Art. 31.
(Disposizioni varie per gli enti locali)
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli
articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento
delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante
dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003
alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e per le
finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli
importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge
27 dicembre 1997 n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo statale di 300
milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni
di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a
favore delle comunita' montane ad incremento del contributo di cui al
comma 6, per il 50 per cento e' destinato ad incremento del fondo
ordinario e per il restante 50 per cento e' distribuito secondo i
criteri e per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo
degli squilibri di fiscalita' locale.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997 n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di
altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le
modalita' individuate con il decreto del Ministro dell'interno 21
febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo
2002.
4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per
gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementata di complessivi
60 milioni di euro.
5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo
complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalita' dei
contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e
alle comunita' montane svolgenti esercizio associato di funzioni
comunali e' incrementato di 25 milioni di euro. Per la ripartizione
di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalita' da
altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2000, n. 318,
escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui
agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo
delle attivita' di controllo del territorio finalizzate a
incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di
prossimita':
a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui
al comma 6 eaumentato di ulteriori 5 milioni di euro per
l'esercizio in forma congiunta dei servizi di 'polizia locale,
destinati a finalita' di investimento;
b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del
territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme
occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano
inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il
decreto ministeriale di cui all'articolo 41-quinquies della legge
17 agosto 1942, n. 1150, puo' prevedere, su proposta del Ministro
dell' interno, la quantita' complessiva di spazi pubblici da
destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di
servizio o caserme;
c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'
adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di
ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla
progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in
25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al
gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del
6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 eistituita per le province una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento
del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per
l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di
gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le
modalita' di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla
richiamata normativa.
9. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "Per i comuni" sono inserite le seguenti: "e le
province" e, alla fine del periodo, le parole: "e comuni" sono
sostituite dalle seguenti: ", province e comuni".
10. A decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei
sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.
11. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11
dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a
decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti
degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' determinato
annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi
sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui
contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85.
12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo
dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti
per gli anni 1999 e seguenti, non si e' reso possibile operare in
tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
al completamento di tali riduzioni si provvede:
a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del
Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF
2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nella misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in
caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di
erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di
addizionale all'IRPEF. Le somme cosi' recuperate sono portate, con
apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della
dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione
del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2 comma 4-quinquies,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della
devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei
concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per
ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate
sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 12.
14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti
locali, il Ministero dell'interno e' autorizzato a decurtare i
trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o,
in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi
dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito
dell'IRPEF. E fatta salva la facolta', su richiesta dell'ente, di
procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai
sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1986, n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.
488, e successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei
trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di
compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di procedere alla
rateizzazione in dieci annualita' decorrenti dall'esercizio
successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da
recuperare.
15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte
seconda della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la
proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi
generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte
II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento
dell'ente locale dissestato, nonche' la contribuzione statale sul
relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle
predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui
deliberazione di dissesto e' stata adottata prima della data di
entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000. n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre
2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle
annualita' d'imposta 1998 e successive.
17. All'articolo 8, comma 1, lettera d), de decreto-legge 27
ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995, n. 539, come modificato dall'articolo 53, comma 6,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e 4-bis) sono
sostituiti dai seguenti:
"4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999
abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti".
18. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali
posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo
7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere
applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che
siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui
all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in
via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo
le specifiche tecniche definite dall'istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del
Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai
comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli
adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a
disposizione dei comuni le proprie banche dati.
20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area
fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del
servizio postale con modalita' idonee a garantirne l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente.
21. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le
parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
22. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si
intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un
periodo non superiore a quindici giorni, alle necessita' di
erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti
territoriali.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 27 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 24 (Patto di stabilita' interno per province e
comuni). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed
alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002 - 2004, per l'anno 2002 il
disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi
del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, non potra' essere
superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per
cento.
2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno
2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario di cui al comma 1, non puo' superare
l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese
correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
anni successivi, nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per
spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con
riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio
finanziario 2000.
4 - bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai
commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i
servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa
corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e'
convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta
nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui
tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese
correnti per l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato
al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni
contabili determinate sulla media degli anni 2000 e 2001
relative alla gestione dei servizi a carattere
imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003.
5. Per gli anni 2003 e 2004, le province ed i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il
proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento
correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente
dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale
intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno
precedente incrementato del tasso di inflazione programmato
indicato dal Documento di programmazione economico -
finanziaria.
