Art. 29.
       (Patto di stabilita' interno per gli enti territoriali)

   1.  Ai  fini  della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
ciascuna  regione  a  statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
comune  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti concorre alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2003-2005  adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita,
nonche'  alla  condivisione  delle  relative  responsabilita', con il
rispetto   delle   disposizioni   di   cui  ai  seguenti  commi,  che
costituiscono  principi  fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica  ai  sensi  degli  articoli  117 e 119, secondo comma, della
Costituzione.
   2.   Per  le  regioni  a  statuto  ordinario  sono  confermate  le
disposizioni  sul  patto di stabilita' interno di cui all'articolo 1,
commi  1,  2  e  3,  del  decreto-legge  18  settembre  2001, n. 347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
Per   l'esercizio  2005  si  applica  un  incremento  pari  al  tasso
d'inflazione  programmato  indicato  nel  Documento di programmazione
economico-finanziaria.
   3.  Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del
patto   di   stabilita'   interno   nei  confronti  dei  propri  enti
strumentali.
   4.  Per  gli  stessi  fini  di cui al comma 1, per l'anno 2003, il
disavanzo  finanziario  di ciascuna provincia, computato ai sensi del
comma  5,  deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato
del 7 per cento.
   5.  Il disavanzo finanziario di cui al comma e' calcolato, sia per
la  gestione  di competenza sia per quella di cassa, quale differenza
tra  le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario
non sono considerati:

a) i  trasferimenti,  sia  di  parte  corrente sia in conto capitale,
   dallo  Stato,  dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al
   patto di stabilita' interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le   entrate  derivanti  dalla  dismissione  di  beni  immobili  e
   finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le  spese  per  interessi  passivi, quelle sostenute sulla base di
   trasferimenti  con  vincolo  di destinazione dall'Unione europea e
   quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita' naturali,
   nonche'   quelle  sostenute  per  lo  svolgimento  delle  elezioni
   amministrative;
e) le  spese  connesse  all'esercizio di funzioni statali e regionali
   trasferite  o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti
   statali o regionali.

   6.  Per  gli  stessi  fini  di cui al comma 1, per l'anno 2003, il
disavanzo  finanziario  di ciascun comune con popolazione superiore a
5.000  abitanti,  computato  ai  sensi  del  comma 7, non puo' essere
superiore a quello dell'anno 2001.
   7.  Il  disavanzo  finanziario di cui al comma 6 e' calcolato, sia
per  la  gestione  di  competenza  che  per  quella  di  cassa, quale
differenza  tra  le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo
finanziario non sono considerati:

a) i  trasferimenti,  sia  di  parte  corrente che in conto capitale,
   dallo  Stato,  dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al
   patto di stabilita' interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le   entrate  derivanti  dalla  dismissione  di  beni  immobili  e
   finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le  spese  per  interessi  passivi, quelle sostenute sulla base di
   trasferimenti  con  vincolo  di destinazione dall'Unione europea e
   quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita' naturali,
   nonche'   quelle  sostenute  per  lo  svolgimento  delle  elezioni
   amministrative.

   8. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della legge
28  dicembre  2001,  n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, e' soppresso.
   9.  Il  comma  5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  e'  abrogato.  Al comma 9 dello stesso articolo 24 della citata
legge  n.  448  del  2001,  le  parole  da: "Per l'anno 2002, qualora
l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse.
   10.  Per  il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per
l'anno  2004,  il  disavanzo  finanziario  di ciascuna provincia e di
ciascun  comune  con  popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo'
essere  superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto
previsto  nei  precedenti  commi, incrementato del tasso d'inflazione
programmato     indicato     nel    Documento    di    programmazione
economico-finanziaria.
   11.  A  decorrere  dall'anno  2005,  per  ciascuna provincia e per
ciascun  comune  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti,  il
disavanzo  finanziario  utile  ai  fini del rispetto delle regole del
patto  di  stabilita'  interno  e'  calcolato, sia per la gestione di
competenza  che  per quella di cassa, quale differenza tra le entrate
finali  e  le  spese  finali.  Nel  disavanzo  finanziario  non  sono
considerati:

