Art. 26.
        (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)

   1.  Per  l'attuazione  del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28
dicembre  2001, n. 448, e' istituito il Fondo per il finanziamento di
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e
nel  Paese  con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003,
al  cui  finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli
stanziamenti  per  l'informatica  iscritti nel bilancio dello Stato e
quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo
23,  comma  3.  Il  Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie, di
concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione pubblica e il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare,  stabilisce  le  modalita' di funzionamento del Fondo,
individua  i  progetti  da  finanziare e, ove necessario, la relativa
ripartizione tra le amministrazioni interessate.
   2.  Al  fine  di  assicurare  una  migliore  efficacia della spesa
informatica  e  telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni,
di   generare   significativi   risparmi  eliminando  duplicazioni  e
inefficienze,  promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso,
nonche' di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche
e  telematiche,  secondo  una  coordinata  e  integrata strategia, il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce   con   proprie   direttive  le  linee  strategiche,  la
   pianificazione   e   le   aree   di   intervento  dell'innovazione
   tecnologica   nelle   pubbliche  amministrazioni,  e  ne  verifica
   l'attuazione;
b) approva,  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano
   triennale  ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo
   7  del  decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30
   giugno di ogni anno;
c) valuta  la  congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che
   ritiene  di  grande  valenza strategica rispetto alle direttive di
   cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua  i progetti intersettoriali che devono essere realizzati
   in   collaborazione   tra  le  varie  amministrazioni  interessate
   assicurandone  il  coordinamento  e  definendone  le  modalita' di
   realizzazione;
e) valuta,  sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della
   spesa,   il   corretto  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  per
   l'informatica   e   la   telematica   da   parte   delle   singole
   amministrazioni;
f) stabilisce  le modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni
   comunicano  le  informazioni  relative  ai  programmi informatici,
   realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al
   fine  di  consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1,
   della legge 24 novembre 2000, n. 340;
g) individua  specifiche  iniziative  per  i  comuni  con popolazione
   inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori;
h) promuove  l'informazione  circa  le  iniziative  per la diffusione
   delle nuove tecnologie.

   3.  Nei  casi  in  cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino
l'organizzazione  e  la  dotazione  tecnologica delle regioni e degli
enti   territoriali,   i   provvedimenti  sono  adottati  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
   4.  Al  fine  di accelerare la diffusione della carta di identita'
elettronica  e  della  carta  nazionale  dei  servizi,  le  pubbliche
amministrazioni  interessate,  nel  quadro  di un programma nazionale
approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie,
dell'economia  e  delle finanze, della salute e dell'interno, possono
procurarsi  i  necessari  finanziamenti  nelle  seguenti  forme anche
cumulabili tra loro:

a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.

   5.  Con  decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione
e  le  tecnologie,  sono  determinati  i  criteri  e  le procedure di
accreditamento  dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni
universitarie  abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del
regolamento  di  cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine
dei  corsi  stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai
fini  dell'acquisizione  dell'autorizzazione  al  rilascio dei titoli
accademici,  le  istituzioni  devono  disporre  di  adeguate  risorse
organizzative e gestionali in grado di:

a) presentare  un'architettura  di  sistema  flessibile  e  capace di
   utilizzare  in  modo  mirato le diverse tecnologie per la gestione
   dell'interattivita',   salvaguardando   il  principio  della  loro
   usabilita';
b) favorire  l'integrazione  coerente  e  didatticamente valida della
   gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire  la  selezione,  progettazione  e  redazione di adeguate
   risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione
   e  la  gestione  del  flusso dei contenuti di apprendimento, anche
   attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire  adeguate  procedure di accertamento delle conoscenze in
   funzione   della   certificazione   delle   competenze  acquisite;
   provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative
   di  sistemi  e-learning  in  grado di supportare il flusso di dati
   multimediali  relativi  alla  gamma  di  prodotti di apprendimento
   offerti.

   6.  Per  la  realizzazione  dell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero e per la informatizzazione delle prefetture e' autorizzata
la  spesa  di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005.
 
