Art. 31. (Disposizioni varie per gli enti locali) 1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunita' montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento e' destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento e' distribuito secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale. 3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalita' individuate con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. 4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementata di complessivi 60 milioni di euro. 5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti. 6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunita' montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali e' incrementato di 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalita' da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attivita' di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimita': a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui al comma 6 eaumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di 'polizia locale, destinati a finalita' di investimento; b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale di cui all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, puo' prevedere, su proposta del Ministro dell' interno, la quantita' complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme; c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all' adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 eistituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa. 9. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "Per i comuni" sono inserite le seguenti: "e le province" e, alla fine del periodo, le parole: "e comuni" sono sostituite dalle seguenti: ", province e comuni". 10. A decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro. 11. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. 12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si e' reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede: a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme cosi' recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2 comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12. 14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno e' autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. E fatta salva la facolta', su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci annualita' decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare. 15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonche' la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto e' stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. 16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000. n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualita' d'imposta 1998 e successive. 17. All'articolo 8, comma 1, lettera d), de decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e 4-bis) sono sostituiti dai seguenti: "4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti". 18. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione. 19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati. 20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. 21. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni". 22. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessita' di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali.
Note all'art. 31: - Si riporta il testo degli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002): "Art. 24 (Patto di stabilita' interno per province e comuni). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002 - 2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potra' essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento. 2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento. 3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali. 4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000. 4 - bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e' convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003. 5. Per gli anni 2003 e 2004, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico - finanziaria. 6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. 7. Gli enti locali emanano direttive affinche' gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 6. 8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. 9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora l'ente non rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo dei trasferimenti correnti ad esso spettante e' ulteriormente ridotto in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente, dall'osservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti, e comunque non oltre il 25 per cento dei suddetti trasferimenti. Le risorse che si rendono disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze alle province e ai comuni che abbiano rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto dello stesso Ministero, le informazioni concernenti il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata trasmissione delle informazioni l'ente viene considerato come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente ridotti dell'1 per cento rispetto alla riduzione prevista al primo periodo. 10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati. 11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti. 12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria. 13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalita' della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002. 14. Alle finalita' di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.". "Art. 27 (Disposizioni finanziarie per gli enti locali). - 1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'art. 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e le finalita' di cui all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali e' sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale. 2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed all'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'art. 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonche' delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo. 4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunita' montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni e' stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002. 5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunita' montana di un comune montano proveniente da altra comunita' montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunita' sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalita' applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno. 6. Il contributo annuo attribuito dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, e' incrementato a decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro. 7. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 161, comma 3, le parole: "la sospensione della seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione dell'ultima rata"; b) all'art. 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "E' data facolta' agli enti locali di iscrivere"; c) all'art. 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato a quello dei mutui precedentemente contratti" sono inserite le seguenti: ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi". 8. (sostituisce il comma 16 dell'art. 53, legge 23 dicembre 2000, n. 388). 9. In deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualita' d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attivita' di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualita' d'imposta 1997 e successive. 10. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980. 11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a piu' comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato. 12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti. 13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilita' speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilita' speciali. 14. La facolta' di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni legislative, puo' essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, tale facolta' puo' essere esercitata limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001. 15. All'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad ogni normativa vigente , sono aggiunte le seguenti: ", determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato . 16. All'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione . 17. (Sostituisce le lettere a), b) e c) al comma 2 dell'art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). 18. (Sostituisce il comma 1-bis dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). 19. Gli immobili di proprieta' degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attivita' dirette a perseguire finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attivita', attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili puo' essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennita' di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviare almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione". - Si riporta il testo degli articoli 47, comma 1, e 49, commi 1 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "Art. 47 (Disposizioni generali). - 1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entita' dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a sessantamila abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'art. 9 del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o piu' rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato". "Art. 49 (Norme particolari per i comuni e le province). - 1. Per l'anno 1998 conservano validita' le disposizioni di cui all'art. 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno 1997 e' distribuito nel modo seguente: a) 245.300 milioni sono ripartiti con i criteri di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244; b) 134.000 milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo per la fiscalita' locale, di cui all'art. 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; c) 165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo ordinario e sono ripartiti ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento per l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle comunita' montane e' costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti e' determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle predette risorse aggiuntive.". - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): "11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 49, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i criteri e le finalita' di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalita' locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunita' montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni: a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995; b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'art. 3 del decreto - legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo; c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forli' per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni; d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalita' ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996; e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita' locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b), c) e d).". - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno l997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali): "3. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i trasferimenti erariali sono corrisposti agli enti locali nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Le eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro - capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa, considerando le risorse quali costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.". - Si riporta il testo degli articoli 53, comma 11, e 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): "Art. 53 (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni). - (Omissis). 