a) i  trasferimenti,  sia  di  parte  corrente che in conto capitale,
   provenienti  dallo  Stato,  dall'Unione  europea  e dagli enti che
   partecipano al patto di stabilita' interno;
b) i    trasferimenti    statali    attribuiti    sotto    forma   di
   compartecipazione ai tributi erariali;
c) le  entrate  derivanti dai proventi della dismissione di attivita'
   finanziarie e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e
   di  altre  attivita'  finanziarie,  dai conferimenti di capitale e
   dalle concessioni di crediti.

   12.  Il  disavanzo  finanziario,  come  definito  dal comma 11, di
ciascuna  provincia  e  di ciascun comune con popolazione superiore a
5.000  abitanti,  non  puo'  essere  superiore  a  quello  risultante
dall'applicazione,   al   corrispondente  disavanzo  finanziario  del
penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita,
per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede
di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale e' fissata nel
7,8 per cento rispetto al 2003.
   13.  Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio  degli adempimenti
relativi  al  patto  di  stabilita'  interno  anche secondo i criteri
adottati  in  contabilita' nazionale, le regioni a statuto ordinario,
le  province  e  i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti
trasmettono   trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta  giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni
riguardanti  sia  la  gestione  di  competenza  che  quella di cassa,
attraverso  un  prospetto e con le modalita' definiti con decreto del
predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e l'istituto nazionale di statistica. Al fine
di  garantire  il  conseguimento  degli  obiettivi di cui al presente
articolo,  gli stessi enti possono costituire societa' consortili con
le  locali  strutture  specialistiche  universitarie, di ricerca e di
alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.
   14.  Per  le  regioni  a  statuto ordinario che non conseguono gli
obiettivi  di  cui  al  comma  2  si applicano le disposizioni recate
dall'articolo  4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
   15.  in  caso  di  mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi  4  e  6  da  parte delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma
16,  i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale
a  qualsiasi  titolo  e non possono avvalersi di eventuali deroghe in
proposito  disposte  per  il  periodo  di riferimento e, inoltre, non
possono  ricorrere  all'indebitamento  per gli investimenti. Gli enti
sono,  altresi',  tenuti  a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto
all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure
operano  per  ciascun  anno successivo a quello per il quale e' stato
accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.
   16.  Per  le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti,  il  collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno
degli  anni  2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai
commi 4, 6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il
collegio  ne  da'  comunicazione  al  Ministero  dell'interno.  Della
mancata  comunicazione  rispondono  personalmente  i  componenti  del
collegio inadempiente.
   17.  Le  province  ed  i  comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti  sono  tenuti  a  predisporre  entro il mese di febbraio una
previsione  cumulativa  articolata  per trimestri in termini di cassa
del  disavanzo  finanziario,  coerente  con  l'obiettivo annuale, che
comunicano  al  Ministero  dell'economia e delle finanze. Il collegio
dei  revisori  dei conti e' tenuto a verificare, entro e non oltre il
mese   successivo   al   trimestre   di   riferimento,   il  rispetto
dell'obiettivo  trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale
e, in caso di inadempienza, ne da' comunicazione, oltre che all'ente,
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello  Stato.  A  seguito dell'accertamento del
mancato   rispetto   dell'obiettivo,  le  province  e  i  comuni  con
popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  sono  tenuti, nel periodo
successivo  e  fino  a  quando non risulti riassorbito lo scostamento
registrato,  a  limitare  i  pagamenti correnti entro l'ammontare dei
pagamenti  effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno
2001.  Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano le
disposizioni  del  comma  15.  Attraverso  le  loro  associazioni, le
province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a 5.000 abitanti
concorrono  al monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate
e  dei  saldi  dei  rispettivi  bilanci.  Pertanto  le  comunicazioni
previste  dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse anche
all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
   18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano  concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il
Ministero  dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004
e  2005,  il  livello  delle spese correnti e dei relativi pagamenti.
Fino  a  quando  non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso
gli  enti  sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2003-2005.  Alle  finalita' di cui al presente articolo
provvedono,  per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni
a  statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi  delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo
di  ciascun  anno  si  applicano,  per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni di cui al presente articolo.
 