6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i
comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali
possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad
acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i
prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al
ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi
organi di revisione contabile per consentire l'esercizio
delle funzioni di controllo.
7. Gli enti locali emanano direttive affinche' gli
amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o
l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del
comma 6.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
promuovere opportune azioni dirette ad attuare
l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare
economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
province a valere sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione
vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
2 per cento e del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora
l'ente non rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo
dei trasferimenti correnti ad esso spettante e'
ulteriormente ridotto in misura pari alla differenza tra
gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente,
dall'osservanza del medesimo comma 4 e i risultati
conseguiti, e comunque non oltre il 25 per cento dei
suddetti trasferimenti. Le risorse che si rendono
disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze alle province e ai comuni che abbiano
rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a
trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto dello
stesso Ministero, le informazioni concernenti il rispetto
dell'obiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata
trasmissione delle informazioni l'ente viene considerato
come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente
ridotti dell'1 per cento rispetto alla riduzione prevista
al primo periodo.
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10
devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti
con riferimento agli impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere
comprensive delle eventuali operazioni finanziarie
effettuate con istituti di credito e non registrate nel
conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai
commi 10, 11 e 12 e le modalita' della sua trasmissione
sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
14. Alle finalita' di cui al presente articolo
provvedono, per il rispettivo territorio, le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.".
"Art. 27 (Disposizioni finanziarie per gli enti
locali). - 1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di
ogni singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall'art. 53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. L'incremento delle risorse, derivante
dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per
l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'art. 49,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
distribuito secondo i criteri e le finalita' di cui
all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti
erariali e' sospesa l'applicazione del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto
dall'art. 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della
disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo
delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalita' locale.
2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti
erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si
applicano le disposizioni di cui all'art. 47, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed all'art. 66, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi
erariali sono erogati secondo le modalita' individuate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti
agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello
Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene
in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede
della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002
i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti
sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In
correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il
comune di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse
di cui all'art. 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo,
nonche' delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo,
del presente articolo.
4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e
comunita' montane che si sono associate per l'esercizio dei
servizi e per cui sia effettivamente stato avviato
l'esercizio associato delle funzioni e' stanziata la somma
di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una
comunita' montana di un comune montano proveniente da altra
comunita' montana, i trasferimenti erariali spettanti alle
due comunita' sono rideterminati in relazione alla
popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le
modalita' applicative sono individuate con decreto del
Ministero dell'interno.
6. Il contributo annuo attribuito dall'art. 1, comma 3,
del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, e'
incrementato a decorrere dall'anno 2002 dell'importo di
1.500.000 euro.
7. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 161, comma 3, le parole: "la sospensione
della seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "la
sospensione dell'ultima rata";
b) all'art. 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali
iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "E' data
facolta' agli enti locali di iscrivere";
c) all'art. 204, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: "sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti" sono inserite le seguenti: ", a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi".
8. (sostituisce il comma 16 dell'art. 53, legge
23 dicembre 2000, n. 388).
9. In deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la
liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli
immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al
31 dicembre 2002, limitatamente alle annualita' d'imposta
1998 e successive. Il termine per l'attivita' di
liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte
degli uffici del territorio competenti di cui all'art. 11,
comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e' prorogato al 31 dicembre 2002
per le annualita' d'imposta 1997 e successive.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo
dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge
22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in
13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire
l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della
medesima legge n. 925 del 1980.
11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del
gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico
comune in base a valori di bilancio unitariamente
considerati, sia successivamente da versare a piu' comuni a
seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per
le parti insistenti su territori di comuni diversi, i
comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo
i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero
dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni
dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti
erariali, senza oneri per lo Stato.
12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del
bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per
ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni
di euro, per le medesime finalita' dei contributi
attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di
competenza degli enti locali a titolo di addizionale
comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle
contabilita' speciali esistenti presso le tesorerie dello
Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di
sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono
nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle
tesorerie medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme
nelle citate contabilita' speciali.
14. La facolta' di ricorrere alla contrazione di mutui
per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di
trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli
enti locali da specifiche disposizioni legislative, puo'
essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai
bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati
secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi
2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri
derivanti dai contratti di servizio di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive
modificazioni, tale facolta' puo' essere esercitata
limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la
data del 31 ottobre 2001.
15. All'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad
ogni normativa vigente , sono aggiunte le seguenti: ",
determinando il prezzo di cessione con riguardo alla
valutazione del solo terreno con riferimento alle
caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore
di quanto edificato .
16. All'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 177, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine,
le parole: ", non tenendo conto del valore di quanto
edificato aumentato delle spese di urbanizzazione .
17. (Sostituisce le lettere a), b) e c) al comma 2
dell'art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
18. (Sostituisce il comma 1-bis dell'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917).
19. Gli immobili di proprieta' degli enti locali
destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione
di infrastrutture o all'esercizio di attivita' dirette a
perseguire finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche,
assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi
in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione
del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o
privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla
realizzazione di tali attivita', attraverso la stipula di
contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle
disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di
locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili puo'
essere attribuita una destinazione diversa dalla
destinazione finale e in deroga alla destinazione
urbanistica dell'area. Il contratto di locazione
costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio
dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con
esclusione del pagamento dell'eventuale indennita' di
avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviare
almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto,
ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra
parte la propria intenzione di proseguire la locazione,
attivando la procedura per la stipula di un nuovo
contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire
improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione".
- Si riporta il testo degli articoli 47, comma 1, e 49,
commi 1 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"Art. 47 (Disposizioni generali). - 1. Al fine di
ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di
tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita'
speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a
carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al
raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di
enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entita'
dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la
disposizione si applica alle province con popolazione
superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con
popolazione superiore a sessantamila abitanti. Ferma
restando la normativa di cui all'art. 9 del decreto - legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina
l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali
in una o piu' rate, sono abrogate le norme che
stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra
individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a
carico del bilancio dello Stato".
"Art. 49 (Norme particolari per i comuni e le
province). - 1. Per l'anno 1998 conservano validita' le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 164, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare
del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo
di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei
trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno
1997 e' distribuito nel modo seguente:
a) 245.300 milioni sono ripartiti con i criteri di
cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244;
b) 134.000 milioni vanno ad incrementare il fondo
perequativo per la fiscalita' locale, di cui all'art. 40
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) 165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo
ordinario e sono ripartiti ai sensi dell'art. 36 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).
6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto
stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento
per l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da
attribuire alle province, ai comuni e alle comunita'
montane e' costituita dalle dotazioni dell'anno precedente
relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al
fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti e'
determinato in misura pari ai tassi di inflazione
programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali,
sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle
predette risorse aggiuntive.".
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 11, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente
locale restano determinati nella medesima misura stabilita
per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1,
comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art.
49, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre
1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure
di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse
pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene
con i criteri e le finalita' di cui all'art. 49, comma 1,
lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 164, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"164. I contributi erariali ordinari e perequativi per
gli squilibri della fiscalita' locale spettanti ai comuni,
alle province ed alle comunita' montane sulla base della
legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con
le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti
ulteriori variazioni:
a) incremento del fondo ordinario dell'importo
complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun
comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi
ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;
b) incremento del fondo ordinario dell'importo
complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti
che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai
sensi dell'art. 3 del decreto - legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, e da ripartire in misura proporzionale ai
contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;
c) incremento del fondo ordinario dell'importo di
lire 10.000 milioni, da destinare alla provincia di
Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forli'
per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per
lire 3.000 milioni;
d) incremento del fondo ordinario dell'importo di
lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la
fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le
modalita' ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;
e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri
della fiscalita' locale di un importo complessivo pari a
lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi
previsti dalle lettere a), b), c) e d).".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno l997, n. 244 (Riordino del sistema
dei trasferimenti erariali agli enti locali):
"3. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i
trasferimenti erariali sono corrisposti agli enti locali
nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Le
eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le
cui risorse risultino al di sotto della media pro - capite
della fascia demografica di appartenenza in misura
proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa,
considerando le risorse quali costituite dai contributi
ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I.
al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province
dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.".
- Si riporta il testo degli articoli 53, comma 11, e
66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
"Art. 53 (Regole di bilancio per le regioni, le
province e i comuni). - (Omissis).
11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli
enti locali di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a
consuntivo per l'anno 2001 e' mantenuto allo stesso livello
per l'anno 2002, e' incrementato del tasso di inflazione
programmato a decorrere dall'anno 2003 con una
utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti
degli enti locali ed e' finalizzato all'attribuzione di
contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in
essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili
sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo
ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite
secondo i criteri e per le finalita' di cui all'art. 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del
sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo
delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalita' locale.
(Omissis)".
"Art. 66 (Controllo dei flussi finanziari degli enti
pubblici e norme sulla tesoreria unica). - 1. Per gli anni
2001 e 2002 conservano validita' le disposizioni che
disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'art.
47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli
enti locali le disposizioni si applicano a tutte le
province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti.
(Omissis)".
- Il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio
2002, reca: "Modalita' di erogazione per l'anno 2002 dei
trasferimenti erariali ed altre assegnazioni a favore degli
enti locali".
- Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1,
lettera a), 28, comma 1, lettera c), e 34, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 7 (Esenzioni). - 1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
(Omissis)".
"Art. 28 (Finanziamento delle amministrazioni
provinciali dei comuni e delle comunita' montane). - 1. Per
l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle
comunita' montane con i seguenti fondi:
a)-b) (omissis);
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle
amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita'
montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato
concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il
31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992
e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in
complessive lire 11.725.914 milioni.
(Omissis)".
"Art. 34 (Assetto generale della contribuzione
erariale). (Omissis).
3. Lo Stato potra' concorrere, altresi', al
finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane, anche
con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la
cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla
legge 23 agosto 1988, n. 362.
(Omissis)".
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5, del
decreto del Ministro dell'interno 1 settembre 2000
(Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi
erariali destinati al finanziamento delle procedure di
fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni
comunali):
"Art. 3 (Determinazione dei contributi per le unioni
dei comuni in base alla popolazione). - 1. A ciascuna
unione di comuni spetta in base alla popolazione un
contributo per abitante pari ad una percentuale del valore
nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le
percentuali da applicare sono le seguenti:
a) 5 per cento per le unioni di comuni con
popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti;
b) 6 per cento per le unioni di comuni con
popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti;
c) 7 per cento per le unioni di comuni con
popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti;
d) 8 per cento per le unioni di comuni con
popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti;
e) 9 per cento per le unioni di comuni con
popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti;
f) 5 per cento per le unioni di comuni con
popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti;
g) 3 per cento per le unioni di comuni con
popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato
ogni dieci anni. Il contributo e' comunque rideterminato a
seguito di variazione del numero dei comuni che
costituiscono l'unione".
Art. 4 (Determinazione dei contributi per le unioni dei
comuni in base al numero degli enti associati). - 1. A
ciascuna unione di comuni, in relazione al numero dei
comuni associati, spetta in base alla popolazione dei
comuni interessati, un contributo per abitante pari ad una
percentuale del valore nazionale medio per abitante dei
contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le
seguenti:
a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da
due comuni;
b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con
un massimo di 4 comuni;
c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con
un massimo di 10 comuni;
d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite
con oltre 10 comuni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato a
seguito di variazione del numero dei comuni che
costituiscono l'unione".
"Art. 5 (Determinazione dei contributi per le unioni
dei comuni e le comunita' montane in base ai servizi
esercitati in forma associata). - 1. In sede di prima
istituzione delle unioni, di variazione del numero dei
comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione
del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in
forma associata di servizi comunali alle comunita' montane
o di variazione del numero degli stessi, i comuni
interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le
comunita' montane entro il termine di cui all'art. 2, comma
6, apposita certificazione al fine di ottenere il
contributo erariale. Le notizie sono riferite all'ultimo
consuntivo approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui
non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati
di previsione corredati da apposita relazione esplicativa,
in modo analitico, dei dati stessi.
2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi
entro il 31 maggio di ciascun anno vengono definiti i
modelli per le certificazioni di cui al comma 1.
3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunita'
montana spetta in base ai servizi esercitati in forma
associata un contributo pari:
a) al 10 per cento delle spese certificate ove l'ente
gestisca in forma associata un servizio;
b) al 14 per cento delle spese certificate ove l'ente
gestisca in forma associata 2 servizi;
c) al 16 per cento delle spese certificate ove l'ente
gestisca in forma associata da 3 a 5 servizi;
d) al 20 per cento delle spese certificate ove l'ente
gestisca in forma associata piu' di 5 servizi.
4. La percentuale di cui al comma 3 e' elevata del 5
per cento per le spese certificate relative al servizio di
anagrafe e stato civile e del 5 per cento per le spese
certificate relative all'ufficio tecnico. La percentuale di
incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda
solo tali servizi.
5. Mediante apposita certificazione, da trasmettere al
Ministero dell'interno, il contributo di cui al comma 1 e'
rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi
alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i
servizi esercitati in forma associata attestate dalle
unioni di comuni e dalle comunita' montane, nonche' in
relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base
di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2. Il
contributo e' comunque rideterminato a seguito di
variazione del numero dei servizi esercitati in forma
associata.
