Art. 30. (Disposizioni varie per le regioni) 1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalita' per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. All'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le parole da: "attraverso bandi annuali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di risorse e' da finalizzare al miglioramento della qualita' dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5". Il comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 135 del 2001 e' abrogato. 3. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a norma del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del comma 2 si provvede, entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002". 4. L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite) - 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1 gennaio 2004. 2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario". 5. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarieta' nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, e' corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo e' subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia e' tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale. 7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' avviata con la regione Valle d'Aosta-Vallee d'Aoste in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalita' previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria. 8. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli Venezia Giulia e' riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo. 9. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia e' ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui. 10. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "sei decimi" sono sostituite dalle seguenti: "otto decimi" in attuazione dei commi 8 e 9. 11. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui gia' assunti dalla regione. 12. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo e' pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 9, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonche' alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione e' operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005. 13. La regione Friuli Venezia Giulia puo' destinare a spese d'investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 14. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963. 15. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione della violazione.
Note all'art. 30: - Il testo dell'art. 119 della Costituzione e' il seguente: "Art. 119. - I comuni, le province, le citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I comuni, le province, le citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, citta' metropolitane e Regioni. I comuni, le province, le citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti". - Per il testo dell'art. 8 del gia' citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vedasi in nota all'art. 26. - Il testo dell'art. 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 6 (Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica). - 1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta turistica, e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita' dall'art. 12 per gli interventi di cui all'art. 5. 2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalita' di ripartizione delle disponibilita' del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di risorse e' da finalizzare al miglioramento della qualita' dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'art. 5. 4. (abrogato)". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "3. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni fissate a norma del comma 2 si provvede entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale. regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere". - Il testo del comma 22 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'art. 3, comma 154, legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonche' delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 12, legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire". - Il testo dell'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 - edizione speciale) e' il seguente: "Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla Regione, a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tendera' a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale. Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo". - Il testo dell'art. 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e' il seguente: "Art. 101 (Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia). - 1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, e' attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata decennale". - Il testo dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) e' il seguente: "Art. 8 (Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province. 2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza nonche' il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilita' del posto. 3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, e' analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed e' inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici. 4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalita' da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilita' di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonche' della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non gia' previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito. 5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalita' per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI". - Il testo dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' il seguente: "Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalita' di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'art. 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto devono eseguirsi piu' formalita' di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacita' fiscale tra province. 3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutivita' copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa. 4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417. Tali attivita', se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalita' le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita. 5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. 7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del codice civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. 8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti. 9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 10. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1 gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati. 11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale". - Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) e' il seguente: "2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica e' istituita una addizionale nelle seguenti misure: a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti; b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case; c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facolta' di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutivita' copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza". - Il testo dell'art. 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 49. - Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa: 1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25 - bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53; 4) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione; 6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche; 7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti". - Il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e' il seguente: "Art. 11 (Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate). - 1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e societa', nonche' alle imprese di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilita' tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonche' per iniziative aventi le finalita' di cui all'art. 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilita' tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purche' lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime: a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici; b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza. 3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresi' essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando cio' deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa. 4. Il contributo di cui al comma 3 e' concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'art. 6. 5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo. 6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore. 7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'art. 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonche' il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL e' tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti. 8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi numeri 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse finalita' di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti all'art. 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158". - Il testo del quinto comma dell'art. 63 (Disposizioni integrative, transitorie e finali) della gia' citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e' il seguente: "Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione".