ART. 54 - RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI
                    (art. 52 del CCNL 31-08-1999)

   1.  Il  personale  destinatario  della riduzione d'orario a 35 ore
settimanali  e'  quello adibito a regimi di orario articolati su piu'
turni  o  coinvolto  in  sistemi  d'orario  comportanti significative
oscillazioni  degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario,
finalizzati  all'ampliamento  dei servizi all'utenza e/o comprendenti
particolari gravosita' nelle seguenti istituzioni scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole  strutturate  con  orario  di servizio giornaliero superiore
  alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.

   2.  Sara'  definito a livello di singola istituzione scolastica il
numero,  la  tipologia  e  quant'altro  necessario  a  individuare il
personale  che  potra'  usufruire della predetta riduzione in base ai
criteri di cui al comma 1.