ART.48 - MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

   1.  I  passaggi  interni  al  sistema  di  classificazione  di cui
all'art. 46 possono avvenire:

   A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I  passaggi  del  personale  A.T.A.  da un'area inferiore all'area
   immediatamente  superiore  avvengono mediante procedure selettive,
   previa     frequenza     di     apposito     corso     organizzato
   dall'amministrazione,  le  cui  modalita' verranno definite con la
   contrattazione  integrativa  nazionale,  comunque  nel rispetto di
   quanto  sancito  dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e
   n. 194/2002.
b) Alle  predette procedure selettive e' consentita la partecipazione
   anche  del  personale  privo  dei titoli di studio previsti per il
   profilo  professionale  di  destinazione  -  fatti  salvi i titoli
   abilitativi  previsti  da norme di legge - purche' in possesso del
   titolo  di  studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso
   al  profilo  di  appartenenza  o  comunque  del titolo che ha dato
   accesso  al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso
   di  un'anzianita'  di almeno cinque anni di servizio effettivo nel
   profilo di appartenenza.

   B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:
   Il  passaggio  dei  dipendenti da un profilo all'altro all'interno
della  stessa  area  avviene  mediante  percorsi di qualificazione ed
aggiornamento  professionale,  ovvero  con  il possesso dei requisiti
culturali  e/o  professionali  richiesti  per  l'accesso  al  profilo
professionale cui si chiede il passaggio.

   2.  I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti
della  dotazione  organica  e  della aliquota di posti prevista a tal
fine.