Art. 32.
                (Flussi di tesoreria e dati di cassa)

   1.  Per il triennio 2003-2005 conservano validita' le disposizioni
di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
   2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e
annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico
delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, il termine di invio dei dati cumulati
della  gestione  di  cassa  che  le  regioni  e  gli enti del settore
pubblico  di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive    modificazioni,    devono   trasmettere   al   Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n.
468  del 1978, e' fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del
periodo di riferimento.
   3. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati
di  settore  e  definire  i risultati annuali e trimestrali dei conti
pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli
enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi
del  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  e  successive
modificazioni,  e  agli enti previdenziali di categorie professionali
costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale.
   4.  Per  l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  le  imprese  individuali con volume di affari annuo
fino  a  75.000  euro  che  svolgono  attivita' nei piccoli comuni di
montagna  con  popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che
abbiano   avuto  una  riduzione  media  della  popolazione  residente
nell'ultimo  triennio,  possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a
concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
   5.  Nel  primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28
dicembre   2001,  n.  448,  le  parole:  "117.797.672,84  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "159.114.224,77 euro".
 
          Note all'art. 32:
              - Il  testo  dei  commi  1 e 2 dell'art. 66 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2001) e' il seguente:
              "1.  Per  gli  anni 2001 e 2002 conservano validita' le
          disposizioni  che  disciplinano la riduzione delle giacenze
          di  cui all'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a
          tutte  le  province e ai comuni con popolazione superiore a
          50.000 abitanti.
              Per  gli  anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della
          norma  di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del  decreto-legge
          31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare
          prelevamenti   dai   rispettivi   conti  aperti  presso  la
          tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente
          prelevato   alla   fine   di   ciascun  bimestre  dell'anno
          precedente   aumentato   del   2  per  cento.  Continua  ad
          applicarsi  la  disposizione  di  cui all'art. 47, comma 1,
          della  legge  27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali
          le  disposizioni  si  applicano  a  tutte  le province e ai
          comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
              2.  Per  gli  anni  2001  e 2002 i soggetti destinatari
          della  norma  di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge
          31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare
          prelevamenti   dai   rispettivi   conti  aperti  presso  la
          tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente
          prelevato   alla   fine   di   ciascun  bimestre  dell'anno
          precedente   aumentato   del   2  per  cento.  Continua  ad
          applicarsi  la  disposizione  di  cui all'art. 47, comma 4,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
              - Il  testo  dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n.
          468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio) e' il seguente:
              "Art.   25   (Normalizzazione   dei  conti  degli  enti
          pubblici).  -  Ai comuni, alle province e relative aziende,
          nonche'  a  tutti  gli enti pubblici non economici compresi
          nella  tabella  A  allegata  alla  presente legge, a quelli
          determinati   ai   sensi  dell'ultimo  comma  del  presente
          articolo,  gli  enti ospedalieri, sino all'attuazione delle
          apposite  norme contenute nella legge di riforma sanitaria,
          alle  aziende  autonome  dello Stato, agli enti portuali ed
          all'ENEL,  e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in
          vigore  della  presente legge, di adeguare il sistema della
          contabilita'  ed  i  relativi  bilanci  a quello annuale di
          competenza   e  di  cassa  dello  Stato,  provvedendo  alla
          esposizione  della  spesa  sulla base della classificazione
          economica  e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli
          introiti  in  relazione  alla  provenienza degli stessi, al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
              La  predetta  tabella  A  potra'  essere modificata con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e
          della programmazione economica.
              Per  l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli
          enti  territoriali,  l'obbligo  di  cui  al  primo comma si
          riferisce  solo  alle  previsioni e ai consuntivi di cassa,
          restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano
          la tenuta della contabilita'.
              Gli  enti  territoriali  presentano in allegato ai loro
          bilanci  i conti consuntivi delle aziende di servizi che da
          loro  dipendono,  secondo  uno  schema  tipo  definito  dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
              Ai  fini della formulazione dei conti pluriennali della
          finanza  pubblica  e'  fatto  obbligo  agli  enti di cui al
          presente   articolo  di  fornire  al  Ministro  del  tesoro
          informazioni  su  prevedibili  flussi delle entrate e delle
          spese  per  gli  anni considerati nel bilancio pluriennale,
          ove   questi  non  risultino  gia'  dai  conti  pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
              Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta
          dei   Ministri   del   tesoro   e   del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  con  proprio decreto, individua
          gli  organismi  e  gli  enti  anche di natura economica che
          gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
          la  finanza  pubblica, con eccezione degli enti di gestione
          delle   partecipazioni   statali   e  degli  enti  autonomi
          fieristici,  ai  quali  si  applicano  le  disposizioni del
          presente  articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui
          al  primo  comma  si  riferisce  solo alle previsioni ed ai
          consuntivi in termini di cassa".
              - Il  testo  dell'art.  30  della citata legge 5 agosto
          1978, n. 468, e' il seguente:
              "Art.   30   (Conti  di  cassa).  -  1. Entro  il  mese
          di febbraio  di  ogni anno, il Ministro del tesoro presenta
          al  Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del
          settore  statale  per  l'anno in corso, quale risulta delle
          previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della
          tesoreria,  nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a
          raffronto   con  i  corrispondenti  risultati  verificatisi
          nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi'
          indicati  i  criteri  adottati  per  la  formulazione delle
          previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del
          debito  pubblico.  Entro  la  stessa  data  il Ministro del
          bilancio   e   della   programmazione  economica  invia  al
          Parlamento  una  relazione contenente i dati sull'andamento
          dell'economia  nell'anno precedente e l'aggiornamento delle
          previsioni per l'esercizio in corso.
              2.   Entro   i  mesi  di maggio, agosto  e novembre  il
          Ministro  del  tesoro  presenta al Parlamento una relazione
          sui  risultati  conseguiti  dalle  gestioni  di  cassa  del
          bilancio  statale  e  della tesoreria, rispettivamente, nel
          primo,  secondo  e  terzo trimestre dell'anno in corso, con
          correlativo aggiornamento della stima annuale.
              3.  Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
          del  tesoro,  presenta  altresi' al Parlamento per l'intero
          settore  pubblico,  costituito  dal  settore statale, dagli
          enti  di  cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente,
          la  stima  della previsione di cassa per l'anno in corso, i
          risultati  riferiti  ai  trimestri  di  cui  al comma 2 e i
          correlativi   aggiornamenti  della  stima  annua  predetta,
          sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari
          e dell'espansione del credito interno.
              4.  Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2,
          il  Ministro  del  tesoro presenta inoltre al Parlamento la
          stima  sull'andamento  dei  flussi  di  entrata  e di spesa
          relativa al trimestre in corso.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro  determina,  con  proprio
          decreto,  lo  schema  tipo  dei  prospetti  contenenti  gli
          elementi  previsionali e i dati periodici della gestione di
          cassa  dei  bilanci  che,  entro i mesi di gennaio, aprile,
          luglio   e ottobre,   i   comuni   e  le  province  debbono
          trasmettere  alla  rispettiva  regione, e gli altri enti di
          cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.
              6.  In  detti  prospetti devono, in particolare, essere
          evidenziati,  oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati
          nell'anno  e  nel trimestre precedente, anche le variazioni
          nelle  attivita'  finanziarie  (in particolare nei depositi
          presso  la  tesoreria  e  presso gli istituti di eredito) e
          nell'indebitamento a breve e medio termine.
              7.  Le  regioni  e  le  province autonome comunicano al
          Ministro   del   tesoro   entro   il  giorno  10  dei  mesi
          di febbraio,  maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra
          aggregati  per l'insieme delle province e per l'insieme dei
          comuni  e  delle  unita'  sanitarie locali, unitamente agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
              8. Nella  relazione  sul  secondo  trimestre  di cui al
          comma  2,  il  Ministro  del  tesoro comunica al Parlamento
          informazioni,   per   l'intero   settore   pubblico,  sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,   sulla   loro   struttura   per  esercizio  di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
              9.  A  tal  fine,  gli  enti  di  cui  al  comma  5 con
          esclusione  dell'ENEL  e  delle  aziende di servizi debbono
          comunicare    entro   il   30 giugno   informazioni   sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,   sulla   loro   struttura   per  esercizio  di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
              10.  I comuni, le province e le unita' sanitarie locali
          trasmettono  le informazioni di cui al comma 9 alle regioni
          entro   il   15 giugno.   Queste  ultime  provvederanno  ad
          aggregare  tali  dati  e  ad  inviarli entro lo stesso mese
          di giugno  al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi
          relativi alle amministrazioni regionali.
              11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato
          puo'  essere  effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
          presente   legge   ed   alle   regioni   se  non  risultano
          regolarmente  adempiuti  gli  obblighi di cui ai precedenti
          commi".
              - Il  decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, reca:
          "Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 32,
          della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione   in  persone  giuridiche  private  di  enti
          gestori  di forme obbligatorie di previdenza e assistenza".
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 agosto 1994, n.
          196).
              - Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 reca:
          "Attuazione  della  delega conferita dall'art. 2, comma 25,
          della  legge  8 agosto  1995,  n. 335, in materia di tutela
          previdenziale   obbligatoria   dei  soggetti  che  svolgono
          attivita'  autonoma  di  libera  professione".  (Pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, supplemento
          ordinario).
              - Il  testo del comma 2 dell'art. 14 della citata legge
          28 dicembre 2001, n. 448, cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "2.  Ai  fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
          di     Euro 159.114.224,77     per    l'anno    2002,    di
          Euro 159.114.224,77 per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro
          per  il  2004.  A  decorrere  dal 2005 si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni".