Art. 28.
                   (Acquisizione di informazioni)

   1.  Allo  scopo  di assicurare il perseguimento degli obiettivi di
finanza  pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
all'acquisizione  di  ogni utile informazione sul comportamento degli
enti  ed  organismi  pubblici  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, anche con riferimento
all'obbligo  di  utilizzo  delle  convenzioni CONSIP, avvalendosi dei
propri  rappresentanti  nei collegi sindacali o di revisione presso i
suddetti  enti  ed  organismi  e  dei  servizi  ispettivi  di finanza
pubblica.
   2.   Qualora   non   sia   prevista  la  presenza  di  un  proprio
rappresentante  in  seno  al  collegio dei revisori o dei sindaci, il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze puo' acquisire le suddette
informazioni  avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro,
anche  del  collegio  dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di
valutazione  o  dei  servizi  di  controllo interno di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
   3.  Al  fine  di  garantire la rispondenza dei conti pubblici alle
condizioni  dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e
i   dati  di  competenza  economica  rilevati  dalle  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su
tutto il territorio nazionale.
   4.  Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli
uffici  postali  che  svolgono analoghi servizi non possono accettare
disposizioni  di  pagamento prive della codificazione di cui al comma
5.
   5.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto   1997,   n.   281,   stabilisce,   con   propri  decreti,  la
codificazione,   le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri
decreti,  ad  apportare  modifiche  e integrazioni alla codificazione
stabilita.
   6.  Il  comma  6  dell'articolo  227  del  testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
   "6.  Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente
alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto  completo di allegati, le
informazioni  relative  al  rispetto del patto di stabilita' interno,
nonche'  i  certificati  del  conto  preventivo  e consuntivo. Tempi,
modalita'   e   protocollo   di  comunicazione  per  la  trasmissione
telematica  dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
regolamentare  del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei conti".
   7. Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 28:
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
              -  Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999,
          n. 193).
              -  Il testo dell'art. 104 del trattato istitutivo della
          comunita' europea (Ratificato con legge 14 ottobre 1957, n.
          1203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957,
          n. 317, nel supplemento ordinario) e' il seguente:
              "Art.  104. - [1. E' vietata la concessione di scoperti
          di   conto   o   qualsiasi  altra  forma  di  facilitazione
          creditizia,  da  parte  della  BCE  o da parte delle banche
          centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche
          centrali   nazionali   ),  a  istituzioni  o  organi  della
          comunita',   alle   amministrazioni   statali,   agli  enti
          regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi
          di  diritto  pubblico  o  a  imprese  pubbliche degli Stati
          membri,  cosi'  come  l'acquisto  diretto presso di essi di
          titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali
          nazionali.
              2.  Le  disposizioni  del  paragrafo 1 non si applicano
          agli   enti  creditizi  di  proprieta'  pubblica  che,  nel
          contesto  dell'offerta  di liquidita' da parte delle banche
          centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e
          dalla  BCE  lo  stesso  trattamento  degli  enti  creditizi
          privati.]".
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, vedasi in nota all'art. 26.
              -    L'art.   227   del   testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  ci  cui  al decreto
          legislativo  18 agosto  2000, n. 267, cosi' come modificato
          dalla presente legge e' il seguente:
              "Art.   227   (Rendiconto  della  gestione).  -  1.  La
          dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
          rendiconto,  il  quale  comprende il conto del bilancio, il
          conto economico ed il conto del patrimonio.
              2.  Il  rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
          dell'ente  entro  il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto
          motivatamente   conto   della   relazione   dell'organo  di
          revisione.   La   proposta  e'  messa  a  disposizione  dei
          componenti  dell'organo  consiliare prima dell'inizio della
          sessione  consiliare  in  cui viene esaminato il rendiconto
          entro  un  termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
          dal   regolamento.  Il  rendiconto  deliberato  e'  inviato
          all'organo  regionale  di  controllo  ai  sensi  e  con  le
          modalita' di cui all'art. 133.
              3.  Per  le province, le citta' metropolitane, i comuni
          con  popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui
          rendiconti  si  chiudono  in  disavanzo  ovvero  rechino la
          indicazione  di  debiti  fuori  bilancio,  il rendiconto e'
          presentato  alla  Sezione enti locali della Corte dei conti
          per  il  referto  di  cui  all'art.  13  del  decreto-legge
          22 dicembre  1981,  n.  786, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche
          ed integrazioni.
              4.  Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi 4 e 7,
          della  legge  14 gennaio  1994, n. 20, e del consolidamento
          dei   conti   pubblici,   la  Sezione  enti  locali  potra'
          richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
              5. Sono allegati al rendiconto:
                a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art.
          151, comma 6;
                b) la   relazione  dei  revisori  dei  conti  di  cui
          all'art. 239, comma 1, lettera d);
                c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per
          anno di provenienza.
              6.   Gli   enti   locali  di  cui  all'art.  2  inviano
          telematicamente  alle  sezioni  enti  locali  il rendiconto
          completo  di allegati, le informazioni relative al rispetto
          del  patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
          conto   preventivo   e   consuntivo.   Tempi,  modalita'  e
          protocollo  di comunicazione per la trasmissione telematica
          dei   dati   sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
          regolamentare  del  Ministro dell'economia e delle finanze,
          sentite  la Conferenza Stato citta' e autonomie locali e la
          Corte dei conti".