Art. 25.
       (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)

   1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del Ministro dell'economia e delle
finanze,  sono  adottate  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina
del  pagamento  e della riscossione di crediti di modesto ammontare e
di  qualsiasi  natura,  anche  tributaria,  applicabile  a  tutte  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  compresi  gli  enti pubblici
economici.
   2.  Con  i  decreti  di  cui al comma 1 sono stabiliti gli importi
corrispondenti  alle somme considerate di modesto ammontare, le somme
onnicomprensive  di  interessi o sanzioni comunque denominate nonche'
norme  riguardanti  l'esclusione  di  qualsiasi  azione  cautelativa,
ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche
per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi
come franchigia.
   3.  Sono  esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche
amministrazioni a pagamento.
   4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro. In
sede  di  prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo
minimo non puo' essere inferiore a 12 euro.
 
          Note all'art. 25:
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  17  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".