6. Con il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i
modelli per le certificazioni di cui al comma 5 e le
modalita' relative alle dichiarazioni finalizzate alla
rideterminazione del contributo".
- Si riporta il testo dell'art. 41 - quinquies della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica):
"Art. 41 - quinquies. - Nei comuni dotati di piano
regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle
zone in cui siano consentite costruzioni per volumi
superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area
edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a
metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi
ed altezze superiori a detti limiti, se non previa
approvazione di apposito piano particolareggiato o
lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e
contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici
previsti nella zona stessa.
In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di
densita' edilizia, di altezza, di distanza tra i
fabbricati, nonche' rapporti massimi tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde
pubblico o a parcheggi.
I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma
sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto
del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello
per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici. In sede di prima applicazione della presente
legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi
dall'entrata in vigore della medesima.".
- Si riporta il testo dell'art. 67 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Per l'argomento v. nelle note al
presente articolo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 67 (Compartecipazione al gettito IRPEF per i
comuni per l'anno 2002). - 1. I decreti di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e successive modificazioni, relativi all'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte
specificata nel comma 3 - bis dell'art. 2 del citato
decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non
connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni,
ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
emanati entro il 30 novembre 2002.
2. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole:
"conseguentemente determinata sono inserite le seguenti: ",
con i medesimi decreti, ;
b) nel primo periodo, dopo le parole: "con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,
sono aggiunte le seguenti: ", nonche' eventualmente la
percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui
decorre la suddetta riduzione delle aliquote .
3. Per gli anni 2002 e 2003 e' istituita per i comuni
una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento
del riscosso in conto competenza affluente al bilancio
dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali
entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione
iscritte al capitolo n. 1023. Il gettito della
compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in
proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero
dell'economia e delle finanze sulla base dei dati
disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti,
distribuito territorialmente in funzione del domicilio
fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno
2002, il gettito e' ripartito tra i comuni sulla base dei
dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun
comune in misura pari al gettito spettante dalla
compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il
livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti
insufficiente a consentire il recupero integrale della
compartecipazione, la compartecipazione stessa e'
corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti
spettanti per l'anno.
5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente
all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero
dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del
gettito della compartecipazione di cui al comma 3,
ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al
medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero
dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del
gettito della compartecipazione spettante e il correlato
ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali.
L'importo del gettito della compartecipazione di cui al
comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso
dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime
due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali
anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla
base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio
finanziano 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e
delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero
dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono
operati i dovuti conguagli rispetto alle somme gia'
erogate.
6. Per i comuni e le province delle regioni a statuto
speciale, all'attuazione del comma 3 si provvede in
conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi
statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato, regioni, province e comuni".
- Si riporta il testo dell'art. 46 - bis del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per
l'occupazione nelle aree depresse):
"Art. 46 - bis (Ammortamento mutui). - 1. Le
amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita'
montane possono impiegare sino ad esaurimento le quote, non
ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle
rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli
esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e
2 dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38, al comma 2 - bis dell'art. 5 del decreto-legge
31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi l e 2
dell'art. 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 80, nonche' ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto -
legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di
ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la
presentazione, entro il termine perentorio, a pena di
decadenza, del 31 marzo di ogni anno, di apposita
certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove
esista, secondo le modalita' stabilite entro il 30 novembre
dell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le
disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4
dell'art. 4 del decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario di cui all'art. 21 del citato decreto
- legge n. 8 del 1993, e successive modificazioni, le quote
dei contributi statali previste al comma 1, sono
obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla
contrazione dei mutui da assumere per la procedura del
risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello
Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria
residua puo' essere utilizzata per la contrazione di nuovi
mutui a totale carico dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 61 (Riduzione dei trasferimenti erariali agli
enti locali). - 1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo
ordinario spettante alle province e' ridotto di un importo
pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per
l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma l dell'art.
60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento
medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno
1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte
ufficiale. La dotazione del predetto fondo e', per l'anno
1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del
gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili,
dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e
comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei
dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai
predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni
definitive della dotazione del predetto fondo, per singola
provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di
bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad
operare i conguagli e a determinare in via definitiva
l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni
provincia a decorrere dal 1999.
2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario
spettante alle province e' altresi' ridotto di un importo
pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta
erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei
veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della
dotazione del predetto fondo e' operata con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1999 ed e' effettuata, nei confronti di
ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai
dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il
30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto
per il 1999 tra le singole province in misura
percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997
a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva
delle dotazioni del predetto fondo e' altresi' operata
sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi
all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal
Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il
30 settembre 1999.
