Art. 25.
(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina
del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e
di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici
economici.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi
corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme
onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche'
norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa,
ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche
per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi
come franchigia.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche
amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro. In
sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo
minimo non puo' essere inferiore a 12 euro.
Note all'art. 25:
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".