMI e' tenuto a comunicare al Ministro per la
difesa e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'.".
"Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello
Stato democratico e delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
contro ogni forma di eversione.
Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISDE e' tenuto a comunicare al Ministro per
l'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'.".
- Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.
259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria) e' il seguente:
"Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione.".