3. Le somme eventualmente non recuperate, per
insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in
riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al
singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La
riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi di
parte corrente.
4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei
tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
riferimento alle province delle regioni a statuto
ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni
di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle
disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei
rispettivi statuti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico):
"Art. 8 (Trasferimento di personale ATA degli enti
locali alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA
degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a
carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di tale personale da parte dei
comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' trasferito nei ruoli del personale ATA
statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
compiti propri dei predetti profili. Relativamente a
qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei
ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di
provenienza nonche' il mantenimento della sede in fase di
prima applicazione in presenza della relativa
disponibilita' del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo
professionale di insegnante tecnico - pratico o di
assistente di cattedra appartenente al VI livello
nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali, e' analogamente trasferito
alle dipendenze dello Stato ed e' inquadrato nel ruolo
degli insegnanti tecnico - pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
avviene gradualmente, secondo tempi e modalita' da
stabilire con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, emanato di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica,
sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
(UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo
conto delle eventuali disponibilita' di personale statale
conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica,
nonche' della revisione delle tabelle organiche del
medesimo personale da effettuare ai sensi dell'art. 31,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al
graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti,
ove non gia' previsti, i criteri per la determinazione
degli organici delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore
degli enti locali in misura pari alle spese comunque
sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario
precedente a quello dell'effettivo trasferimento del
personale; i criteri e le modalita' per la determinazione
degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione e per
la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI".
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 11, della
legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
"11. I trasferimenti alle province sono decurtati in
misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in
cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al
recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior
gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai
comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura
pari alla somma del maggior gettito derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del
presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
disposizione di cui al comma 10 del presente articolo,
diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione
dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
nei luoghi diversi dalle abitazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4-quinquies,
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
"4-quinquies. In apposito allegato allo stato di
previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite
in capitoli, ai fini della gestione e della
rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione
al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
economico e funzionale per la spesa. La ripartizione e'
effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con
le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente
responsabile, con decreti del Ministro competente, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro
del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere effettuate variazioni compensative tra
capitoli della medesima unita' previsionale, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al
fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle
risorse destinate agli investimenti e di consentire la
determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in
misura tale da limitare la formazione di residui di
stanziamento, possono essere effettuate variazioni
compensative, nell'ambito della stessa unita' previsionale
di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti
da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che
finanzino o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse
le variazioni compensative fra le unita' di spesa oggetto
della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento
del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti
legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni
tra le diverse unita' revisionali".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, del
decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488
(Provvedimenti urgenti per la finanza locale):
"3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei
contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il
pregiudizio al regolare espletamento dei servizi
indispensabili, il Ministero dell'interno e' autorizzato a
consentire rateizzazioni della restituzione fino a tre
anni, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui
depositi degli enti locali della disciplina della tesoreria
unica al momento dell'inizio dell'operazione. Sono soggette
alla rateizzazione tutte le rettifiche, in corso di
esecuzione, anche conseguenti a maggiori erogazioni
disposte negli anni precedenti, con efficacia dalla data
dell'autorizzazione alla dilazione del recupero".
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione".
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente):
"3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 25 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539
(Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), come
modificato dalla presente legge:
"1. Il termine per l'emanazione del regolamento
previsto dall'art. 114 del decreto legislativo n. 77 del
1995, per l'approvazione dei modelli relativi
all'ordinamento finanziario e contabile, e' prorogato al
30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato
al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero
dell'interno provvede a sospendere il pagamento della
seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi
previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'art.
116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per il
completamento degli inventari e la ricostruzione degli
stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del
bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative
al conto economico, al conto del bilancio, al conto del
patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire
dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste
per l'applicazione della disciplina del conto economico di
cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000
a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
e) la gradualita' nell'ammortamento di beni
patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili
interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996.".
- Si riporta il testo dell'art. 34 della legge
21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e
miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza
sociale):
"Art. 34. - Ai fini del controllo dell'esistenza in
vita dei pensionati e della conservazione dello stato di
vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge e'
istituita presso ciascun comune l'anagrafe dei pensionati
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per l'attuazione di quanto disposto al comma
precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
comunica al comune di residenza i nominativi dei
beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune
provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza
sociale delle variazioni per matrimonio o morte.".
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) quattro anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%".
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, della
legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati):
"2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite
degli uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al
pagamento della sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore
interessato.".