          Note all'art. 29:
              -  Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione della
          Repubblica  italiana  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          27 dicembre  1947,  n.  298,  edizione straordinaria) e' il
          seguente:
              "Art.  117.  - La  potesta'  legislativa  e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a)  politica  estera  e rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d)  difesa  e  Forze  armate;  sicurezza dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e)   moneta,   tutela   del   risparmio   e  mercanti
          finanziari;  tutela  della  concorrenza; sistema valutario;
          sistema  tributario  e  contabile dello Stato; perequazione
          delle risorse finanziarie;
                f)  organi  dello  Stato e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h)  ordine  pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m)   determinazione   dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r)   pesi,   misure   e   determinazione  del  tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s)  tutela  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settore
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea,  nel  rispetto delle norme di procedura stabile da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La   potesta'  regolarmente  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta'  regolarmente spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta'  regolarmente in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.".
              -  Il  testo del secondo comma dell'art. 119 della gia'
          citata  Costituzione della Repubblica italiana e' riportato
          nelle note all'art. 30.
              -  Il  testo  dei  commi 1 e 2 e 3 dell'art. 1 del gia'
          citato  decreto-legge  18 settembre  2001,  n.  347  e'  il
          seguente:
              "1.  Ai  fini del concorso delle autonomie regionali al
          rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla
          conseguente   realizzazione   degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica per il triennio 2002-2004 il complesso delle spese
          correnti  per  l'esercizio  2002,  al netto delle spese per
          interessi  passivi,  delle  spese  finanziate  da programmi
          comunitari  e delle spese relative all'assistenza sanitaria
          delle   regioni  a  statuto  ordinario  non  puo'  superare
          l'ammontare   degli   impegni   a   tale   titolo  relativi
          all'esercizio  2000,  aumentati  del 4,5 per cento. Per gli
          esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso
          di   inflazione   programmato  indicato  dal  documento  di
          programmazione  economico  finanziaria.  L'ammontare  delle
          spese  per  l'assistenza  sanitaria  resta regolato sino al
          2004   nei  termini  stabiliti  dall'accordo  Stato-regioni
          sancito  l'8 agosto  2001 dalla Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
              2.  In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni
          possono  prevedere  ulteriori spese correnti necessarie per
          l'esercizio  delle  funzioni  statali  ad esse trasferite a
          decorrere   dall'anno  2000  e  seguenti,  nei  limiti  dei
          corrispondenti finanziamenti statali.
              3.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al
          comma  1, si applicano al complesso dei pagamenti per spese
          correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai
          pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.".
              -  Il  testo  dell'art.  24  della  gia'  citata  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
              "Art.  24  (Patto  di stabilita' interno per province e
          comuni).  -  1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
          al  rispetto  degli obblighi comunitari della Repubblica ed
          alla  conseguente  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2002-2004,  per l'anno 2002 il
          disavanzo  di  ciascuna  provincia  e di ciascun comune con
          popolazione  superiore  a 5.000 abitanti computato ai sensi
          del  comma  1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,   e   successive   modificazioni,  non  potra'  essere
          superiore  a  quello  dell'anno  2000 aumentato del 2,5 per
          cento.
              2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
          comma  1,  il  complesso  delle  spese correnti, per l'anno
          2002,   rilevanti   ai   fini  del  calcolo  del  disavanzo
          finanziario   di   cui   al  comma  1,  non  puo'  superare
          l'ammontare  degli  impegni a tale titolo assunti nell'anno
          2000 aumentati del 6 per cento.
              3.  Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese
          correnti  connesse  all'esercizio  di  funzioni  statali  e
          regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
          legislative  intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
          anni    successivi,    nei    limiti   dei   corrispondenti
          finanziamenti statali o regionali.
              4.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al
          comma  2  si applicano anche al complesso dei pagamenti per
          spese  correnti,  come  definite  dai  commi  2  e  3,  con
          riferimento    ai   pagamenti   effettuati   nell'esercizio
