Art. 27.
                     (Progetto "PC ai giovani")

   1.  Nello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  e'  istituito  un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani"
nel  quale  affluiscono le disponibilita', non impegnate alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, di cui all'articolo 103,
comma  4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto
disposto  dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31  ottobre  2002,  n. 246. Il Fondo e'
destinato  alla  copertura  delle spese relative al progetto promosso
dal  Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai
giovani",  diretto  ad  incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti  informatici  e  digitali tra i giovani che compiono sedici
anni  nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dai
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
per  l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'
di   presentazione   delle  istanze  degli  interessati,  nonche'  di
erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di
avvalersi  a  tal fine della collaborazione di organismi esterni alla
pubblica amministrazione.
   2.  Il  comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' abrogato.
 
          Note all'art. 27:
              -   Il   testo   vigente   dell'art.  103  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria  2001),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
              "Art.   103  (Utilizzo  dei  proventi  derivanti  dalle
          licenze  UMTS  e  norme  in  materia  di  carta  di credito
          formativa  e di commercio elettronico). - 1. Nello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e' istituito un fondo destinato al
          finanziamento  della  ricerca  scientifica  nel  quadro del
          programma  nazionale della ricerca ed anche con riferimento
          al  settore  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
          comunicazione (ICT) ed al progetto "Genoma", nonche' per il
          finanziamento  di  progetti  per lo sviluppo della societa'
          dell'informazione  relativi  all'introduzione  delle  nuove
          tecnologie       nella       pubblica      amministrazione,
          all'informatizzazione   della   pubblica   amministrazione,
          compreso   il   monitoraggio  della  spesa,  allo  sviluppo
          tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei
          relativi   strumenti,   alla   riduzione   delle  emissioni
          elettromagnetiche,   alla  alfabetizzazione  informatica  e
          delle  nuove  tecnologie, alle ricerche e studi nel settore
          delle   telecomunicazioni.   La   dotazione  del  fondo  e'
          determinata  in  misura  pari  al 10 per cento dei proventi
          derivanti  dal  rilascio  delle  licenze  individuali per i
          sistemi  di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla
          ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo
          restando  quanto previsto dal comma 3 del presente articolo
          e  dall'art.  112  provvede  il  Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
          la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  sentite la Conferenza unificata di cui all'art.
          8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, e le
          competenti   Commissioni   parlamentari,  sono  determinati
          procedure,  modalita'  e strumenti per l'utilizzo dei fondi
          assegnati.
              3.  Una  quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire
          50  miliardi  nell'anno  2001, e' destinata all'istituzione
          della  carta  di credito formativa per i cittadini italiani
          che  compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro
          delle   attivita'   produttive,  sentito  il  Ministro  per
          l'innovazione  e  le tecnologie, promuove la stipula di una
          convenzione  tra  le  imprese  del settore delle tecnologie
          della  informazione  e  della comunicazione, le imprese del
          credito  bancario e il Ministero delle attivita' produttive
          e  il  Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri al fine di ottenere
          le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di
          credito  formativa per l'acquisto, con particolare riguardo
          alle  iniziative economiche in forma associativa, di beni e
          servizi  nel  settore delle tecnologie della informazione e
          della  comunicazione  e  di corsi di formazione a distanza,
          per  un ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il
          2005.  La  convenzione  identifica  i  prodotti  e  servizi
          ammissibili   all'acquisto,  e  prevede  le  condizioni  di
          rimborso  della  somma  utilizzata.  La convenzione prevede
          inoltre  che  lo  Stato sia garante di ultima istanza delle
          imprese  emittenti  di  fronte  ai  casi  di insolvenza nei
          limiti  delle  somme che siano annualmente destinate a tale
          fine  dalla  legge  finanziaria. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri, su proposta del Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
          determinate  le  procedure  e  le modalita' per l'esercizio
          delle finzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
              4. (Abrogato).
              5.   Per  lo  sviluppo  delle  attivita'  di  commercio
          elettronico,  di  cui  all'art.  21 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  114,  il Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei
          limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti
          de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che
          puo'  essere  utilizzato dal soggetto beneficiario in una o
          piu'  soluzioni,  per  i  versamenti di cui all'art. 17 del
          decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, e successive
          modificazioni,  entro  il termine massimo di tre anni dalla
          ricezione  del provvedimento di concessione. Per il settore
          produttivo  tessile,  dell'abbigliamento e calzaturiero, il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          adotta  specifiche  misure per la concessione di contributi
          in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
              6.  Alla  selezione  delle  iniziative  finanziabili ai
          sensi  del  comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei
          quali  sono  indicate le tipologie dei soggetti destinatari
          degli  interventi,  con priorita' verso forme associative e
          consortili  tra piccole e medie imprese, mirando a favorire
          iniziative   comuni   delle   stesse,   nonche'   le  spese
          ammissibili  e  le  misure delle agevolazioni. Tra le spese
          ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi
          di  formazione  e  per  i portali internet. I contributi in
          conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il
          credito  di  imposta  di  cui  allo  stesso comma. Potranno
          essere  altresi'  previste  azioni  di  monitoraggio  e  di
          promozione  del  mercato  nell'ambito delle attivita' degli
          osservatori  permanenti  nel limite di lire 500 milioni per
          ciascuno  dei  medesimi  anni. Per la gestione dei predetti
          interventi  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato  puo'  avvalersi,  sulla  base di apposite
          convenzioni,  di  enti  pubblici,  ovvero di altri soggetti
          individuati  con  le  procedure di cui all'art. 3, comma 2,
          del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri
          sono  posti  a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
          si  riferiscono.  Con  decreto del Ministro dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con
          i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  sono  determinate,  nel  limite
          delle  risorse  appositamente  stanziate,  le  modalita' di
          controllo  e  regolazione  contabile del credito di imposta
          concesso   a   ciascun   soggetto   beneficiario.  Per  gli
          interventi  di  cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui
          all'art.  14  della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma
          di  lire  110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
          di  cui  lire  80 miliardi per la concessione di crediti di
          imposta   e  lire  30  miliardi  per  contributi  in  conto
          capitale".
              - Il titolo del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,
          n. 246 e' il seguente: "Misure urgenti per il controllo, la
          trasparenza   ed  il  contenimento  della  spesa  pubblica"
          (Pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2002, n.
          209).