Art. 29.
(Patto di stabilita' interno per gli enti territoriali)
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita,
nonche' alla condivisione delle relative responsabilita', con il
rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che
costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le
disposizioni sul patto di stabilita' interno di cui all'articolo 1,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso
d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del
patto di stabilita' interno nei confronti dei propri enti
strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il
disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del
comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato
del 7 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma e' calcolato, sia per
la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza
tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario
non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale,
dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al
patto di stabilita' interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e
quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita' naturali,
nonche' quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni
amministrative;
e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali
trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti
statali o regionali.
6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il
disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a
5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non puo' essere
superiore a quello dell'anno 2001.
7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 e' calcolato, sia
per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale
differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo
finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,
dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al
patto di stabilita' interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e
quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita' naturali,
nonche' quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni
amministrative.
8. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, e' soppresso.
9. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' abrogato. Al comma 9 dello stesso articolo 24 della citata
legge n. 448 del 2001, le parole da: "Per l'anno 2002, qualora
l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse.
10. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per
l'anno 2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di
ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo'
essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto
previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso d'inflazione
programmato indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
11. A decorrere dall'anno 2005, per ciascuna provincia e per
ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il
disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del
patto di stabilita' interno e' calcolato, sia per la gestione di
competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate
finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono
considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,
provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che
partecipano al patto di stabilita' interno;
b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di
compartecipazione ai tributi erariali;
c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attivita'
finanziarie e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e
di altre attivita' finanziarie, dai conferimenti di capitale e
dalle concessioni di crediti.
12. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di
ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a
5.000 abitanti, non puo' essere superiore a quello risultante
dall'applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del
penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita,
per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede
di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale e' fissata nel
7,8 per cento rispetto al 2003.
13. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti
relativi al patto di stabilita' interno anche secondo i criteri
adottati in contabilita' nazionale, le regioni a statuto ordinario,
le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti
trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del
predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e l'istituto nazionale di statistica. Al fine
di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente
articolo, gli stessi enti possono costituire societa' consortili con
le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di
alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.
14. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli
obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate
dall'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma
16, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in
proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non
possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti
sono, altresi', tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto
all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure
operano per ciascun anno successivo a quello per il quale e' stato
accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.
16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai
commi 4, 6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il
collegio ne da' comunicazione al Ministero dell'interno. Della
mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del
collegio inadempiente.
17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una
previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa
del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio
dei revisori dei conti e' tenuto a verificare, entro e non oltre il
mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto
dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale
e, in caso di inadempienza, ne da' comunicazione, oltre che all'ente,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento del
mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo
successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento
registrato, a limitare i pagamenti correnti entro l'ammontare dei
pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno
2001. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano le
disposizioni del comma 15. Attraverso le loro associazioni, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate
e dei saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto le comunicazioni
previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse anche
all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004
e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti.
Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso
gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2003-2005. Alle finalita' di cui al presente articolo
provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo
di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni di cui al presente articolo.
Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria) e' il
seguente:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercanti
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settore
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabile da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolarmente spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolarmente spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolarmente in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
- Il testo del secondo comma dell'art. 119 della gia'
citata Costituzione della Repubblica italiana e' riportato
nelle note all'art. 30.
- Il testo dei commi 1 e 2 e 3 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 e' il
seguente:
"1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al
rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla
conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002-2004 il complesso delle spese
correnti per l'esercizio 2002, al netto delle spese per
interessi passivi, delle spese finanziate da programmi
comunitari e delle spese relative all'assistenza sanitaria
delle regioni a statuto ordinario non puo' superare
l'ammontare degli impegni a tale titolo relativi
all'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli
esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso
di inflazione programmato indicato dal documento di
programmazione economico finanziaria. L'ammontare delle
spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al
2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni
sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni
possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per
l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a
decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei
corrispondenti finanziamenti statali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 1, si applicano al complesso dei pagamenti per spese
correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai
pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.".
- Il testo dell'art. 24 della gia' citata legge
28 dicembre 2001, n. 448, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 24 (Patto di stabilita' interno per province e
comuni). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed
alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il
disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi
del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, non potra' essere
superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per
cento.
2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno
2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario di cui al comma 1, non puo' superare
l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese
correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
anni successivi, nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per
spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con
riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio
finanziario 2000.
4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2
e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli
anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno
2000, relativa a tali servizi, e' convenzionalmente
commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno
precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa
sia stata superiore.
5. (abrogato).
6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i
comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali
possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad
acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i
prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al
ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi
organi di revisione contabile per consentire l'esercizio
delle funzioni di controllo.
7. Gli enti locali emanano direttive affinche' gli
amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o
l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del
comma 6.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
promuovere opportune azioni dirette ad attuare
l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare
economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
province a valere sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione
vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
2 per cento e del 3 per cento.
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro
venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10
devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti
con riferimento agli impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere
comprensive delle eventuali operazioni finanziarie
effettuate con istituti di credito e non registrate nel
conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai
commi 10, 11 e 12 e le modalita' della sua trasmissione
sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
14. Alle finalita' di cui al presente articolo
provvedono, per il rispettivo territorio, le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' riportato nelle note all'art. 26.
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di
formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti
ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture) e' il seguente:
"Art. 4 (Concorso delle regioni al rispetto degli
obiettivi di finanze pubblica). - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle
province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli
anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di
finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da
parte delle medesime, quello considerato dall'accordo tra
Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000,
come integrato dall'art. 85, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni,
secondo le percentuali stabilite dall'art. 85, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388".