          finanziario 2000.
            4-bis.  Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2
          e  4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli
          anni  1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno
          2000,   relativa   a  tali  servizi,  e'  convenzionalmente
          commisurata   alla   spesa   corrente  sostenuta  nell'anno
          precedente  l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa
          sia stata superiore.
              5. (abrogato).
              6.  Per  l'acquisto  di  beni  e servizi le province, i
          comuni,  le  comunita'  montane e i consorzi di enti locali
          possono   aderire   alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
          dell'art.  26  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488, e
          successive   modificazioni,  e  dell'art.  59  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388.  In ogni caso per procedere ad
          acquisti  in  maniera  autonoma  i  citati  enti adottano i
          prezzi  delle  convenzioni di cui sopra come base d'asta al
          ribasso.  Gli  atti  relativi  sono trasmessi ai rispettivi
          organi  di  revisione  contabile per consentire l'esercizio
          delle funzioni di controllo.
              7.  Gli  enti  locali  emanano  direttive affinche' gli
          amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
          promuovano  l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o
          l'attuazione  delle procedure di cui al secondo periodo del
          comma 6.
              8.  Gli  enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
          promuovere    opportune    azioni    dirette   ad   attuare
          l'esternalizzazione  dei  servizi  al  fine  di  realizzare
          economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
              9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
          1  a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
          province  a  valere  sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
          lettere  a),  b)  e c), del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  504,  quali  risultanti  per ciascuno degli anni
          2002,  2003  e  2004  in  applicazione  della  legislazione
          vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
          2 per cento e del 3 per cento.
              10.  Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
          fabbisogno   e  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
          stabilita'  interno,  le  regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
          superiore    a    60.000    abitanti   devono   trasmettere
          trimestralmente  al Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro
          venti  giorni  dalla  fine  del  periodo di riferimento, le
          informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
              11.  Informazioni  analoghe a quelle di cui al comma 10
          devono  essere  trasmesse trimestralmente dai predetti enti
          con riferimento agli impegni assunti.
              12.   Per  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
          superiore  a  60.000 abitanti le informazioni devono essere
          comprensive    delle   eventuali   operazioni   finanziarie
          effettuate  con  istituti  di  credito e non registrate nel
          conto di tesoreria.
              13.  Il  prospetto contenente le informazioni di cui ai
          commi  10,  11  e  12 e le modalita' della sua trasmissione
          sono  definiti  con  decreto  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
              14.   Alle   finalita'  di  cui  al  presente  articolo
          provvedono,  per  il  rispettivo  territorio,  le  province
          autonome  di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
          alle  stesse  attribuite  dallo  statuto  speciale  e dalle
          relative norme di attuazione.".
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          e' riportato nelle note all'art. 26.
              -  Il  testo  dell'art.  4  del decreto-legge 15 aprile
          2002,  n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
          materia  di  riscossione,  razionalizzazione del sistema di
          formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti
          ed      adeguamenti      comunitari,     cartolarizzazioni,
          valorizzazione   del   patrimonio   e  finanziamento  delle
          infrastrutture) e' il seguente:
              "Art.  4  (Concorso  delle  regioni  al  rispetto degli
          obiettivi di finanze pubblica). - 1. Le disposizioni di cui
          all'art.   40   della   legge  28 dicembre  2001,  n.  448,
          concernenti  taluni obblighi a carico delle regioni e delle
          province  autonome  per l'anno 2001, funzionali al rispetto
          degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli
          anni  2002,  2003  e  2004,  intendendosi  quale livello di
          finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da
          parte  delle  medesime, quello considerato dall'accordo tra
          Governo,  regioni  e  province  autonome del 3 agosto 2000,
          come   integrato   dall'art.   85,  comma  6,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n. 388, rivalutato per i predetti anni,
          secondo  le  percentuali  stabilite  dall'art. 85, comma 8,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388".