Art. 27.
(Progetto "PC ai giovani")
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani"
nel quale affluiscono le disponibilita', non impegnate alla data di
entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto
disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il Fondo e'
destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso
dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai
giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici
anni nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dai
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'
di presentazione delle istanze degli interessati, nonche' di
erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di
avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla
pubblica amministrazione.
2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' abrogato.
Note all'art. 27:
- Il testo vigente dell'art. 103 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 103 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle
licenze UMTS e norme in materia di carta di credito
formativa e di commercio elettronico). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' istituito un fondo destinato al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del
programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento
al settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ICT) ed al progetto "Genoma", nonche' per il
finanziamento di progetti per lo sviluppo della societa'
dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove
tecnologie nella pubblica amministrazione,
all'informatizzazione della pubblica amministrazione,
compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo
tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei
relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni
elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e
delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore
delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo e'
determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi
derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i
sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla
ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo
e dall'art. 112 provvede il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono determinati
procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo dei fondi
assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire
50 miliardi nell'anno 2001, e' destinata all'istituzione
della carta di credito formativa per i cittadini italiani
che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro
delle attivita' produttive, sentito il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, promuove la stipula di una
convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie
della informazione e della comunicazione, le imprese del
credito bancario e il Ministero delle attivita' produttive
e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere
le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di
credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo
alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e
servizi nel settore delle tecnologie della informazione e
della comunicazione e di corsi di formazione a distanza,
per un ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il
2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi
ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di
rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede
inoltre che lo Stato sia garante di ultima istanza delle
imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei
limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale
fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate le procedure e le modalita' per l'esercizio
delle finzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
4. (Abrogato).
5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio
elettronico, di cui all'art. 21 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei
limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti
de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che
puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o
piu' soluzioni, per i versamenti di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla
ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore
produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta specifiche misure per la concessione di contributi
in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai
sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei
quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari
degli interventi, con priorita' verso forme associative e
consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire
iniziative comuni delle stesse, nonche' le spese
ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese
ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi
di formazione e per i portali internet. I contributi in
conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il
credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno
essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di
promozione del mercato nell'ambito delle attivita' degli
osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per
ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti
interventi il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti
individuati con le procedure di cui all'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri
sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con
i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate, nel limite
delle risorse appositamente stanziate, le modalita' di
controllo e regolazione contabile del credito di imposta
concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli
interventi di cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma
di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di
imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto
capitale".
- Il titolo del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,
n. 246 e' il seguente: "Misure urgenti per il controllo, la
trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2002, n.
209).