11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 e' mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, e' incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed e' finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalita' di cui all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale. (Omissis)". "Art. 66 (Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica). - 1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validita' le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. (Omissis)". - Il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, reca: "Modalita' di erogazione per l'anno 2002 dei trasferimenti erariali ed altre assegnazioni a favore degli enti locali". - Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1, lettera a), 28, comma 1, lettera c), e 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 7 (Esenzioni). - 1. Sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; (Omissis)". "Art. 28 (Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunita' montane). - 1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane con i seguenti fondi: a)-b) (omissis); c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni. (Omissis)". "Art. 34 (Assetto generale della contribuzione erariale). (Omissis). 3. Lo Stato potra' concorrere, altresi', al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. (Omissis)". - Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5, del decreto del Ministro dell'interno 1 settembre 2000 (Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali): "Art. 3 (Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base alla popolazione). - 1. A ciascuna unione di comuni spetta in base alla popolazione un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti: a) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti; b) 6 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti; c) 7 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti; d) 8 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti; e) 9 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti; f) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti; g) 3 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato ogni dieci anni. Il contributo e' comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione". Art. 4 (Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base al numero degli enti associati). - 1. A ciascuna unione di comuni, in relazione al numero dei comuni associati, spetta in base alla popolazione dei comuni interessati, un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti: a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da due comuni; b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 4 comuni; c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 10 comuni; d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite con oltre 10 comuni. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione". "Art. 5 (Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni e le comunita' montane in base ai servizi esercitati in forma associata). - 1. In sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunita' montane entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo erariale. Le notizie sono riferite all'ultimo consuntivo approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati di previsione corredati da apposita relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi. 2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio di ciascun anno vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui al comma 1. 3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunita' montana spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo pari: a) al 10 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma associata un servizio; b) al 14 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma associata 2 servizi; c) al 16 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma associata da 3 a 5 servizi; d) al 20 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma associata piu' di 5 servizi. 4. La percentuale di cui al comma 3 e' elevata del 5 per cento per le spese certificate relative al servizio di anagrafe e stato civile e del 5 per cento per le spese certificate relative all'ufficio tecnico. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi. 5. Mediante apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno, il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane, nonche' in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2. Il contributo e' comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei servizi esercitati in forma associata. 6. Con il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui al comma 5 e le modalita' relative alle dichiarazioni finalizzate alla rideterminazione del contributo". - Si riporta il testo dell'art. 41 - quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica): "Art. 41 - quinquies. - Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa. In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonche' rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.". - Si riporta il testo dell'art. 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Per l'argomento v. nelle note al presente articolo), come modificato dalla presente legge: "Art. 67 (Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002). - 1. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3 - bis dell'art. 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2002. 2. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: "conseguentemente determinata sono inserite le seguenti: ", con i medesimi decreti, ; b) nel primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono aggiunte le seguenti: ", nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote . 3. Per gli anni 2002 e 2003 e' istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo n. 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito e' ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002. 4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa e' corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno. 5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziano 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme gia' erogate. 6. Per i comuni e le province delle regioni a statuto speciale, all'attuazione del comma 3 si provvede in conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni". - Si riporta il testo dell'art. 46 - bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse): "Art. 46 - bis (Ammortamento mutui). - 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono impiegare sino ad esaurimento le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, al comma 2 - bis dell'art. 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi l e 2 dell'art. 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonche' ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo di ogni anno, di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite entro il 30 novembre dell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 21 del citato decreto - legge n. 8 del 1993, e successive modificazioni, le quote dei contributi statali previste al comma 1, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua puo' essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato.". - Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali): "Art. 61 (Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali). - 1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province e' ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma l dell'art. 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo e', per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999. 2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle province e' altresi' ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo e' operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed e' effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole province in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999. 3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi di parte corrente. 4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle province delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti". - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico): "Art. 8 (Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province. 2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza nonche' il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilita' del posto. 3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico - pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, e' analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed e' inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico - pratici. 4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalita' da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilita' di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonche' della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non gia' previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito. 5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalita' per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI". - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale): "11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): "4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unita' previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unita' previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse le variazioni compensative fra le unita' di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unita' revisionali". - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale): "3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno e' autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a tre anni, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi degli enti locali della disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Sono soggette alla rateizzazione tutte le rettifiche, in corso di esecuzione, anche conseguenti a maggiori erogazioni disposte negli anni precedenti, con efficacia dalla data dell'autorizzazione alla dilazione del recupero". - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente): "3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati". - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), come modificato dalla presente legge: "1. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente: a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere il pagamento della seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti locali; b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile 1996; c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'art. 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996; d) le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono cosi' prorogate: 1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1); 3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti; 4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; e) la gradualita' nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata: 1) per il 1997 il 6 per cento del valore; 2) per il 1998 il 12 per cento del valore; 3) per il 1999 il 18 per cento del valore; 4) per il 2000 il 24 per cento del valore; f) la disciplina dei conti degli agenti contabili interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996.". - Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale): "Art. 34. - Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge e' istituita presso ciascun comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.". - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), come modificato dalla legge qui pubblicata: "1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi' articolata: a) quattro anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%". - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati): "2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato.".