Art. 26.
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)
1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' istituito il Fondo per il finanziamento di
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e
nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003,
al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli
stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e
quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo
23, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, stabilisce le modalita' di funzionamento del Fondo,
individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa
ripartizione tra le amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa
informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni,
di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e
inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso,
nonche' di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche
e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la
pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione
tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica
l'attuazione;
b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano
triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30
giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che
ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di
cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati
in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate
assicurandone il coordinamento e definendone le modalita' di
realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della
spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per
l'informatica e la telematica da parte delle singole
amministrazioni;
f) stabilisce le modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni
comunicano le informazioni relative ai programmi informatici,
realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al
fine di consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1,
della legge 24 novembre 2000, n. 340;
g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori;
h) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione
delle nuove tecnologie.
3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino
l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli
enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identita'
elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche
amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale
approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie,
dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono
procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche
cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di
accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine
dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai
fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli
accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse
organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di
utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione
dell'interattivita', salvaguardando il principio della loro
usabilita';
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della
gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate
risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione
e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche
attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in
funzione della certificazione delle competenze acquisite;
provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative
di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati
multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento
offerti.
6. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero e per la informatizzazione delle prefetture e' autorizzata
la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005.
Note all'art. 26:
- Il testo del comma 7 dell'art. 29 della gia' citata
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
"7. Al fine di migliorare la qualita' dei servizi e di
razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale
dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) definisce programmi di valutazione tecnica ed
economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da
parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali,
nonche' assicura la verifica ed il monitoraggio
dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti
informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle
strutture dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate
dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali
economie di spesa, sono destinate al finanziamento di
progetti innovativi nel settore informatico.".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Spetta all'Autorita':
a) dettare norme tecniche e criteri in tema di
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonche'
della loro qualita' e relativi aspetti organizzativi;
dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei
sistemi;
b) coordinare, attraverso la redazione di un piano
triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali
interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni;
c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche
finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti
intersettoriali e di infrastruttura informatica e
telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere
alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano
apparati amministrativi non statali, mediante procedimenti
fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di
servizi, ai sensi della normativa vigente;
d) verificare periodicamente, d'intesa con le
amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle
singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi
e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche
mediante l'adozione di metriche di valutazione
dell'efficacia, dell'efficienza e della qualita';
e) definire indirizzi e direttive per la
predisposizione dei piani di formazione del personale in
materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi
per il reclutamento di specialisti, nonche' orientare i
progetti generali di formazione del personale della
pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie
informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della
pubblica amministrazione;
f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei
Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia
di sistemi informativi automatizzati;
g) nelle materie di propria competenza e per gli
aspetti tecnico - operativi, curare i rapporti con gli
organi delle Comunita' europee e partecipare ad organismi
comunitari ed internazionali, in base a designazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle
regioni, agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali
o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi;
i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le
amministrazioni concernenti i sistemi informativi
automatizzati;
l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere
il piu' razionale impiego dei sistemi informativi, anche al
fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di
realizzazioni informatiche.
2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma
1, lettera h), l'Autorita' puo' proporre al Presidente del
Consiglio dei Ministri la stipulazione di protocolli di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art.
12, legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'Unione delle
province italiane (UPI), con l'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti della montagna (UNCEM), con l'Unione
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere), nonche' con enti e societa'
concessionari di pubblici servizi in materia di
pianificazione degli investimenti, di linee di
normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi
informativi.
3. Spettano inoltre all'Autorita' le funzioni ad essa
riferibili in base al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
4. L'Autorita' puo' corrispondere con tutte le
amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni
utili allo svolgimento dei propri compiti.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 25 della legge
24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999) e' il seguente:
"1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
che siano titolari di programmi applicativi realizzati su
specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno
facolta' di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni
pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, reca: "Norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei" (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2).