          Note all'art. 26:
              -  Il  testo del comma 7 dell'art. 29 della gia' citata
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
              "7.  Al fine di migliorare la qualita' dei servizi e di
          razionalizzare  la spesa per l'informatica, il Ministro per
          l'innovazione e le tecnologie:
                a) definisce   indirizzi   per   l'impiego   ottimale
          dell'informatizzazione   nelle  pubbliche  amministrazioni,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                b) definisce  programmi  di  valutazione  tecnica  ed
          economica  dei progetti in corso e di quelli da adottare da
          parte  delle  amministrazioni  statali anche ad ordinamento
          autonomo  e  degli  enti  pubblici non economici nazionali,
          nonche'   assicura   la   verifica   ed   il   monitoraggio
          dell'impiego   delle   risorse  in  relazione  ai  progetti
          informatici  eseguiti,  ove  necessario  avvalendosi  delle
          strutture  dell'Autorita'  per l'informatica nella pubblica
          amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate
          dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  quali
          economie  di  spesa,  sono  destinate  al  finanziamento di
          progetti innovativi nel settore informatico.".
              -   Il   testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo
          12 febbraio  1993,  n.  39,  recante  "Norme  in materia di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' il seguente:
              "Art. 7. - 1. Spetta all'Autorita':
                a) dettare  norme  tecniche  e  criteri  in  tema  di
          pianificazione,   progettazione,  realizzazione,  gestione,
          mantenimento  dei  sistemi  informativi automatizzati delle
          amministrazioni  e  delle  loro  interconnessioni,  nonche'
          della  loro  qualita'  e  relativi  aspetti  organizzativi;
          dettare   criteri  tecnici  riguardanti  la  sicurezza  dei
          sistemi;
                b) coordinare,  attraverso  la  redazione di un piano
          triennale  annualmente  riveduto, i progetti e i principali
          interventi  di  sviluppo e gestione dei sistemi informativi
          automatizzati delle amministrazioni;
                c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche
          finanziaria  delle  amministrazioni  interessate,  progetti
          intersettoriali   e   di   infrastruttura   informatica   e
          telematica  previsti  dal  piano  triennale e sovrintendere
          alla  realizzazione  dei  medesimi anche quando coinvolgano
          apparati  amministrativi non statali, mediante procedimenti
          fondati  su  intese  da  raggiungere  tramite conferenze di
          servizi, ai sensi della normativa vigente;
                d) verificare   periodicamente,   d'intesa   con   le
          amministrazioni  interessate,  i risultati conseguiti nelle
          singole  amministrazioni, con particolare riguardo ai costi
          e  benefici  dei  sistemi  informativi automatizzati, anche
          mediante    l'adozione    di    metriche   di   valutazione
          dell'efficacia, dell'efficienza e della qualita';
                e) definire    indirizzi    e    direttive   per   la
          predisposizione  dei  piani  di formazione del personale in
          materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi
          per  il  reclutamento  di  specialisti, nonche' orientare i
          progetti   generali   di  formazione  del  personale  della
          pubblica  amministrazione  verso  l'utilizzo  di tecnologie
          informatiche,   d'intesa  con  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione;
                f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei
          Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia
          di sistemi informativi automatizzati;
                g) nelle  materie  di  propria  competenza  e per gli
          aspetti  tecnico  -  operativi,  curare  i rapporti con gli
          organi  delle  Comunita' europee e partecipare ad organismi
          comunitari  ed  internazionali,  in base a designazione del
          Presidente del Consiglio dei Ministri;
                h) proporre  al Presidente del Consiglio dei Ministri
          l'adozione  di  raccomandazioni  e di atti d'indirizzo alle
          regioni,  agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali
          o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi;
                i) comporre  e  risolvere  contrasti operativi tra le
          amministrazioni    concernenti    i   sistemi   informativi
          automatizzati;
                l) esercitare  ogni  altra funzione utile ad ottenere
          il piu' razionale impiego dei sistemi informativi, anche al
          fine   di   eliminare  duplicazioni  e  sovrapposizioni  di
          realizzazioni informatiche.
              2.  Anche  nell'attuazione di quanto disposto dal comma
          1,  lettera h), l'Autorita' puo' proporre al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  la  stipulazione di protocolli di
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e le province autonome di cui all'art.
          12,  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  con  l'Unione delle
          province  italiane  (UPI), con l'Associazione nazionale dei
          comuni  d'Italia  (ANCI),  con  l'Unione  nazionale comuni,
          comunita'  ed  enti  della  montagna  (UNCEM), con l'Unione
          delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  (Unioncamere),  nonche'  con  enti  e societa'
          concessionari   di   pubblici   servizi   in   materia   di
          pianificazione    degli    investimenti,    di   linee   di
          normalizzazione  e  di  criteri di progettazione di sistemi
          informativi.
              3.  Spettano  inoltre all'Autorita' le funzioni ad essa
          riferibili  in base al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29.
              4.   L'Autorita'   puo'   corrispondere  con  tutte  le
          amministrazioni  e chiedere ad esse notizie ed informazioni
          utili allo svolgimento dei propri compiti.".
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  25  della legge
          24 novembre    2000,    n.   340   (Disposizioni   per   la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1999) e' il seguente:
              "1.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          che  siano  titolari di programmi applicativi realizzati su
          specifiche  indicazioni  del  committente  pubblico,  hanno
          facolta'  di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni
          pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.".
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -  citta' ed autonomie
          locali), e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
          e  Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
          ed  autonomie  locali  e'  unificata  per  le  materie ed i
          compiti  di interesse comune delle regioni, delle province,
          dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la Conferenza
          Stato - regioni.
              2.  La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              -  Il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          3 novembre   1999,   n.   509,   reca:  "Norme  concernenti
          l'autonomia   didattica  degli  atenei"  (Pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2).