Art. 31.
              (Disposizioni varie per gli enti locali)

   1.  I  trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente
locale  sono  determinati  in  base  alle  disposizioni  recate dagli
articoli  24  e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento
delle    risorse,   pari   a   151   milioni   di   euro,   derivante
dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003
alla  base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge
27  dicembre  1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e per le
finalita'  di  cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre
1998,  n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli
importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge
27  dicembre  1997  n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   2.  Per  l'anno  2003  e'  attribuito un contributo statale di 300
milioni  di  euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni
di  euro  a  favore  delle  unioni di comuni e di 5 milioni di euro a
favore delle comunita' montane ad incremento del contributo di cui al
comma  6,  per  il  50 per cento e' destinato ad incremento del fondo
ordinario  e  per  il  restante 50 per cento e' distribuito secondo i
criteri  e  per  le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della
legge   23   dicembre   1998,   n.  448.  Ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo  9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244,  nel  calcolo  delle risorse e' considerato il fondo perequativo
degli squilibri di fiscalita' locale.
   3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti  locali,  salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della
legge  27  dicembre  1997  n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388, le erogazioni di contributi e di
altre  assegnazioni  per  gli  enti  locali  sono disposte secondo le
modalita'  individuate  con  il  decreto del Ministro dell'interno 21
febbraio  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo
2002.
   4.  Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per
gli  investimenti,  di  cui  all'articolo  34,  comma  3, del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementata di complessivi
60 milioni di euro.
   5.  Per  l'anno  2003  ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro  il  limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo
complessivo  di  112  milioni  di euro, per le medesime finalita' dei
contributi  attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
   6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e
alle  comunita'  montane  svolgenti  esercizio  associato di funzioni
comunali  e'  incrementato di 25 milioni di euro. Per la ripartizione
di  tali  contributi, e di quelli previsti per le stesse finalita' da
altre  disposizioni  di  legge,  si  applica il regolamento di cui al
decreto   del  Ministro  dell'interno  10  settembre  2000,  n.  318,
escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui
agli  articoli  3,  4  e  5  dello  stesso  regolamento, i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
   7.  Allo  scopo  di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo
delle   attivita'   di   controllo   del   territorio  finalizzate  a
incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di
prossimita':

a) l'incremento  del contributo destinato all'unione di comuni di cui
   al  comma  6  eaumentato  di  ulteriori  5  milioni  di  euro  per
   l'esercizio  in  forma  congiunta  dei servizi di 'polizia locale,
   destinati a finalita' di investimento;
b) gli  enti  locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del
   territorio,  possono  prevedere  che le sedi di servizio e caserme
   occorrenti  per  la  realizzazione  dei  presidi  di polizia siano
   inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il
   decreto  ministeriale di cui all'articolo 41-quinquies della legge
   17  agosto 1942, n. 1150, puo' prevedere, su proposta del Ministro
   dell'  interno,  la  quantita'  complessiva  di  spazi pubblici da
   destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di
   servizio o caserme;
c) l'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza   provvede   all'
   adeguamento    funzionale    ed   all'avvio   del   programma   di
   ridislocazione   dei  presidi  di  polizia,  contestualmente  alla
   progressiva  ridotazione  delle risorse occorrenti, determinate in
   25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

   8.  Per  l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al
gettito  dell'IRPEF  di  cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  come sostituito dall'articolo 25, comma 5,
della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del
6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 eistituita per le province una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento
del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per
l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di
gestione  iscritte  al capitolo 1023. Per le province si applicano le
modalita'  di  riparto  e di attribuzione previste per i comuni dalla
richiamata normativa.
   9.  Al  comma  6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo le parole: "Per i comuni" sono inserite le seguenti: "e le
province"  e,  alla  fine  del  periodo,  le  parole: "e comuni" sono
sostituite dalle seguenti: ", province e comuni".
   10.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2003,  le  basi di calcolo dei
sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.
   11.  Fermo  restando  quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11
dell'articolo   53  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  come
sostituito  dall'articolo  26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a
decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti
degli  enti  locali  di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del
decreto   legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e'  determinato
annualmente  nella  misura necessaria all'attribuzione dei contributi
sulle  rate  di  ammortamento  dei mutui ancora in essere e dei mutui
contratti  o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge
23  febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85.
   12.  Nei  confronti  degli  enti  locali  per  i  quali,  a motivo
dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti
per  gli  anni  1999  e seguenti, non si e' reso possibile operare in
tutto  o  in  parte  le  riduzioni  dei  trasferimenti previste dalle
disposizioni  di  cui  all'articolo  61  del  decreto  legislativo 15
dicembre  1997,  n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per  i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del
   Ministero  dell'interno  della  compartecipazione al gettito IRPEF
   2003  di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
   nella  misura  stabilita  dal  comma 8 del presente articolo o, in
   caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di
   erogazione   delle  somme  eventualmente  spettanti  a  titolo  di
   addizionale all'IRPEF. Le somme cosi' recuperate sono portate, con
   apposito  decreto  del  Ministro  dell'interno,  in  aumento della
   dotazione  del  pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione
   del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2 comma 4-quinquies,
   della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
b) per  le  province,  a  decorrere  dall'anno  2003,  all'atto della
   devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei
   concessionari  e  sulla base degli importi all'uopo comunicati per
   ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate
   sono  annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per
   essere  successivamente  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
   dell'economia  e  delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello
   stato di previsione del Ministero dell'interno.

   13.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da emanare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti   i   criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 12.
   14.  Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti
locali,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a  decurtare i
trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o,
in  caso  di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi
dalle  somme  spettanti  a  titolo  di  compartecipazione  al gettito
dell'IRPEF.  E  fatta  salva  la facolta', su richiesta dell'ente, di
procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai
sensi  dell'articolo  8, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1986, n.
318,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 9 agosto 1986, n.
488,  e  successive  modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei
trasferimenti   erariali   e   delle  somme  spettanti  a  titolo  di
compartecipazione   al   gettito   dell'IRPEF,   di   procedere  alla
rateizzazione   in   dieci   annualita'   decorrenti   dall'esercizio
successivo  a  quello della determinazione definitiva dell'importo da
recuperare.
   15.  In  attesa  che venga data attuazione al titolo V della parte
seconda    della    Costituzione,   come   modificato   dalla   legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  e  che venga formulata la
proposta  al  Governo  dall'Alta  Commissione  di cui all'articolo 3,
comma  1,  lettera  b),  della  presente legge, in ordine ai principi
generali  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  e del sistema
tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte
II  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  che  disciplinano  l'assunzione  di  mutui  per  il risanamento
dell'ente  locale  dissestato,  nonche'  la contribuzione statale sul
relativo  onere  di  ammortamento.  Resta  ferma l'applicazione delle
predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui
deliberazione  di  dissesto  e'  stata  adottata  prima della data di
entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
   16.  In  deroga  alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000. n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme  tributarie,  i  termini  per  la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  che  scadono il 31 dicembre
2002,   sono  prorogati  al  31  dicembre  2003,  limitatamente  alle
annualita' d'imposta 1998 e successive.
   17.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  d), de decreto-legge 27
ottobre  1995,  n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre  1995,  n.  539,  come modificato dall'articolo 53, comma 6,
della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, i numeri 4) e 4-bis) sono
sostituiti dai seguenti:
   "4)  anno  2003  per  i  comuni  con  popolazione da 3.000 a 4.999
abitanti;
   4-bis)  anno  2004  per i comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti".
   18.  L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali
posseduti  dai  consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo
7,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere
applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che
siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
   19.  Le  comunicazioni  relative  ai matrimoni e ai decessi di cui
all'articolo  34  della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in
via  telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo
le   specifiche   tecniche  definite  dall'istituto  nazionale  della
previdenza   sociale  (INPS).  L'INPS,  sulla  scorta  dei  dati  del
Casellario  delle  pensioni,  comunica  le  informazioni ricevute dai
comuni  agli  enti  erogatori  di  trattamenti  pensionistici per gli
adempimenti  di  competenza.  Il  Casellario  delle  pensioni mette a
disposizione dei comuni le proprie banche dati.
   20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area
fabbricabile,  ne  danno  comunicazione  al  proprietario a mezzo del
servizio  postale  con  modalita'  idonee  a  garantirne  l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente.
   21.  All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante
norme  per  la  elaborazione  del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le
parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
   22.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo  27, comma 2, della
legge  29  aprile  1949,  n.  264, e successive modificazioni, non si
intendono  applicabili  per  le  esigenze dirette a sopperire, per un
periodo   non   superiore  a  quindici  giorni,  alle  necessita'  di
erogazione  di  servizi  pubblici  essenziali  da  parte  degli  enti
territoriali.
 
          Note all'art. 31:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 24 e 27 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2002):
              "Art.  24  (Patto  di stabilita' interno per province e
          comuni).  -  1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
          al  rispetto  degli obblighi comunitari della Repubblica ed
          alla  conseguente  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio 2002 - 2004, per l'anno 2002 il
          disavanzo  di  ciascuna  provincia  e di ciascun comune con
          popolazione  superiore  a 5.000 abitanti computato ai sensi
          del  comma  1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,   e   successive   modificazioni,  non  potra'  essere
          superiore  a  quello  dell'anno  2000 aumentato del 2,5 per
          cento.
              2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
          comma  1,  il  complesso  delle  spese correnti, per l'anno
          2002,   rilevanti   ai   fini  del  calcolo  del  disavanzo
          finanziario   di   cui   al  comma  1,  non  puo'  superare
          l'ammontare  degli  impegni a tale titolo assunti nell'anno
          2000 aumentati del 6 per cento.
              3.  Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese
          correnti  connesse  all'esercizio  di  funzioni  statali  e
          regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
          legislative  intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
          anni    successivi,    nei    limiti   dei   corrispondenti
          finanziamenti statali o regionali.
              4.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al
          comma  2  si applicano anche al complesso dei pagamenti per
          spese  correnti,  come  definite  dai  commi  2  e  3,  con
          riferimento    ai   pagamenti   effettuati   nell'esercizio
          finanziario 2000.
              4  -  bis.  Ai  fini  del rispetto dei limiti di cui ai
          commi  2  e  4,  per  gli  enti  che hanno esternalizzato i
          servizi  negli  anni  1997,  1998,  1999  e  2000, la spesa
          corrente  per  l'anno  2000,  relativa  a  tali servizi, e'
          convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta
          nell'anno  precedente  l'esternalizzazione, nel caso in cui
          tale  spesa  sia  stata superiore. Il complesso delle spese
          correnti  per  l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato
          al  netto  delle  maggiori spese conseguenti a impostazioni
          contabili  determinate  sulla  media degli anni 2000 e 2001
          relative    alla   gestione   dei   servizi   a   carattere
          imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003.
              5.  Per  gli  anni 2003 e 2004, le province ed i comuni
          con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti riducono il
          proprio   disavanzo   attraverso  un  ulteriore  intervento
          correttivo  pari  al  2  per  cento  della  spesa  corrente
          dell'anno  precedente  rilevante  ai  fini  del saldo. Tale
          intervento  correttivo  si  applica  al disavanzo dell'anno
          precedente incrementato del tasso di inflazione programmato
          indicato   dal  Documento  di  programmazione  economico  -
          finanziaria.
              6.  Per  l'acquisto  di  beni  e servizi le province, i
          comuni,  le  comunita'  montane e i consorzi di enti locali
          possono   aderire   alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
          dell'art.  26  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488, e
          successive   modificazioni,  e  dell'art.  59  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388.  In ogni caso per procedere ad
          acquisti  in  maniera  autonoma  i  citati  enti adottano i
          prezzi  delle  convenzioni di cui sopra come base d'asta al
          ribasso.  Gli  atti  relativi  sono trasmessi ai rispettivi
          organi  di  revisione  contabile per consentire l'esercizio
          delle funzioni di controllo.
              7.  Gli  enti  locali  emanano  direttive affinche' gli
          amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
          promuovano  l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o
          l'attuazione  delle procedure di cui al secondo periodo del
          comma 6.
              8.  Gli  enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
          promuovere    opportune    azioni    dirette   ad   attuare
          l'esternalizzazione  dei  servizi  al  fine  di  realizzare
          economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
              9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
          1  a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
          province  a  valere  sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
          lettere  a),  b)  e c), del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  504,  quali  risultanti  per ciascuno degli anni
          2002,  2003  e  2004  in  applicazione  della  legislazione
          vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
          2  per  cento  e  del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora
          l'ente  non  rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo
          dei   trasferimenti   correnti   ad   esso   spettante   e'
          ulteriormente  ridotto  in  misura pari alla differenza tra
          gli    obiettivi    derivanti,    per   lo   stesso   ente,
          dall'osservanza   del   medesimo  comma  4  e  i  risultati
          conseguiti,  e  comunque  non  oltre  il  25  per cento dei
          suddetti   trasferimenti.   Le   risorse   che  si  rendono
          disponibili  sono  attribuite,  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  alle  province  e  ai  comuni  che  abbiano
          rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a
          trasmettere  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze,
          secondo  modalita'  e  tempi  stabiliti  con  decreto dello
          stesso  Ministero,  le informazioni concernenti il rispetto
          dell'obiettivo  di  cui  al  comma  4;  in  caso di mancata
          trasmissione  delle  informazioni  l'ente viene considerato
          come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
          e  i  trasferimenti  ad  esso  spettanti sono ulteriormente
          ridotti  dell'1  per cento rispetto alla riduzione prevista
          al primo periodo.
              10.  Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
          fabbisogno   e  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
          stabilita'  interno,  le  regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
          superiore    a    60.000    abitanti   devono   trasmettere
          trimestralmente  al Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
          venti  giorni  dalla  fine  del  periodo di riferimento, le
          informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
              11.  Informazioni  analoghe a quelle di cui al comma 10
          devono  essere  trasmesse trimestralmente dai predetti enti
          con riferimento agli impegni assunti.
              12.   Per  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
          superiore  a  60.000 abitanti le informazioni devono essere
          comprensive    delle   eventuali   operazioni   finanziarie
          effettuate  con  istituti  di  credito e non registrate nel
          conto di tesoreria.
              13.  Il  prospetto contenente le informazioni di cui ai
          commi  10,  11  e  12 e le modalita' della sua trasmissione
          sono  definiti  con  decreto  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
              14.   Alle   finalita'  di  cui  al  presente  articolo
          provvedono,  per  il  rispettivo  territorio,  le  province
          autonome  di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
          alle  stesse  attribuite  dallo  statuto  speciale  e dalle
          relative norme di attuazione.".
              "Art.   27   (Disposizioni  finanziarie  per  gli  enti
          locali).  -  1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di
          ogni  singolo  ente  locale  sono  determinati in base alle
          disposizioni  recate  dall'art.  53 della legge 23 dicembre
          2000,   n.   388.  L'incremento  delle  risorse,  derivante
          dall'applicazione  del  tasso programmato di inflazione per
          l'anno  2002  alla  base  di calcolo definita dall'art. 49,
          comma   6,   della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e'
          distribuito  secondo  i  criteri  e  le  finalita'  di  cui
          all'art.  31,  comma  11,  della legge 23 dicembre 1998, n.
          448.  Fino  alla  riforma  del  sistema  dei  trasferimenti
          erariali  e' sospesa l'applicazione del decreto legislativo
          30 giugno  1997,  n.  244,  ad eccezione di quanto disposto
          dall'art.  9,  comma  3.  Ai  fini  dell'applicazione della
          disposizione  di  cui  al  precedente  periodo, nel calcolo
          delle  risorse  e'  considerato  il fondo perequativo degli
          squilibri di fiscalita' locale.
              2.  Fino  alla  revisione del sistema dei trasferimenti
          erariali,  per  gli  enti  locali  diversi da quelli cui si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 47, comma 1,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed all'art. 66, comma
          1,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, i contributi
          erariali  sono erogati secondo le modalita' individuate con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              3.  Fino  alla  revisione del sistema dei trasferimenti
          agli  enti  locali,  al  fine di adeguare il concorso dello
          Stato  agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene
          in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede
          della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002
          i  trasferimenti  erariali  correnti  allo stesso spettanti
          sono   incrementati   di   103,29   milioni   di  euro.  In
          correlazione  a  quanto disposto nel periodo precedente, il
          comune  di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse
          di cui all'art. 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo,
          nonche'  delle  risorse di cui al comma 1, secondo periodo,
          del presente articolo.
              4.  A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e
          comunita' montane che si sono associate per l'esercizio dei
          servizi   e   per  cui  sia  effettivamente  stato  avviato
          l'esercizio  associato delle funzioni e' stanziata la somma
          di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
              5.  Fino  alla  riforma  del  sistema dei trasferimenti
          erariali  agli  enti locali, in caso di aggregazione ad una
          comunita' montana di un comune montano proveniente da altra
          comunita'  montana, i trasferimenti erariali spettanti alle
          due   comunita'   sono   rideterminati  in  relazione  alla
          popolazione  ed  al  territorio  oggetto  di variazione. Le
          modalita'  applicative  sono  individuate  con  decreto del
          Ministero dell'interno.
              6. Il contributo annuo attribuito dall'art. 1, comma 3,
          del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  2001,  n. 26, e'
          incrementato  a  decorrere  dall'anno  2002 dell'importo di
          1.500.000 euro.
              7.  Al  testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art.  161, comma 3, le parole: "la sospensione
          della  seconda  rata"  sono  sostituite dalle seguenti: "la
          sospensione dell'ultima rata";
                b) all'art. 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali
          iscrivono"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "E'  data
          facolta' agli enti locali di iscrivere";
                c) all'art.  204,  comma  1,  primo  periodo, dopo le
          parole:   "sommato   a  quello  dei  mutui  precedentemente
          contratti"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  a quello dei
          prestiti obbligazionari precedentemente emessi".
              8.   (sostituisce   il  comma 16  dell'art.  53,  legge
          23 dicembre 2000, n. 388).
              9.  In  deroga  alle disposizioni dell'art. 3, comma 3,
          della  legge  27 luglio  2000,  n.  212,  i  termini per la
          liquidazione  e  l'accertamento dell'imposta comunale sugli
          immobili,  scadenti  al 31 dicembre 2001, sono prorogati al
          31 dicembre  2002,  limitatamente alle annualita' d'imposta
          1998   e   successive.   Il   termine  per  l'attivita'  di
          liquidazione  a seguito di attribuzione di rendita da parte
          degli  uffici del territorio competenti di cui all'art. 11,
          comma   1,   ultimo   periodo,   del   decreto  legislativo
          30 dicembre  1992, n. 504, e' prorogato al 31 dicembre 2002
          per le annualita' d'imposta 1997 e successive.
              10.  A  decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo
          dei  sovracanoni  previsti dagli articoli 1 e 2 della legge
          22 dicembre  1980,  n. 925, sono fissate rispettivamente in
          13  euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire
          l'aggiornamento   biennale   previsto   dall'art.  3  della
          medesima legge n. 925 del 1980.
              11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del
          gruppo  catastale  D,  in  precedenza  versata  ad un unico
          comune   in   base   a  valori  di  bilancio  unitariamente
          considerati, sia successivamente da versare a piu' comuni a
          seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per
          le  parti  insistenti  su  territori  di  comuni diversi, i
          comuni  interessati sono tenuti a regolare mediante accordo
          i  rapporti  finanziari  relativi,  delegando  il Ministero
          dell'interno   ad   effettuare   le  necessarie  variazioni
          dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti
          erariali, senza oneri per lo Stato.
              12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore
          a  3.000  abitanti  e'  concesso un contributo a carico del
          bilancio  dello  Stato,  entro il limite di 20.658 euro per
          ciascun  ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni
          di   euro,   per   le  medesime  finalita'  dei  contributi
          attribuiti  a  valere sul Fondo nazionale ordinario per gli
          investimenti.
              13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di
          competenza  degli  enti  locali  a  titolo  di  addizionale
          comunale   e   provinciale   all'IRPEF   disponibili  sulle
          contabilita'  speciali  esistenti presso le tesorerie dello
          Stato  ed  intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di
          sequestro  o  di pignoramento eventualmente notificati sono
          nulli;  la  nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non
          determinano   obbligo  di  accantonamento  da  parte  delle
          tesorerie medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme
          nelle citate contabilita' speciali.
              14.  La facolta' di ricorrere alla contrazione di mutui
          per  il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di
          trasporto  pubblico  locale, attribuita alle regioni e agli
          enti  locali  da  specifiche disposizioni legislative, puo'
          essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai
          bilanci   delle  predette  aziende,  redatti  ed  approvati
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti, relativi agli esercizi
          2000   e  precedenti.  Per  il  finanziamento  degli  oneri
          derivanti  dai contratti di servizio di cui all'art. 19 del
          decreto  legislativo  19 novembre 1997, n. 422 e successive
          modificazioni,   tale   facolta'   puo'  essere  esercitata
          limitatamente  ai  contratti di servizio stipulati entro la
          data del 31 ottobre 2001.
              15.  All'art.  1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
          n.  177,  al secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad
          ogni  normativa  vigente  ,  sono  aggiunte le seguenti: ",
          determinando  il  prezzo  di  cessione  con  riguardo  alla
          valutazione   del   solo   terreno   con  riferimento  alle
          caratteristiche  originarie  e non tenendo conto del valore
          di quanto edificato .
              16.  All'art.  3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
          n. 177, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine,
          le  parole:  ",  non  tenendo  conto  del  valore di quanto
          edificato aumentato delle spese di urbanizzazione .
              17.  (Sostituisce  le  lettere  a),  b) e c) al comma 2
          dell'art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative
          e  regolamentari  in  materia di edilizia di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
              18.  (Sostituisce  il  comma  1-bis  dell'art.  14  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917).
