Art. 30.
                 (Disposizioni varie per le regioni)

   1.  Al  fine  di  avviare  l'attuazione  dell'articolo  119  della
Costituzione e in attesa di definire le modalita' per il passaggio al
sistema  di  finanziamento  attraverso  la fiscalita', entro sei mesi
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari  regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione  e  con le amministrazioni statali interessate e d'intesa
con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, procede alla ricognizione di
tutti  i  trasferimenti  erariali di parte corrente, non localizzati,
attualmente  attribuiti  alle regioni per farli confluire in un fondo
unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
I  criteri  di  ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  di concerto con il Ministro per gli
affari  regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione  d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
   2.  All'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le
parole  da:  "attraverso bandi annuali" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura di cui al comma
2.  La  suddetta  quota di risorse e' da finalizzare al miglioramento
della  qualita'  dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e
lo  sviluppo  dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5". Il
comma  4  dell'articolo  6  della  citata  legge  n.  135 del 2001 e'
abrogato.
   3.  All'articolo  5,  comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n. 56, le parole: "a norma del comma 2 si provvede entro il 30
settembre  2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno
2001"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a  norma  del  comma 2 si
provvede,  entro  il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi
risultanti per l'anno 2002".
   4.  L'articolo  6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
e' sostituito dal seguente:
   "Art.  6.  - (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento
delle  funzioni  conferite)  - 1. Il trasferimento dal bilancio dello
Stato  delle  risorse  individuate  dai  decreti  del  Presidente del
Consiglio  dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge
15  marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio
delle  funzioni  nel  settore  del trasporto pubblico locale, cessa a
decorrere dal 1 gennaio 2004.
   2.  Entro  il  30  giugno  2003,  con  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3
e  la  quota  di  compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di
assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni
attribuite alle regioni a statuto ordinario".
   5. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle
regioni  a  statuto  ordinario  derivante dalla riduzione dell'accisa
sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito
delle  tasse  automobilistiche,  come  determinato  dall'articolo 17,
comma  22,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico
del  bilancio  dello  Stato  nella  misura  complessiva annua di euro
342,583  milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004.
Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
   6.  In  attuazione  dell'articolo  38  dello statuto della Regione
siciliana,  di  cui  al  regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il
contributo   di   solidarieta'  nazionale  per  gli  anni  2001-2005,
quantificato  in  80 milioni di euro per ciascun anno, e' corrisposto
alla  regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a
23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma,
la  regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale.
L'erogazione del contributo e' subordinata alla redazione di un piano
economico  degli  investimenti  che  la  regione  Sicilia e' tenuta a
realizzare,  finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e
PIL nazionale.
   7.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  e'  avviata  con  la  regione  Valle d'Aosta-Vallee
d'Aoste  in  apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalita'
previste  dallo statuto della regione medesima, per la definizione di
un'intesa  volta  a  regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la
regione   compresi   quelli   connessi  alle  competenze  in  materia
sanitaria.
   8.  Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria
di  cui  all'articolo  101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato  dall'articolo  52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  quantificato  in  196  milioni  di euro annui, alla regione
Friuli  Venezia  Giulia  e' riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003,
una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.
   9.  Al  fine  di  regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la
regione  Friuli  Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico
dello  Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di
cui  all'articolo  8  della  legge  3  maggio  1999,  n. 124, nonche'
all'assegnazione  alle  province  dell'imposta  sulle  formalita'  di
trascrizione,  iscrizione  e  annotazione  dei  veicoli  al  pubblico
registro  automobilistico  (PRA)  di  cui all'articolo 56 del decreto
legislativo  15  dicembre  1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti
locali  dell'aumento  dell'addizionale  provinciale  e  comunale  sul
consumo  di  energia  elettrica,  di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito
dall'articolo  10,  comma  9,  della legge 13 maggio 1999, n. 133, la
compartecipazione  ai  tributi  statali  della regione Friuli Venezia
Giulia  e'  ridotta,  a  decorrere  dall'anno  2003,  per  un importo
complessivo di 49 milioni di euro annui.
   10.  All'articolo  49,  primo  comma,  numero  4),  dello  statuto
speciale  della  regione  Friuli  Venezia  Giulia,  di cui alla legge
costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le
parole: "sei decimi" sono sostituite dalle seguenti: "otto decimi" in
attuazione dei commi 8 e 9.
   11.  Restano  fermi  i  limiti  di impegno di 13 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2002  e  di  25,82  milioni di euro a decorrere
dall'anno  2003  stabiliti  dall'articolo 101 della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge
28  dicembre  2001, n. 448, limitatamente ai mutui gia' assunti dalla
regione.
   12.  Ai  fini  della definizione dei rapporti finanziari pregressi
tra  lo  Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla
regione  sono  ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo
e'  pari  alla  differenza  tra  i  crediti  dello Stato, di cui alla
normativa  richiamata  al  comma  9,  relativi  alle risorse connesse
all'attribuzione  alle  province  dell'imposta  sulle  formalita'  di
trascrizione,  iscrizione  e  annotazione dei veicoli al PRA relativa
agli    anni    1999-2002,    all'assegnazione   agli   enti   locali
dell'incremento  dell'addizionale  provinciale e comunale sul consumo
di  energia  elettrica  relativa  agli  anni  2000-2002, nonche' alle
risorse  relative  alle  funzioni  e  al  personale  ATA per gli anni
2000-2002,  e  i  debiti  dello  Stato  per la copertura del maggiore
fabbisogno  sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione e' operata
in  misura  pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni
in ciascuno degli anni 2004 e 2005.
   13.  La  regione  Friuli  Venezia  Giulia  puo'  destinare a spese
d'investimento  per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad
essa  spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
   14.   Nel  caso  in  cui  dovesse  verificarsi  una  significativa
modificazione  del  quadro  finanziario di riferimento, lo Stato e la
regione  Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti
regolati   dal  presente  articolo,  secondo  le  procedure  previste
dall'articolo  63, quinto comma, dello statuto speciale della regione
Friuli  Venezia  Giulia,  di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963.
   15.  Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per
finanziare  spese  diverse  da  quelle di investimento, in violazione
dell'articolo  119  della  Costituzione,  i relativi atti e contratti
sono  nulli.  Le  sezioni  giurisdizionali  regionali della Corte dei
conti  possono  irrogare  agli  amministratori,  che hanno assunto la
relativa  delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un
minimo  di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennita' di
carica percepita al momento di commissione della violazione.
 
          Note all'art. 30:
              -  Il  testo  dell'art.  119  della  Costituzione e' il
          seguente:
              "Art.   119.   -  I  comuni,  le  province,  le  citta'
          metropolitane  e  le Regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata e di spesa.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo  i principi di coordinamento della finanza pubblica
          e  del  sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
          al   gettito   di   tributi  erariali  riferibile  al  loro
          territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le  risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai commi
          precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   comuni,   province,  citta'  metropolitane  e
          Regioni.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti".
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 del gia' citato decreto
          legislativo  28 agosto 1997, n. 281 vedasi in nota all'art.
          26.
              -  Il  testo  dell'art. 6 della legge 29 marzo 2001, n.
          135  (Riforma  della  legislazione  nazionale del turismo),
          cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente:
              "Art.   6   (Fondo   di   cofinanziamento  dell'offerta
          turistica).   -  1.  Al  fine  di  migliorare  la  qualita'
          dell'offerta  turistica,  e' istituito, presso il Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  un
          apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse
          di  cui all'autorizzazione di spesa stabilita' dall'art. 12
          per  gli interventi di cui all'art. 5.     2. Le risorse di
          cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano che
          erogano  le  somme  per  gli  interventi di cui al medesimo
          comma.  I  criteri  e  le  modalita'  di ripartizione delle
          disponibilita'  del  Fondo sono determinati con decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              3.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  ripartisce  tra  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano il restante 30 per cento
          delle  risorse del Fondo di cui al comma 1, con la medesima
          procedura  di  cui al comma 2. La suddetta quota di risorse
          e'   da   finalizzare   al   miglioramento  della  qualita'
          dell'offerta  turistica,  ivi  compresa  la promozione e lo
          sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'art. 5.
              4. (abrogato)".
              -  Il testo vigente del comma 3 dell'art. 5 del decreto
          legislativo   18 febbraio  2000,  n.  56  (Disposizioni  in
          materia  di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
          legge  13 maggio 1999, n. 133), cosi' come modificato dalla
          presente legge e' il seguente:
              "3.  Alla  definitiva  determinazione  delle aliquote e
          delle  compartecipazioni  fissate  a  norma  del comma 2 si
          provvede  entro  il  30 novembre  2003, sulla base dei dati
          consuntivi  risultanti  per l'anno 2002, tenuto conto anche
          delle  esigenze  di  rimodulazione derivanti dall'eventuale
          minor   gettito   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante
          la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale.
          regionale  all'IRPEF,  ove  compatibile  con  gli andamenti
          finanziari  delle  singole regioni. Il relativo decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e' trasmesso alle
          competenti Commissioni parlamentari per il parere".
              -  Il  testo  del  comma  22  dell'art.  17 della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica) e' il seguente:
              "22.  Le  tariffe  delle  tasse automobilistiche devono
          fornire  un gettito equivalente a quello delle stesse tasse
          automobilistiche  vigenti  al 31 dicembre 1997, comprese le
          maggiorazioni   previste  dall'art.  3,  comma  154,  legge
          28 dicembre  1995,  n. 549, maggiorato di un importo pari a
          quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7,
          8  e  21,  nonche'  delle  riduzioni  di  cui  al  comma 5.
          Corrispondentemente,  la  quota  dell'accisa spettante alle
          regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 12,
          legge  28 dicembre  1995,  n. 549, e' ridotta da lire 350 a
          lire  242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di
          cui  al  presente  articolo  deve  consentire di realizzare
          maggiori  entrate  nette al bilancio dello Stato per almeno
          100 miliardi di lire".
              -  Il  testo  dell'art.  38 dello statuto della Regione
          siciliana,  di  cui  al regio decreto legislativo 15 maggio
          1946, n. 455 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
          1946, n. 133 - edizione speciale) e' il seguente:
              "Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla Regione,
          a   titolo   di   solidarieta'   nazionale,  una  somma  da
          impiegarsi,  in base ad un piano economico, nell'esecuzione
          di lavori pubblici.
              Questa  somma tendera' a bilanciare il minore ammontare
          dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media
          nazionale.
              Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta
          assegnazione  con  riferimento  alle  variazioni  dei  dati
          assunti per il precedente computo".
              -  Il testo dell'art. 101 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2001) e' il
          seguente:
              "Art.   101   (Attribuzione  di  risorse  alla  regione
          Friuli-Venezia Giulia). - 1. Al fine di adeguare le risorse
          attribuite   alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia  con  le
          disposizioni  di cui all'art. 1, commi 144, 145, 146 e 147,
          della   legge   23 dicembre   1996,  n.  662,  al  maggiore
          fabbisogno   della  spesa  sanitaria,  e'  attribuita  alla
          regione  medesima  la somma di lire 25 miliardi a decorrere
          dal  2002,  aumentabili  di 25,82 milioni di euro annui per
          ogni  anno  fino  al  raggiungimento dell'importo di 206,58
          milioni  di  euro  a titolo di anticipazione sulle maggiori
          compartecipazioni  ai  tributi  statali  che, a tale scopo,
          saranno   devolute   con   provvedimento   legislativo   al
          raggiungimento  del  predetto  importo di 206,58 milioni di
          euro.  Utilizzando  la proiezione pluriennale di tale somma
          la  regione  e'  autorizzata  a  contrarre  mutui di durata
          decennale".
              -  Il  testo  dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.
          124   (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  personale
          scolastico) e' il seguente:
              "Art.  8  (Trasferimento  di  personale  ATA degli enti
          locali  alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA
          degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a
          carico  dello  Stato.  Sono  abrogate  le  disposizioni che
          prevedono  la  fornitura  di  tale  personale  da parte dei
          comuni e delle province.
              2.  Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
          dagli   enti   locali,   in   servizio   nelle  istituzioni
          scolastiche  statali  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  e' trasferito nei ruoli del personale ATA
          statale  ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
          profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
          compiti   propri  dei  predetti  profili.  Relativamente  a
          qualifiche  e  profili  che  non trovino corrispondenza nei
          ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
          l'ente  di  appartenenza,  da esercitare comunque entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
          economici  l'anzianita'  maturata  presso  l'ente locale di
          provenienza  nonche'  il mantenimento della sede in fase di
          prima    applicazione    in    presenza    della   relativa
          disponibilita' del posto.
              3.  Il  personale  di  ruolo  che  riveste  il  profilo
          professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente
          di  cattedra  appartenente  al  VI livello nell'ordinamento
          degli   enti   locali,   in   servizio   nelle  istituzioni
          scolastiche   statali,   e'  analogamente  trasferito  alle
          dipendenze  dello  Stato  ed  e' inquadrato nel ruolo degli
          insegnanti tecnico-pratici.
              4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
          avviene   gradualmente,   secondo   tempi  e  modalita'  da
          stabilire   con   decreto   del   Ministro  della  pubblica
          istruzione,    emanato   di   concerto   con   i   Ministri
          dell'interno,    del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica  e  per  la  funzione  pubblica,
          sentite  l'Associazione  nazionale  comuni italiani (ANCI),
          l'Unione   nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  montani
          (UNCEM)  e  l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo
          conto  delle  eventuali disponibilita' di personale statale
          conseguenti  alla  razionalizzazione della rete scolastica,
          nonche'   della   revisione  delle  tabelle  organiche  del
          medesimo  personale  da  effettuare  ai sensi dell'art. 31,
          comma  1,  lettera  c),  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e successive modificazioni; in relazione al
          graduale  trasferimento  nei  ruoli statali sono stabiliti,
          ove  non  gia'  previsti,  i  criteri per la determinazione
          degli organici delle categorie del personale trasferito.
              5.  A  decorrere  dall'anno  in  cui  hanno  effetto le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  2,  3 e 4 si procede alla
          progressiva  riduzione  dei  trasferimenti statali a favore
          degli  enti  locali  in  misura  pari  alle  spese comunque
          sostenute   dagli   stessi   enti   nell'anno   finanziario
          precedente   a   quello  dell'effettivo  trasferimento  del
          personale;  i  criteri e le modalita' per la determinazione
          degli  oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
          decreto  del  Ministro  dell'interno, emanato entro quattro
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  della pubblica istruzione e per
          la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI".
              -   Il  testo  dell'art.  56  del  decreto  legislativo
          15 dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione  dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
          nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' il
          seguente:
              "Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1. Le
          province   possono,   con   regolamento  adottato  a  norma
          dell'art.   52,   istituire   l'imposta  provinciale  sulle
          formalita'  di  trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
          veicoli  richieste  al  pubblico  registro automobilistico,
          avente  competenza  nel  proprio  territorio,  ai sensi del
          regio  decreto-legge  15 marzo  1927,  n.  436,  e relativo
          regolamento  di  cui  al  regio  decreto 29 luglio 1927, n.
          1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              2.  L'imposta  e'  applicata  sulla  base  di  apposita
          tariffa   determinata   secondo  le  modalita'  di  cui  al
          comma 11,  le  cui  misure potranno essere aumentate, anche
          con  successiva  deliberazione approvata nel termine di cui
          all'art.  54, fino ad un massimo del venti per cento, ed e'
          dovuta  per  ciascun  veicolo al momento della richiesta di
          formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso
          credito  ed  in  virtu'  dello stesso atto devono eseguirsi
          piu'  formalita'  di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di
          gettito  conseguenti  al  suddetto  eventuale  aumento  non
          saranno   computate   ai   fini  della  determinazione  dei
          parametri  utilizzati  ai  sensi  del  decreto  legislativo
          30 giugno  1997,  n.  244, ai fini della perequazione della
          capacita' fiscale tra province.
