Art. 28.
(Acquisizione di informazioni)
1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli
enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento
all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei
propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i
suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza
pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio
rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' acquisire le suddette
informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro,
anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di
valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle
condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e
i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su
tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli
uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare
disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma
5.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri
decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione
stabilita.
6. Il comma 6 dell'articolo 227 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente
alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le
informazioni relative al rispetto del patto di stabilita' interno,
nonche' i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi,
modalita' e protocollo di comunicazione per la trasmissione
telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei conti".
7. Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 28:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999,
n. 193).
- Il testo dell'art. 104 del trattato istitutivo della
comunita' europea (Ratificato con legge 14 ottobre 1957, n.
1203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957,
n. 317, nel supplemento ordinario) e' il seguente:
"Art. 104. - [1. E' vietata la concessione di scoperti
di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione
creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche
centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche
centrali nazionali ), a istituzioni o organi della
comunita', alle amministrazioni statali, agli enti
regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi
di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati
membri, cosi' come l'acquisto diretto presso di essi di
titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali
nazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano
agli enti creditizi di proprieta' pubblica che, nel
contesto dell'offerta di liquidita' da parte delle banche
centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e
dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi
privati.]".
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vedasi in nota all'art. 26.
- L'art. 227 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, ci cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato
dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 227 (Rendiconto della gestione). - 1. La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il
conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato
all'organo regionale di controllo ai sensi e con le
modalita' di cui all'art. 133.
3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni
con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui
rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la
indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto e'
presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti
per il referto di cui all'art. 13 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche
ed integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi 4 e 7,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento
dei conti pubblici, la Sezione enti locali potra'
richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art.
151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui
all'art. 239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per
anno di provenienza.
6. Gli enti locali di cui all'art. 2 inviano
telematicamente alle sezioni enti locali il rendiconto
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto
del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e
protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica
dei dati sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Conferenza Stato citta' e autonomie locali e la
Corte dei conti".