              19.  Gli  immobili  di  proprieta'  degli  enti  locali
          destinati  dal piano regolatore generale alla realizzazione
          di  infrastrutture  o  all'esercizio di attivita' dirette a
          perseguire  finalita'  pubbliche,  sociali,  mutualistiche,
          assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi
          in  locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione
          del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o
          privati,  fino  alla data d'inizio dei lavori connessi alla
          realizzazione  di  tali attivita', attraverso la stipula di
          contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle
          disposizioni  di  cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
          alla   legge   27 luglio   1978,   n.   392,  e  successive
          modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di
          locazione  di natura transitoria, ai suddetti immobili puo'
          essere    attribuita   una   destinazione   diversa   dalla
          destinazione   finale   e   in   deroga  alla  destinazione
          urbanistica    dell'area.   Il   contratto   di   locazione
          costituisce  titolo  di provvedimento esecutivo di rilascio
          dell'immobile  alla  scadenza  del  contratto medesimo, con
          esclusione   del  pagamento  dell'eventuale  indennita'  di
          avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviare
          almeno  novanta  giorni prima della scadenza del contratto,
          ciascuna  delle  parti  ha  diritto di comunicare all'altra
          parte  la  propria  intenzione  di proseguire la locazione,
          attivando   la   procedura  per  la  stipula  di  un  nuovo
          contratto.  L'eventuale  accordo fra le parti deve avvenire
          improrogabilmente   nei   sessanta   giorni  successivi  al
          ricevimento della comunicazione".
              - Si riporta il testo degli articoli 47, comma 1, e 49,
          commi  1  e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
          per la stabilizzazione della finanza pubblica):
              "Art.  47  (Disposizioni  generali).  -  1.  Al fine di
          ridurre  le  giacenze  degli  enti  soggetti all'obbligo di
          tenere   le   disponibilita'   liquide  nelle  contabilita'
          speciali  o  in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  vengono  effettuati al
          raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di
          enti,  vengono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica in
          misura  compresa  tra  il 10 e il 20 per cento dell'entita'
          dell'assegnazione  di  competenza;  per gli enti locali, la
          disposizione  si  applica  alle  province  con  popolazione
          superiore  a  quattrocentomila  abitanti  e  ai  comuni con
          popolazione   superiore   a  sessantamila  abitanti.  Ferma
          restando la normativa di cui all'art. 9 del decreto - legge
          31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  28 febbraio  1997,  n.  30,  che  disciplina
          l'attribuzione  dei trasferimenti erariali agli enti locali
          in   una   o   piu'   rate,  sono  abrogate  le  norme  che
          stabiliscono,   nei  confronti  di  tutti  gli  enti  sopra
          individuati,  scadenze  predeterminate  per  i  pagamenti a
          carico del bilancio dello Stato".
              "Art.   49   (Norme  particolari  per  i  comuni  e  le
          province).  -  1.  Per  l'anno 1998 conservano validita' le
          disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma 164, della legge
          23 dicembre  1996,  n.  662. A valere sul residuo ammontare
          del  fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo
          di  lire  544.300 milioni corrispondente all'incremento dei
          trasferimenti  erariali  per  l'anno 1998 rispetto all'anno
          1997 e' distribuito nel modo seguente:
                a) 245.300  milioni  sono  ripartiti con i criteri di
          cui  all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
          1997, n. 244;
                b) 134.000  milioni  vanno  ad  incrementare il fondo
          perequativo  per  la  fiscalita' locale, di cui all'art. 40
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
                c) 165.000  milioni  vanno  ad  incrementare il fondo
          ordinario  e  sono  ripartiti  ai  sensi  dell'art.  36 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
              (Omissis).
              6.  Per  gli  anni  1999  e  2000, a modifica di quanto
          stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto
          legislativo  30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento
          per  l'aggiornamento  dei trasferimenti statali correnti da
          attribuire  alle  province,  ai  comuni  e  alle  comunita'
          montane  e' costituita dalle dotazioni dell'anno precedente
          relative  al  fondo  ordinario,  al  fondo consolidato e al
          fondo  perequativo.  L'aggiornamento  dei  trasferimenti e'
          determinato   in   misura   pari  ai  tassi  di  inflazione
          programmati  per  gli  anni  1999  e  2000. Con decreto del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentita  la  Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali,
          sono  individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle
          predette risorse aggiuntive.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 31, comma 11, della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo):
              "11.  I  trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente
          locale  restano determinati nella medesima misura stabilita
          per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1,
          comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art.
          49,  comma  1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre
          1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure
          di  riequilibrio  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno
          1997,  n.  244, la distribuzione dell'incremento di risorse
          pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene
          con  i  criteri e le finalita' di cui all'art. 49, comma 1,
          lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 164, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
              "164.  I contributi erariali ordinari e perequativi per
          gli  squilibri della fiscalita' locale spettanti ai comuni,
          alle  province  ed  alle comunita' montane sulla base della
          legislazione  vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con
          le  variazioni  di  cui  al  comma  156  e  con le seguenti
          ulteriori variazioni:
                a) incremento   del   fondo   ordinario  dell'importo
          complessivo  di lire  212.100  milioni,  pari  per  ciascun
          comune  e  provincia  all'1,239  per  cento  dei contributi
          ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;
                b) incremento   del   fondo   ordinario  dell'importo
          complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti
          che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai
          sensi  dell'art. 3 del decreto - legge 23 febbraio 1995, n.
          41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 marzo
          1995,  n.  85,  e  da  ripartire in misura proporzionale ai
          contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;
                c) incremento  del  fondo  ordinario  dell'importo di
          lire   10.000  milioni,  da  destinare  alla  provincia  di
          Catanzaro  per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forli'
          per  lire  3.150  milioni ed alla provincia di Vercelli per
          lire 3.000 milioni;
                d) incremento  del  fondo  ordinario  dell'importo di
          lire  3.000  milioni  per l'erogazione di contributi per la
          fusione   e  l'unione  di  comuni,  da  attribuire  con  le
          modalita' ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;
                e) riduzione  del fondo perequativo per gli squilibri
          della  fiscalita'  locale  di un importo complessivo pari a
          lire  506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi
          previsti dalle lettere a), b), c) e d).".
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto
          legislativo  30 giugno  l997,  n. 244 (Riordino del sistema
          dei trasferimenti erariali agli enti locali):
              "3.  Sino  all'entrata  in funzione del nuovo sistema i
          trasferimenti  erariali  sono  corrisposti agli enti locali
          nella  misura  stabilita  dalla  legislazione  vigente.  Le
          eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le
          cui  risorse risultino al di sotto della media pro - capite
          della   fascia   demografica   di  appartenenza  in  misura
          proporzionale  allo  scarto  rispetto  alla  media  stessa,
          considerando  le  risorse  quali  costituite dai contributi
          ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I.
          al  4  per  mille  a  suo  tempo detratta e per le province
          dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.".
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 53, comma 11, e
          66,   comma   1,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
              "Art.  53  (Regole  di  bilancio  per  le  regioni,  le
          province e i comuni). - (Omissis).
              11.  Il  fondo per lo sviluppo degli investimenti degli
          enti  locali  di  cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a
          consuntivo per l'anno 2001 e' mantenuto allo stesso livello
          per  l'anno  2002,  e' incrementato del tasso di inflazione
          programmato    a   decorrere   dall'anno   2003   con   una
          utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti
          degli  enti  locali  ed  e' finalizzato all'attribuzione di
          contributi  sulle  rate di ammortamento dei mutui ancora in
          essere.  Per  l'anno  2002  le restanti risorse disponibili
          sono  destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo
          ordinario  e  per il restante 50 per cento sono distribuite
          secondo  i  criteri  e per le finalita' di cui all'art. 31,
          comma  11,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini
          dell'applicazione   dell'art.   9,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  30 giugno  1997,  n. 244, recante riordino del
          sistema  dei  trasferimenti  agli  enti locali, nel calcolo
          delle  risorse  e'  considerato  il fondo perequativo degli
          squilibri di fiscalita' locale.
