ART. 54 - RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI (art. 52 del CCNL 31-08-1999) 1. Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali e' quello adibito a regimi di orario articolati su piu' turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosita' nelle seguenti istituzioni scolastiche: - Istituzioni scolastiche educative; - Istituti con annesse aziende agrarie; - Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana. 2. Sara' definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant'altro necessario a individuare il personale che potra' usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.