              3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data
          di   esecutivita'   copia   autentica  della  deliberazione
          istitutiva  o  modificativa  delle  misure  dell'imposta al
          competente   ufficio   provinciale  del  pubblico  registro
          automobilistico  e  all'ente  che provvede alla riscossione
          per  gli  adempimenti  di  competenza. L'aumento tariffario
          interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
          dalla  sua  decorrenza  e,  qualora esso sia deliberato con
          riferimento  alla  stessa  annualita' in cui e' eseguita la
          notifica  prevista  dal  presente  comma,  opera dalla data
          della notifica stessa.
              4.  Con  lo  stesso  regolamento  di cui al comma 1, le
          province  disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
          contabilizzazione  dell'imposta provinciale di trascrizione
          e   i  relativi  controlli,  nonche'  l'applicazione  delle
          sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
          stessa  ai  sensi  dell'art.  13  del  decreto  legislativo
          18 dicembre  1997,  n.  417. Tali attivita', se non gestite
          direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art.
          52,  sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti,
          allo    stesso   concessionario   del   pubblico   registro
          automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna
          provincia   nel  cui  territorio  sono  state  eseguite  le
          relative   formalita'   le  somme  riscosse  inviando  alla
          provincia  stessa  la relativa documentazione. In ogni caso
          deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale
          dei  dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico
          registro   automobilistico.   L'imposta   suppletiva  ed  i
          rimborsi  devono  essere  richiesti nel termine di tre anni
          dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.
              5.  Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
          all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui al comma 4, in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  relative  norme di
          attuazione.
              6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
          effettuate  nei  confronti  dei  contribuenti  che ne fanno
          commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per
          gli  autoveicoli  muniti  di  carta di circolazione per uso
          speciale  ed  i rimorchi destinati a servire detti veicoli,
          sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta
          e'  ridotta  ad  un  quarto. Analoga riduzione, da operarsi
          sull'imposta  indicata  dalla tariffa approvata con decreto
          del  Ministro  delle finanze di cui al successivo comma 11,
          si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e
          simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita'
          di  locazione  di veicoli senza conducente, le iscrizioni e
          le   trascrizioni   gia'  esistenti  al  pubblico  registro
          automobilistico  relative  ai veicoli compresi nell'atto di
          fusione  conservano  la  loro  validita' ed il loro grado a
          favore  del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'
          o annotazione.
              7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti
          dell'art. 2688 del codice civile si applica un'imposta pari
          al doppio della relativa tariffa.
              8.  Relativamente  agli atti societari e giudiziari, il
          termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
          relativa   imposta   decorre   a  partire  dal  sesto  mese
          successivo  alla pubblicazione nel registro delle imprese e
          comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione
          alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
              9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
          trascrizione,  le  sanzioni  e  gli accessori sono soggette
          alla  giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le
          disposizioni  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
          546.
              10.   Le  formalita'  di  trascrizione,  iscrizione  ed
          annotazione  respinte dagli uffici provinciali del pubblico
          registro   automobilistico   anteriormente   al  1  gennaio
          dell'anno  dal  quale  ha  effetto il regolamento di cui al
          comma  1,  sono  soggette,  nel  caso  di ripresentazione a
          partire  da tale data, alla disciplina relativa all'imposta
          provinciale.   L'imposta   erariale   di   trascrizione   e
          l'addizionale   provinciale   eventualmente   versate  sono
          rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
          e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
              11.   Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite    le    misure   dell'imposta   provinciale   di
          trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
          da  garantire  il complessivo gettito dell'imposta erariale
          di  trascrizione,  iscrizione  e annotazione dei veicoli al
          pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
          provinciale".
              -  Il  testo  del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge
          28 novembre  1988,  n. 511 (Disposizioni urgenti in materia
          di finanza regionale e locale) e' il seguente:
              "2.  Per  ogni  kWh  di consumo di energia elettrica e'
          istituita una addizionale nelle seguenti misure:
                a) lire  36  in  favore  dei comuni per qualsiasi uso
          nelle  abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con
          esclusione  delle forniture, con potenza impegnata fino a 3
          kW,  effettuate  nelle  abitazioni  di residenza anagrafica
          degli  utenti  limitatamente ai primi due scaglioni mensili
          di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
                b) lire  39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso
          nelle seconde case;
                c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso
          in  locale  e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le
          utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al
          mese.  Le  province  hanno  facolta'  di incrementare detta
          misura   fino  a  22  lire  per  kWh.  Le  province  devono
          deliberare  la  misura  dell'addizionale entro i termini di
          approvazione  del bilancio di previsione e notificare entro
          dieci  giorni  dalla  data  di esecutivita' copia autentica
          della  deliberazione all'ente che provvede alla riscossione
          per gli adempimenti di competenza".
              -  Il  testo  dell'art. 49 dello statuto speciale della
          regione   Friuli-Venezia   Giulia,   di   cui   alla  legge
          costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, cosi' come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  49.  - Sono  devolute  alla  regione le seguenti
          quote   fisse   dei  sottoindicati  proventi  dello  Stato,
          riscossi nel territorio della regione stessa:
                1)  sei  decimi  del gettito dell'imposta sul reddito
          delle persone fisiche;
                2)  quattro  decimi  e mezzo del gettito dell'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche;
                3)  sei  decimi del gettito delle ritenute alla fonte
          di  cui  agli  articoli 23,  24,  25  e  29 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed
          all'art.   25  -  bis  aggiunto  allo  stesso  decreto  del
          Presidente  della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del
          decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con
          legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
                4)  otto  decimi  del gettito dell'imposta sul valore
          aggiunto,  esclusa  quella  relativa  all'importazione,  al
          netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni;
                5)  nove  decimi  del  gettito  dell'imposta erariale
          sull'energia elettrica, consumata nella regione;
                6)   nove  decimi  del  gettito  dei  canoni  per  le
          concessioni idroelettriche;
                7)  nove  decimi  del  gettito  della  quota  fiscale
          dell'imposta  erariale  di consumo relativa ai prodotti dei
          monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
              La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle
          quote  dei proventi erariali indicati nel presente articolo
          viene  effettuata  al  netto  delle quote devolute ad altri
          enti ed istituti".
              -  Il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n.
          10  (Norme  per l'attuazione del Piano energetico nazionale
          in  materia  di  uso  razionale  dell'energia, di risparmio
          energetico   e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
          energia) e' il seguente:
              "Art.   11   (Norme  per  il  risparmio  di  energia  e
          l'utilizzazione   di   fonti   rinnovabili   di  energia  o
          assimilate).  -  1. Alle regioni, alle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  alle  province ed ai comuni e loro
          consorzi  e associazioni, sia direttamente sia tramite loro
          aziende e societa', nonche' alle imprese di cui all'art. 4,
          n.  8),  della  legge  6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
          dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese
          e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli
          2602  e  seguenti  del codice civile, a consorzi costituiti
          tra  imprese  ed  Ente  nazionale  per  l'energia elettrica
          (ENEL)  e/o  altri  enti  pubblici, possono essere concessi
          contributi  in  conto  capitale  per  studi di fattibilita'
          tecnico-economica   per   progetti  esecutivi  di  impianti
          civili,  industriali o misti di produzione, di recupero, di
          trasporto  e  di distribuzione dell'energia derivante dalla
          cogenerazione,  nonche'  per iniziative aventi le finalita'
          di  cui all'art. 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o
          3  del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli
          articoli 12 e 14.
              2.  Il  contributo  di  cui  al comma 1 e' concesso con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sentiti i Ministri dell'ambiente, per le
          aree  urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per
          cento  della  spesa ammissibile prevista sino ad un massimo
          di  lire  cinquanta  milioni  per gli studi di fattibilita'
          tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti
          esecutivi  purche'  lo  studio  sia  effettuato  secondo le
          prescrizioni  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato    e    l'impianto   abbia   le   seguenti
          caratteristiche minime:
                a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre
          megawatt elettrici;
                b) potenza  elettrica installata per la cogenerazione
          pari  ad  almeno  il  10  per  cento  della potenza termica
          erogata all'utenza.
              3.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1 possono altresi'
          essere   concessi  contributi  in  conto  capitale  per  la
          realizzazione  o la modifica di impianti con potenza uguale
          o  superiore  a  dieci  megawatt  termici  o a tre megawatt
          elettrici   relativi   a  servizi  generali  e/o  al  ciclo
          produttivo  che  conseguano risparmio di energia attraverso
          l'utilizzo  di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore
          rendimento   di   macchine   e   apparecchiature   e/o   la
          sostituzione  di  idrocarburi  con  altri  combustibili. Il
          limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di
          nuovi   impianti,   quando   cio'  deriva  da  progetti  di
          intervento   unitari   e   coordinati  a  livello  di  polo
          industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
              4.  Il  contributo  di  cui  al  comma  3 e' concesso e
          liquidato  con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per
          cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata
          e  documentata,  elevabile  al  40  per  cento  nel caso di
          impianti  di  cogenerazione  e  per  gli  impianti  di  cui
          all'art. 6.
              5.  La  domanda  di  contributo  di cui al comma 3 deve
          essere corredata del progetto esecutivo.
              6.  L'ENEL,  salvo  documentate  ragioni  di  carattere
          tecnico   ed  economico  che  ostino,  deve  includere  nei
          progetti  per la costruzione di nuove centrali elettriche e
          nelle  centrali  esistenti  sistemi  per  la  cessione,  il
          trasporto  e  la  vendita  del  calore prodotto anche al di
          fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento
          con la rete di distribuzione del calore.
              7.     La     realizzazione     degli    impianti    di
          teleriscaldamento,  ammissibili  ai  sensi  dell'art. 6, da
          parte  di  aziende  municipalizzate,  di  enti pubblici, di
          consorzi  tra  enti  pubblici, tra enti pubblici ed imprese
          private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore
          dei   cicli   di   produzione  di  energia  delle  centrali
          termoelettriche  nonche' il calore recuperabile da processi
          industriali   possono  usufruire  di  contributi  in  conto
          capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL e'
          tenuto   a   fornire   la   necessaria  assistenza  per  la
          realizzazione  degli  impianti  ammessi  ai  contributi con
          diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
              8.  I  contributi  di  cui  al comma 7 sono erogati dal
          Ministero      dell'industria,      del     commercio     e
          dell'artigianato".
              -  Il  testo  dei  commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge
          24 dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
          pubblica) e' il seguente:
              "1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1994, ai sensi degli
          articoli  2  e  3  della  legge 14 giugno 1990, n. 158, gli
          interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del
          bilancio  dello Stato di cui agli allegati elenchi numeri 5
          e  6  si  intendono  di  competenza  regionale.  I predetti
          stanziamenti  confluiscono rispettivamente nei fondi di cui
          agli  articoli  2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990,
          n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5
          e  del  15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per
          lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione
          del  Ministero  del  tesoro  che  confluisce  per  l'intero
          importo  a  partire  dal 1995. Lo stanziamento del capitolo
          7717    dello    stato    di   previsione   del   Ministero
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato mantiene
          le   stesse  finalita'  di  cui  all'art.  11  della  legge
          9 gennaio  1991,  n.  10. La ripartizione del capitolo 7717
          alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti
          dovranno  essere  determinati con criteri concordati con il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          sulla  base  della  graduatoria  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale.
              2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di
          settore  ed i criteri di riparto previsti all'art. 3, comma
          3, della legge 14 giugno 1990, n. 158".
              -  Il testo del quinto comma dell'art. 63 (Disposizioni
          integrative,  transitorie e finali) della gia' citata legge
          costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e' il seguente:
              "Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
          modificate  con  leggi  ordinarie,  su  proposta di ciascun
          membro  delle  Camere,  del  Governo e della Regione, e, in
          ogni caso, sentita la Regione".