              (Omissis)".
              "Art.  66  (Controllo  dei flussi finanziari degli enti
          pubblici  e norme sulla tesoreria unica). - 1. Per gli anni
          2001  e  2002  conservano  validita'  le  disposizioni  che
          disciplinano  la  riduzione  delle giacenze di cui all'art.
          47,  comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli
          enti  locali  le  disposizioni  si  applicano  a  tutte  le
          province  e  ai  comuni  con popolazione superiore a 50.000
          abitanti.
              (Omissis)".
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'interno 21 febbraio
          2002,  reca:  "Modalita'  di erogazione per l'anno 2002 dei
          trasferimenti erariali ed altre assegnazioni a favore degli
          enti locali".
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  7, comma 1,
          lettera  a),  28,  comma  1, lettera c), e 34, comma 3, del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504 (Riordino
          della  finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              "Art. 7 (Esenzioni). - 1. Sono esenti dall'imposta:
                a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
          dalle  province,  nonche'  dai comuni, se diversi da quelli
          indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle
          comunita'  montane,  dai  consorzi  fra  detti  enti, dalle
          unita'   sanitarie   locali,  dalle  istituzioni  sanitarie
          pubbliche   autonome   di   cui  all'art.  41  della  legge
          23 dicembre  1978,  n.  833,  dalle  camere  di  commercio,
          industria,    artigianato    ed    agricoltura,   destinati
          esclusivamente ai compiti istituzionali;
              (Omissis)".
              "Art.    28    (Finanziamento   delle   amministrazioni
          provinciali dei comuni e delle comunita' montane). - 1. Per
          l'anno  1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
          delle  amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e  delle
          comunita' montane con i seguenti fondi:
                a)-b) (omissis);
                c) fondo  per  lo  sviluppo  degli investimenti delle
          amministrazioni  provinciali,  dei comuni e delle comunita'
          montane  pari,  per  l'anno 1993, ai contributi dello Stato
          concessi  per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il
          31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992
          e  negli  anni  precedenti  ma  non utilizzati, valutati in
          complessive lire 11.725.914 milioni.
              (Omissis)".
              "Art.   34   (Assetto   generale   della  contribuzione
          erariale). (Omissis).
              3.   Lo   Stato   potra'   concorrere,   altresi',   al
          finanziamento    dei    bilanci    delle    amministrazioni
          provinciali,  dei  comuni  e delle comunita' montane, anche
          con  un  fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la
          cui   quantificazione   annua   e'   demandata  alla  legge
          finanziaria,  ai  sensi  dell'art. 11, comma 3, lettera d),
          della  legge  5 agosto  1978, n. 468, come modificata dalla
          legge 23 agosto 1988, n. 362.
              (Omissis)".
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 3, 4 e 5, del
          decreto   del   Ministro   dell'interno  1  settembre  2000
          (Regolamento  concernente  i  criteri  di riparto dei fondi
          erariali  destinati  al  finanziamento  delle  procedure di
          fusione  tra  i  comuni e l'esercizio associato di funzioni
          comunali):
              "Art.  3  (Determinazione  dei contributi per le unioni
          dei  comuni  in  base  alla  popolazione).  - 1. A ciascuna
          unione  di  comuni  spetta  in  base  alla  popolazione  un
          contributo  per abitante pari ad una percentuale del valore
          nazionale  medio  per  abitante dei contributi erariali. Le
          percentuali da applicare sono le seguenti:
                a) 5   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti;
                b) 6   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti;
                c) 7   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti;
                d) 8   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti;
                e) 9   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti;
                f) 5   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti;
                g) 3   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti.
              2.  Il  contributo  di  cui al comma 1 e' rideterminato
          ogni  dieci anni. Il contributo e' comunque rideterminato a
          seguito   di   variazione   del   numero   dei  comuni  che
          costituiscono l'unione".
              Art. 4 (Determinazione dei contributi per le unioni dei
          comuni  in  base  al  numero  degli enti associati). - 1. A
          ciascuna  unione  di  comuni,  in  relazione  al numero dei
          comuni  associati,  spetta  in  base  alla  popolazione dei
          comuni  interessati, un contributo per abitante pari ad una
          percentuale  del  valore  nazionale  medio per abitante dei
          contributi  erariali.  Le  percentuali da applicare sono le
          seguenti:
                a) 5  per cento per le unioni di comuni costituite da
          due comuni;
                b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con
          un massimo di 4 comuni;
                c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con
          un massimo di 10 comuni;
                d) 10  per  cento  per le unioni di comuni costituite
          con oltre 10 comuni.
              2.  Il  contributo di cui al comma 1 e' rideterminato a
          seguito   di   variazione   del   numero   dei  comuni  che
          costituiscono l'unione".
              "Art.  5  (Determinazione  dei contributi per le unioni
          dei  comuni  e le  comunita'  montane  in  base  ai servizi
          esercitati  in  forma  associata). - 1.  In  sede  di prima
          istituzione  delle  unioni,  di  variazione  del numero dei
          comuni  che  costituiscono  le stesse unioni, di variazione
          del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in
          forma  associata di servizi comunali alle comunita' montane
          o   di   variazione  del  numero  degli  stessi,  i  comuni
          interessati  inviano  attraverso  le  unioni di comuni e le
          comunita' montane entro il termine di cui all'art. 2, comma
          6,   apposita   certificazione   al  fine  di  ottenere  il
          contributo  erariale.  Le  notizie sono riferite all'ultimo
          consuntivo approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui
          non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati
          di  previsione corredati da apposita relazione esplicativa,
          in modo analitico, dei dati stessi.
              2.  Con  decreto del Ministero dell'interno da emanarsi
          entro  il  31 maggio  di  ciascun  anno  vengono definiti i
          modelli per le certificazioni di cui al comma 1.
              3.  A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunita'
          montana  spetta  in  base  ai  servizi  esercitati in forma
          associata un contributo pari:
                a) al 10 per cento delle spese certificate ove l'ente
          gestisca in forma associata un servizio;
                b) al 14 per cento delle spese certificate ove l'ente
          gestisca in forma associata 2 servizi;
                c) al 16 per cento delle spese certificate ove l'ente
          gestisca in forma associata da 3 a 5 servizi;
                d) al 20 per cento delle spese certificate ove l'ente
          gestisca in forma associata piu' di 5 servizi.
              4.  La  percentuale  di cui al comma 3 e' elevata del 5
          per  cento per le spese certificate relative al servizio di
          anagrafe  e  stato  civile  e  del 5 per cento per le spese
          certificate relative all'ufficio tecnico. La percentuale di
          incremento  spetta  anche se l'esercizio associato riguarda
          solo tali servizi.
              5.  Mediante apposita certificazione, da trasmettere al
          Ministero  dell'interno, il contributo di cui al comma 1 e'
          rideterminato  ogni  triennio  sulla base dei dati relativi
          alle  spese  correnti  ed in conto capitale impegnate per i
          servizi  esercitati  in  forma  associata  attestate  dalle
          unioni  di  comuni  e  dalle  comunita' montane, nonche' in
          relazione  al miglioramento dei servizi misurato sulla base
          di  parametri  fissati con il decreto di cui al comma 2. Il
          contributo   e'   comunque   rideterminato   a  seguito  di
          variazione  del  numero  dei  servizi  esercitati  in forma
          associata.
              6.  Con il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i
          modelli  per  le  certificazioni  di  cui  al  comma 5 e le
          modalita'  relative  alle  dichiarazioni  finalizzate  alla
          rideterminazione del contributo".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 41 - quinquies della
          legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica):
              "Art.  41  -  quinquies.  -  Nei comuni dotati di piano
          regolatore  generale o di programma di fabbricazione, nelle
          zone   in  cui  siano  consentite  costruzioni  per  volumi
          superiori  a  tre  metri  cubi  per  metro quadrato di area
          edificabile,  ovvero  siano  consentite altezze superiori a
          metri  25, non possono essere realizzati edifici con volumi
          ed   altezze  superiori  a  detti  limiti,  se  non  previa
          approvazione   di   apposito   piano   particolareggiato  o
          lottizzazione  convenzionata  estesi  alla  intera  zona  e
          contenenti  la  disposizione planivolumetrica degli edifici
          previsti nella zona stessa.
              In  tutti  i  comuni, ai fini della formazione di nuovi
          strumenti   urbanistici   o   della   revisione  di  quelli
          esistenti,  debbono essere osservati limiti inderogabili di
          densita'   edilizia,   di   altezza,   di  distanza  tra  i
          fabbricati,  nonche'  rapporti  massimi tra spazi destinati
          agli   insediamenti   residenziali  e  produttivi  e  spazi
          pubblici  o  riservati  alle  attivita' collettive, a verde
          pubblico o a parcheggi.
              I  limiti  e  i  rapporti previsti dal precedente comma
          sono  definiti  per zone territoriali omogenee, con decreto
          del  Ministro  per i lavori pubblici di concerto con quello
          per  l'interno,  sentito  il Consiglio superiore dei lavori
          pubblici.  In  sede  di  prima  applicazione della presente
          legge,   tale   decreto   viene   emanato  entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore della medesima.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  67 della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388  (Per l'argomento v. nelle note al
          presente articolo), come modificato dalla presente legge:
              "Art.  67  (Compartecipazione  al  gettito  IRPEF per i
          comuni  per l'anno 2002). - 1. I decreti di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
          e   successive   modificazioni,  relativi  all'aliquota  di
          compartecipazione  dell'addizionale  provinciale e comunale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte
          specificata  nel  comma  3  -  bis  dell'art.  2 del citato
          decreto  legislativo,  ovvero  relativamente alla parte non
          connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni,
          ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
          emanati entro il 30 novembre 2002.
              2.   All'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          28 settembre  1998,  n.  360,  sono  apportate  le seguenti
          modificazioni:
                a) nel     primo    periodo,    dopo    le    parole:
          "conseguentemente determinata sono inserite le seguenti: ",
          con i medesimi decreti, ;
                b) nel  primo  periodo,  dopo le parole: "con decreto
          del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,
          sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  nonche' eventualmente la
          percentuale  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito delle
          persone  fisiche relativamente al periodo di imposta da cui
          decorre la suddetta riduzione delle aliquote .
              3.  Per  gli anni 2002 e 2003 e' istituita per i comuni
          una  compartecipazione  al gettito dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche in una misura pari al 4,5 per cento
          del  riscosso  in  conto  competenza  affluente al bilancio
          dello  Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali
          entrate  derivanti  dall'attivita'  ordinaria  di  gestione
          iscritte   al   capitolo   n.   1023.   Il   gettito  della
          compartecipazione,  attribuito  ad  un apposito capitolo di
          spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
          e'  ripartito  dallo  stesso  Ministero a ciascun comune in
          proporzione    all'ammontare,    fornito    dal   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  sulla  base  dei  dati
          disponibili,  dell'imposta  netta, dovuta dai contribuenti,
          distribuito  territorialmente  in  funzione  del  domicilio
          fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno
          2002,  il  gettito e' ripartito tra i comuni sulla base dei
          dati   statistici   piu'   recenti  forniti  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
              4.  I  trasferimenti  erariali  sono  ridotti a ciascun
          comune   in   misura   pari   al  gettito  spettante  dalla
          compartecipazione  di  cui  al  comma 3. Nel caso in cui il
          livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti
          insufficiente  a  consentire  il  recupero  integrale della
          compartecipazione,    la    compartecipazione   stessa   e'
          corrisposta  al  singolo  ente nei limiti dei trasferimenti
          spettanti per l'anno.
              5.  Ai  fini  del  riparto  del  gettito, relativamente
          all'anno  2003, il Ministero dell'economia e delle finanze,
          entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero
          dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del
          gettito   della   compartecipazione  di  cui  al  comma  3,
          ripartito  per  ciascun comune in base ai criteri di cui al
          medesimo  comma  3.  Entro  il 30 ottobre 2002 il Ministero
          dell'interno  comunica ai comuni l'importo previsionale del
          gettito  della  compartecipazione  spettante e il correlato
          ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali.
          L'importo  del  gettito  della  compartecipazione di cui al
          comma  3  e'  erogato dal Ministero dell'interno, nel corso
          dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime
          due  rate  sono  erogate  sulla  base dei dati previsionali
          anzidetti;  la  terza e la quarta rata sono calcolate sulla
          base   dei   dati   di  consuntivo  relativi  all'esercizio
          finanziano  2002  comunicati  dal Ministero dell'economia e
          delle   finanze   entro  il  30 maggio  2003  al  Ministero
          dell'interno  e  da  questo  ai comuni, e su tali rate sono
          operati   i  dovuti  conguagli  rispetto  alle  somme  gia'
          erogate.
              6.  Per  i comuni e le province delle regioni a statuto
          speciale,   all'attuazione  del  comma  3  si  provvede  in
          conformita'  alle  disposizioni  contenute  nei  rispettivi
          statuti,  anche  al  fine  della  regolazione  dei rapporti
          finanziari tra Stato, regioni, province e comuni".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  46  -  bis  del
          decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22 marzo  1995, n. 85 (Misure
          urgenti  per  il  risanamento  della finanza pubblica e per
          l'occupazione nelle aree depresse):
              "Art.   46   -   bis  (Ammortamento  mutui).  -  1.  Le
          amministrazioni   provinciali,  i  comuni  e  le  comunita'
          montane possono impiegare sino ad esaurimento le quote, non
          ancora  utilizzate,  dei contributi statali assegnati sulle
          rate  di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli
          esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e
          2  dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1990, n. 38, al comma 2 - bis dell'art. 5 del decreto-legge
          31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  22 dicembre  1990,  n.  403, e ai commi l e 2
          dell'art.  5  del  decreto-legge  12 gennaio  1991,  n.  6,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
          n.  80,  nonche'  ai  commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto -
          legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
              2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di
          ammortamento  di  ciascun  mutuo  e sono attivabili, con la
          presentazione,  entro  il  termine  perentorio,  a  pena di
          decadenza,   del   31 marzo   di  ogni  anno,  di  apposita
          certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove
          esista, secondo le modalita' stabilite entro il 30 novembre
          dell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'interno
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro. Si applicano le
          disposizioni  vigenti  per  l'anno  1992, di cui al comma 4
          dell'art.  4  del  decreto  -  legge 18 gennaio 1993, n. 8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
          n. 68. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
          dissesto  finanziario di cui all'art. 21 del citato decreto
          - legge n. 8 del 1993, e successive modificazioni, le quote
          dei   contributi   statali   previste   al  comma  1,  sono
          obbligatoriamente   destinate   in   via  prioritaria  alla
          contrazione  dei  mutui  da  assumere  per la procedura del
          risanamento  finanziario,  con  oneri a totale carico dello
          Stato  nell'ambito  delle  quote stesse; la quota capitaria
          residua  puo' essere utilizzata per la contrazione di nuovi
          mutui a totale carico dello Stato.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  del  decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali):
              "Art.  61  (Riduzione  dei  trasferimenti erariali agli
          enti  locali).  -  1. A  decorrere dall'anno 1999, il fondo
          ordinario  spettante alle province e' ridotto di un importo
          pari  al  gettito  complessivo  riscosso nell'anno 1999 per
          l'imposta  sulle  assicurazioni di cui al comma l dell'art.
          60,   ridotto  dell'importo  corrispondente  all'incremento
          medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno
          1999,   rispetto  all'anno  1998,  secondo  dati  di  fonte
          ufficiale.  La  dotazione del predetto fondo e', per l'anno
          1999,  inizialmente  ridotta,  in  base  ad  una  stima del
          gettito  annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili,
          dal  Ministero  delle  finanze,  per  singola  provincia, e
          comunicata  ai  Ministeri  del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e  dell'interno.  Sulla base dei
          dati  finali,  comunicati  dal  Ministero  delle finanze ai
          predetti   Ministeri,   sono   determinate   le   riduzioni
          definitive  della dotazione del predetto fondo, per singola
          provincia,  e  sono  introdotte  le eventuali variazioni di
          bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
          la  terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad
          operare  i  conguagli  e  a  determinare  in via definitiva
          l'importo  annuo  del  contributo ridotto spettante ad ogni
          provincia a decorrere dal 1999.
              2.  A  decorrere  dall'anno  1999  il  fondo  ordinario
          spettante  alle  province e' altresi' ridotto di un importo
          pari  al  gettito previsto per il predetto anno per imposta
          erariale  di  trascrizione,  iscrizione  e  annotazione dei
          veicoli  al  pubblico  registro automobilistico di cui alla
          legge   23 dicembre   1977,  n.  952.  La  riduzione  della
          dotazione  del  predetto  fondo  e' operata con la legge di
          approvazione   del   bilancio   dello   Stato   per  l'anno
          finanziario   1999  ed  e'  effettuata,  nei  confronti  di
          ciascuna  provincia,  dal Ministero dell'interno in base ai
          dati  comunicati  dal  Ministero  delle  finanze  entro  il
          30 giugno  1998, determinati ripartendo il gettito previsto
          per   il   1999   tra   le   singole   province  in  misura
          percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997
          a  ciascuna  di  esse  imputabile.  La riduzione definitiva
          delle  dotazioni  del predetto  fondo  e'  altresi' operata
          sulla  base  dei  dati  definitivi  dell'anno 1998 relativi
          all'imposta  di  cui  al  presente  comma,  comunicati  dal
          Ministero  delle finanze al Ministero dell'interno entro il
          30 settembre 1999.
              3.   Le   somme   eventualmente   non  recuperate,  per
          insufficienza  dei  contributi  ordinari,  sono  portate in
          riduzione  dei  contributi  a  qualsiasi  titolo  dovuti al
          singolo   ente   locale   dal  Ministero  dell'interno.  La
          riduzione  e'  effettuata  con  priorita' sui contributi di
          parte corrente.
              4.  Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei
          tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
          riferimento   alle   province   delle   regioni  a  statuto
          ordinario.  Per le regioni a statuto speciale le operazioni
          di  riequilibrio  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno
          1997,  n.  244, si applicano solo dopo il recepimento delle
          disposizioni  dell'art.  60  e  del  presente  articolo nei
          rispettivi statuti".
              -  Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 3 maggio
          1999,  n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
          scolastico):
              "Art.  8  (Trasferimento  di  personale  ATA degli enti
          locali  alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA
          degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a
          carico  dello  Stato.  Sono  abrogate  le  disposizioni che
          prevedono  la  fornitura  di  tale  personale  da parte dei
          comuni e delle province.
              2.  Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
          dagli   enti   locali,   in   servizio   nelle  istituzioni
          scolastiche  statali  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  e' trasferito nei ruoli del personale ATA
          statale  ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
          profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
          compiti   propri  dei  predetti  profili.  Relativamente  a
          qualifiche  e  profili  che  non trovino corrispondenza nei
          ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
          l'ente  di  appartenenza,  da esercitare comunque entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
          economici  l'anzianita'  maturata  presso  l'ente locale di
          provenienza  nonche'  il mantenimento della sede in fase di
          prima    applicazione    in    presenza    della   relativa
          disponibilita' del posto.
              3.  Il  personale  di  ruolo  che  riveste  il  profilo
          professionale   di   insegnante  tecnico  -  pratico  o  di
          assistente   di   cattedra   appartenente   al  VI  livello
          nell'ordinamento  degli  enti  locali,  in  servizio  nelle
          istituzioni scolastiche statali, e' analogamente trasferito
          alle  dipendenze  dello  Stato  ed  e' inquadrato nel ruolo
          degli insegnanti tecnico - pratici.
              4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
          avviene   gradualmente,   secondo   tempi  e  modalita'  da
          stabilire   con   decreto   del   Ministro  della  pubblica
          istruzione,    emanato   di   concerto   con   i   Ministri
          dell'interno,    del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica  e  per  la  funzione  pubblica,
          sentite  l'Associazione  nazionale  comuni italiani (ANCI),
          l'Unione   nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  montani
          (UNCEM)  e  l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo
          conto  delle  eventuali disponibilita' di personale statale
          conseguenti  alla  razionalizzazione della rete scolastica,
          nonche'   della   revisione  delle  tabelle  organiche  del
          medesimo  personale  da  effettuare  ai sensi dell'art. 31,
          comma  1,  lettera  c),  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e successive modificazioni; in relazione al
          graduale  trasferimento  nei  ruoli statali sono stabiliti,
          ove  non  gia'  previsti,  i  criteri per la determinazione
          degli organici delle categorie del personale trasferito.
              5.  A  decorrere  dall'anno  in  cui  hanno  effetto le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  2,  3 e 4 si procede alla
          progressiva  riduzione  dei  trasferimenti statali a favore
          degli  enti  locali  in  misura  pari  alle  spese comunque
          sostenute   dagli   stessi   enti   nell'anno   finanziario
          precedente   a   quello  dell'effettivo  trasferimento  del
          personale;  i  criteri e le modalita' per la determinazione
          degli  oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
          decreto  del  Ministro  dell'interno, emanato entro quattro
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  della pubblica istruzione e per
          la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 10, comma 11, della
          legge  13 maggio  1999,  n. 133 (Disposizioni in materia di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
              "11.  I  trasferimenti  alle province sono decurtati in
          misura  pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
          dell'aliquota   di   18   lire   per  kWh  dell'addizionale
          provinciale  sul  consumo di energia elettrica. Nel caso in
          cui  la  capienza  dei trasferimenti fosse insufficiente al
          recupero   dell'intero   ammontare   dell'anzidetto maggior
          gettito,  si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
          di   devoluzione   dovuta  dell'imposta  sull'assicurazione
          obbligatoria  per la responsabilita' civile derivante dalla
          circolazione  dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti ai
          comuni  sono  variati in diminuzione o in aumento in misura
          pari    alla    somma    del maggior    gettito   derivante
          dall'applicazione  delle  aliquote di cui alle lettere a) e
          b)  del  comma  2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
          1988,  n.  511,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 gennaio  1989,  n.  20,  come sostituito dal comma 9 del
          presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
          disposizione  di  cui  al  comma  10 del presente articolo,
          diminuita  del  mancato  gettito  derivante dall'abolizione
          dell'addizionale  comunale sul consumo di energia elettrica
          nei luoghi diversi dalle abitazioni".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 2, comma 4-quinquies,
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio):
              "4-quinquies.   In  apposito  allegato  allo  stato  di
          previsione,  le  unita' previsionali di base sono ripartite
          in    capitoli,    ai   fini   della   gestione   e   della
          rendicontazione.  I  capitoli sono determinati in relazione
          al  rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
          economico  e  funzionale  per  la spesa. La ripartizione e'
          effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con
          le  amministrazioni  interessate. Su proposta del dirigente
          responsabile,  con  decreti  del  Ministro  competente,  da
          comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, al Ministro
          del  tesoro  e  alle  Commissioni  parlamentari competenti,
          possono   essere  effettuate  variazioni  compensative  tra
          capitoli   della   medesima   unita'   previsionale,  fatta
          eccezione   per   le  autorizzazioni  di  spesa  di  natura
          obbligatoria,  per  le  spese  in  annualita' e a pagamento
          differito  e per quelle direttamente regolate con legge. Al
          fine  di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle
          risorse  destinate  agli  investimenti  e  di consentire la
          determinazione  delle dotazioni di cassa e di competenza in
          misura  tale  da  limitare  la  formazione  di  residui  di
          stanziamento,    possono   essere   effettuate   variazioni
          compensative,  nell'ambito della stessa unita' previsionale
          di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti
          da  leggi  diverse, a condizione che si tratti di leggi che
          finanzino  o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse
          le  variazioni  compensative fra le unita' di spesa oggetto
          della  deliberazione parlamentare. La legge di assestamento
          del    bilancio   o   eventuali   ulteriori   provvedimenti
          legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni
          tra le diverse unita' revisionali".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  comma  3,  del
          decreto-legge  1  luglio  1986,  n.  318,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   9 agosto   1986,   n.  488
          (Provvedimenti urgenti per la finanza locale):
              "3.  Nel  caso  si  debba provvedere alla riduzione dei
          contributi   per   rettifiche,   ove   l'ente  dimostri  il
          pregiudizio    al   regolare   espletamento   dei   servizi
          indispensabili,  il Ministero dell'interno e' autorizzato a
          consentire  rateizzazioni  della  restituzione  fino  a tre
          anni,  con  gravame  di interessi al tasso riconosciuto sui
          depositi degli enti locali della disciplina della tesoreria
          unica al momento dell'inizio dell'operazione. Sono soggette
          alla   rateizzazione  tutte  le  rettifiche,  in  corso  di
          esecuzione,   anche   conseguenti   a maggiori   erogazioni
          disposte  negli  anni  precedenti, con efficacia dalla data
          dell'autorizzazione alla dilazione del recupero".
              - La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
          "Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          Costituzione".
              - Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
          "Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali".
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge
          27 luglio  2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
          dei diritti del contribuente):
              "3.  I  termini  di prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  comma  1,  del
          decreto-legge  25 ottobre  1995,  n.  444,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  20 dicembre  1995,  n.  539
          (Disposizioni  urgenti  in materia di finanza locale), come
          modificato dalla presente legge:
              "1.   Il   termine  per  l'emanazione  del  regolamento
          previsto  dall'art.  114  del decreto legislativo n. 77 del
          1995,    per    l'approvazione    dei    modelli   relativi
          all'ordinamento  finanziario  e  contabile, e' prorogato al
          30 novembre 1995. Conseguentemente:
                a) il  termine  previsto  dall'art.  108  del decreto
          legislativo   n.   77   del   1995  per  l'adeguamento  dei
          regolamenti  di contabilita' degli enti locali e' prorogato
          al  30 giugno  1996.  In  caso di inadempienza il Ministero
          dell'interno  provvede  a  sospendere  il  pagamento  della
          seconda  rata  1996  dei  trasferimenti  ordinari agli enti
          locali;
                b) il  riaccertamento  dei  residui  attivi e passivi
          previsto  dal  comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
          n.  77  del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
          1996;
                c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'art.
          116  del  decreto  legislativo  n.  77  del  1995,  per  il
          completamento  degli  inventari  e  la  ricostruzione degli
          stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
                d) le   disposizioni   relative  alla  struttura  del
          bilancio  di previsione degli enti locali e quelle relative
          al  conto  economico,  al  conto del bilancio, al conto del
          patrimonio  e al conto del tesoriere si applicano a partire
          dall'esercizio  1997. Conseguentemente le scadenze previste
          per  l'applicazione della disciplina del conto economico di
          cui  al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
          del 1995 sono cosi' prorogate:
                  1)  anno  1997  per  i  comuni  con  popolazione da
          100.000   abitanti   in  poi,  con  esclusione  dei  comuni
          capoluogo  di  provincia  compresi nelle aree metropolitane
          previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                  2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000
          a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
          norma del n. 1);
                  3)  anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
          a 39.999 abitanti;
                  4)  anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
          a 4.999 abitanti;
                  4-bis)  anno  2004  per  i  comuni  con popolazione
          inferiore a 3.000 abitanti;
                e) la    gradualita'    nell'ammortamento   di   beni
          patrimoniali  di  cui  al comma 1 dell'art. 117 del decreto
          legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
                  1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
                  2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
                  3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
                  4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
                f) la  disciplina  dei  conti  degli agenti contabili
          interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
          del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  34  della  legge
          21 luglio   1965,   n.   903  (Avviamento  alla  riforma  e
          miglioramento  dei trattamenti di pensione della previdenza
          sociale):
              "Art.  34.  -  Ai  fini del controllo dell'esistenza in
          vita  dei  pensionati  e della conservazione dello stato di
          vedova  o  di  nubile  nei  casi  previsti  dalla  legge e'
          istituita  presso  ciascun comune l'anagrafe dei pensionati
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
              Per   l'attuazione   di   quanto   disposto   al  comma
          precedente,  l'Istituto  nazionale della previdenza sociale
          comunica   al   comune   di   residenza  i  nominativi  dei
          beneficiari  delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune
          provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza
          sociale delle variazioni per matrimonio o morte.".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 11, comma 1, lettera
          a),  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione
          del   metodo  normalizzato  per  definire  la  tariffa  del
          servizio  di  gestione  del ciclo dei rifiuti urbani), come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "1.  Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena
          copertura  dei  costi  del servizio di gestione dei rifiuti
          urbani  attraverso  la  tariffa entro la fine della fase di
          transizione della durata massima cosi' articolata:
                a) quattro  anni  per  i comuni che abbiano raggiunto
          nell'anno  1999  un  grado di copertura dei costi superiore
          all'85%".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27, comma 2, della
          legge  29 aprile  1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di
          avviamento   al  lavoro  e  di  assistenza  dei  lavoratori
          involontariamente disoccupati):
              "2.  I datori di lavoro che non assumono per il tramite
          degli  uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al
          pagamento    della    sanzione   amministrativa   da   lire
          cinquecentomila  a  lire  tre  milioni  per ogni lavoratore
          interessato.".