ART. 52 - MODALITA' DI PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
                     (art. 52 del CCNL 31.08.99)

   1.  In  coerenza  con  le  presenti  disposizioni,  possono essere
adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente
coesistenti tra di loro in funzione delle finalita' e degli obiettivi
definiti da ogni singolo istituto:

   a. Orario di lavoro flessibile:
      - l'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di
apertura  all'utenza.  Una  volta  stabilito  l'orario  di  servizio
dell'istituzione   scolastica  o  educativa  e'  possibile  adottare
l'orario    flessibile   di   lavoro   giornaliero   che    consiste
nell'anticipare  o  posticipare  l'entrata e l'uscita  del personale
distribuendolo  anche  in  cinque  giornate  lavorative,  secondo le
necessita' connesse  alle finalita'  e  agli  obiettivi  di ciascuna
istituzione scolastica o educativa  (piano  dell'offerta  formativa,
fruibilita'  dei  servizi  da   parte   dell'utenza,  ottimizzazione
dell'impiego delle risorse umane ecc.).
        I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previ-
ste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92  e  d.lgs. 26.03.2001,
n. 151, e che ne facciano  richiesta, vanno  favoriti  nell'utilizzo
dell'orario flessibile  compatibilmente  con le esigenze di servizio
anche nei  casi  in cui  lo stesso  orario  non venga adottato dalla
istituzione scolastica o educativa.
        Successivamente  potranno anche essere prese in considerazi-
one le eventuali necessita' del personale - connesse a situazioni di
tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in eta'
scolare, impegno  in  attivita' di  volontariato  di  cui alla legge
n. 266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente  con  l'insieme
delle esigenze del servizio, e tenendo  anche  conto  delle esigenze
prospettate dal restante personale.

   b. Orario plurisettimanale:
      - la programmazione  plurisettimanale  dell'orario  di  lavoro
ordinario, viene effettuata  in  relazione a prevedibili periodi nei
quali si rileva un'esigenza di  maggior intensita' delle attivita' o
particolari  necessita' di  servizio  in  determinati  settori della
istituzione scolastica, con specifico riferimento  alle  istituzioni
con  annesse  aziende  agrarie,  tenendo  conto delle disponibilita'
dichiarate dal personale coinvolto.
        Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale
devono essere osservati i seguenti criteri:
           a. il  limite  massimo  dell'orario  di  lavoro ordinario
settimanale di 36 ore puo' eccedere fino a un massimo  di  6 ore per
un totale di 42 ore per non piu' di 3 settimane continuative;
           b. al fine di garantire il rispetto delle  36  ore  medie
settimanali, i  periodi  di  maggiore  e  di  minore  concentrazione
dell'orario devono  essere individuati  contestualmente  di anno  in
anno  e,  di  norma,  rispettivamente,  non  possono  superare le 13
settimane nell'anno scolastico.
        Le forme di recupero nei periodi di minor carico  di  lavoro
possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di
lavoro ordinario, oppure attraverso la  riduzione  del  numero delle
giornate lavorative.

   c. Turnazioni:
      - la turnazione e'finalizzata a garantire la copertura massima
dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio setti-
manale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di
funzioni e di attivita'. Si fa ricorso  alle  turnazioni  qualora le
altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti  a coprire
le esigenze di servizio.

   I  criteri  che devono essere osservati per l'adozione dell'orario
di lavoro su turni sono i seguenti:
- si  considera  in  turno  il  personale che si avvicenda in modo da
  coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
- la  ripartizione del personale nei vari turni dovra' avvenire sulla
  base delle professionalita' necessarie in ciascun turno;
- l'adozione  dei  turni  puo'  prevedere  la  sovrapposizione tra il
  personale subentrante e quello del turno precedente;
- un  turno  serale  che  vada oltre le ore 20 potra' essere attivato
  solo  in  presenza  di  casi  ed  esigenze specifiche connesse alle
  attivita'    didattiche   e   al   funzionamento   dell'istituzione
  scolastica;
- nelle   istituzioni   educative   il   numero  dei  turni  notturni
  effettuabili  nell'arco del mese da ciascun dipendente non puo', di
  norma,  essere  superiore  ad  otto.  Il  numero  dei turni festivi
  effettuabili  nell'anno  da  ciascun dipendente non puo' essere, di
  norma,  superiore  ad  un  terzo  dei giorni festivi dell'anno. Nei
  periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione,
  il   turno   notturno   e'   sospeso   salvo   comprovate  esigenze
  dell'istituzione    educativa    e    previa   acquisizione   della
  disponibilita' del personale;
- l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.
  Per  turno  notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo
  compreso  tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno
  festivo  e  dalle  ore  22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno
  successivo.

   I  dipendenti  che  si  trovino in particolari situazioni previste
dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e dal d.lgs. n. 151/2001
possono,  a  richiesta,  essere  esclusi dalla effettuazione di turni
notturni.  Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dall'inizio
dello  stato  di  gravidanza  e nel periodo di allattamento fino a un
anno.
   2.  L'orario  di lavoro degli assistenti tecnici e' articolato nel
seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore
   in compresenza del docente;
b) le  restanti  12  ore  per  la  manutenzione  e  riparazione delle
   attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio o dei laboratori
   cui  sono  addetti,  nonche'  per la preparazione del materiale di
   esercitazione.

   Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica gli assistenti
tecnici   verranno   utilizzati  in  attivita'  di  manutenzione  del
materiale  tecnico-scientifico-informatico  dei laboratori, officine,
reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
   3.  All'inizio  dell'anno  scolastico  il  direttore  dei  servizi
generali   e   amministrativi   formula   una   proposta   di   piano
dell'attivita'   inerente   la  materia  del  presente  articolo.  Il
dirigente  scolastico,  verificatane la congruenza rispetto al POF ed
espletate  le  procedure  di  cui  all'art.  6, adotta il piano delle
attivita'.  La  puntuale  attuazione  dello  stesso  e'  affidata  al
direttore dei servizi generali e amministrativi. Una volta concordata
un'organizzazione  dell'orario  di  lavoro  questa  non potra' subire
modifiche,  se  non  in  presenza  di reali esigenze dell'istituzione
scolastica  e  previo  un nuovo esame con le delegazioni sindacali di
cui all'art. 7.