Art. 32.
(Flussi di tesoreria e dati di cassa)
1. Per il triennio 2003-2005 conservano validita' le disposizioni
di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e
annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico
delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati
della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore
pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, devono trasmettere al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n.
468 del 1978, e' fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del
periodo di riferimento.
3. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati
di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti
pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli
enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie professionali
costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale.
4. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, le imprese individuali con volume di affari annuo
fino a 75.000 euro che svolgono attivita' nei piccoli comuni di
montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che
abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente
nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a
concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
5. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: "117.797.672,84 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "159.114.224,77 euro".
Note all'art. 32:
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 66 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001) e' il seguente:
"1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validita' le
disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze
di cui all'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a
tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti.
Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della
norma di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente
prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno
precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad
applicarsi la disposizione di cui all'art. 47, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali
le disposizioni si applicano a tutte le province e ai
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari
della norma di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente
prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno
precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad
applicarsi la disposizione di cui all'art. 47, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Il testo dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio) e' il seguente:
"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti
pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende,
nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi
nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli
determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente
articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle
apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria,
alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed
all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in
vigore della presente legge, di adeguare il sistema della
contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di
competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla
esposizione della spesa sulla base della classificazione
economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli
introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al
fine di consentire il consolidamento delle operazioni
interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potra' essere modificata con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e
della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli
enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si
riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa,
restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano
la tenuta della contabilita'.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro
bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da
loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal
Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della
finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui al
presente articolo di fornire al Ministro del tesoro
informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle
spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale,
ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali
prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua
gli organismi e gli enti anche di natura economica che
gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione
delle partecipazioni statali e degli enti autonomi
fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del
presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui
al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai
consuntivi in termini di cassa".
- Il testo dell'art. 30 della citata legge 5 agosto
1978, n. 468, e' il seguente:
"Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese
di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta
al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del
settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle
previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della
tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a
raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi
nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi'
indicati i criteri adottati per la formulazione delle
previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del
debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del
bilancio e della programmazione economica invia al
Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento
dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle
previsioni per l'esercizio in corso.
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il
Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione
sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del
bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel
primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con
correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
del tesoro, presenta altresi' al Parlamento per l'intero
settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli
enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente,
la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i
risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i
correlativi aggiornamenti della stima annua predetta,
sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari
e dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2,
il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la
stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa
relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio
decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli
elementi previsionali e i dati periodici della gestione di
cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile,
luglio e ottobre, i comuni e le province debbono
trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di
cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere
evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati
nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni
nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi
presso la tesoreria e presso gli istituti di eredito) e
nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al
Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi
di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra
aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei
comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli
analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al
comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento
informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla
consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente, sulla loro struttura per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di
smaltimento, in base alla classificazione economica e
funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con
esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono
comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla
consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente, sulla loro struttura per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di
smaltimento, in base alla classificazione economica e
funzionale.
10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali
trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni
entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad
aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese
di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi
relativi alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato
puo' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
presente legge ed alle regioni se non risultano
regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti
commi".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, reca:
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza".
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196).
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 reca:
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione". (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, supplemento
ordinario).
- Il testo del comma 2 dell'art. 14 della citata legge
28 dicembre 2001, n. 448, cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
di Euro 159.114.224,77 per l'anno 2002, di
Euro 159.114.224,77 per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro
per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni".