ART. 57 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
                     (art. 52 del CCNL 4-8-1995)

   1.  Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di
ogni  ordine  e  grado  e  delle istituzioni educative possono essere
costituiti  rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti,
nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle
aree  di  personale  a tempo pieno, con esclusione della qualifica di
DSGA  e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per
la dotazione organica medesima.
   2.  Per  il reclutamento del personale a tempo parziale si applica
la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
   3.   Con   ordinanza  del  MIUR,  previa  intesa  con  i  Ministri
dell'Economia  e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri
e  le  modalita' per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma  1;  in  particolare,  con la stessa ordinanza sono definite le
quote  percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun
profilo  professionale,  da  riservare  a  rapporti a tempo parziale,
fermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali
situazioni di soprannumero accertate.
   4.  I  criteri e le modalita' di cui al comma 3, nonche' la durata
minima  delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate
dal  MIUR  alle  organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1,
punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
   5.  Il  dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di
organico  corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che
non  puo'  essere  inferiore  al 50% di quella a tempo pieno. In ogni
caso,  la  somma  delle  frazioni  di posto a tempo parziale non puo'
superare  il  numero  complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati in tempo parziale.
   6.  Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale deve risultare da
contratto  scritto  e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione  lavorativa  di  cui al successivo comma 7. La domanda va
presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di ogni anno.
   7. Il tempo parziale puo' essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
   giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con   articolazione  della  prestazione  su  alcuni  giorni  della
   settimana,  del  mese,  o  di determinati periodi dell'anno (tempo
   parziale  verticale),  in misura tale da rispettare la media della
   durata  del  lavoro  settimanale  prevista  per  il tempo parziale
   nell'arco  temporale  preso  in  considerazione (settimana, mese o
   anno);
c) con  articolazione della prestazione risultante dalla combinazione
   delle  due  modalita'  indicate alle lettere a e b (tempo parziale
   misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il  personale  con  rapporto di lavoro a tempo parziale e' escluso
   dalle attivita' aggiuntive aventi carattere continuativo, ne' puo'
   fruire  di  benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario
   di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione   degli   altri  istituti  normativi  previsti  dal
   presente  contratto,  tenendo  conto  della  ridotta  durata della
   prestazione   e   della   peculiarita'  del  suo  svolgimento,  si
   applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di legge e
   contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al  personale interessato e' consentito, previa autorizzazione del
   dirigente  scolastico,  l'esercizio di altre prestazioni di lavoro
   che  non  arrechino  pregiudizio  alle  esigenze di servizio e non
   siano  incompatibili  con  le  attivita'  d'istituto  della stessa
   Amministrazione.  L'assunzione  di  altro  lavoro, o la variazione
   della  seconda  attivita'  da parte del dipendente con rapporto di
   lavoro  a  tempo  parziale,  deve  essere  comunicata al dirigente
   scolastico entro 15 giorni.
10. Il  trattamento  economico,  anche  accessorio, del personale con
   rapporto   di  lavoro  a  tempo  parziale  e'  proporzionale  alla
   prestazione  lavorativa,  con  riferimento  a  tutte le competenze
   fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale
   e l'eventuale retribuzione individuale di anzianita', spettanti al
   personale  con  rapporto  a  tempo  pieno appartenente alla stessa
   qualifica e profilo professionale.
11. I  dipendenti  a  tempo  parziale orizzontale hanno diritto ad un
   numero  di  giorni  di  ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
   pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
   numero  di  giorni  proporzionato alle giornate di lavoro prestate
   nell'anno.  Il  relativo trattamento economico e' commisurato alla
   durata della prestazione lavorativa.
12. Il  trattamento  previdenziale e di fine rapporto e' disciplinato
   dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n. 61/2000.
13. Per  la  trasformazione  del  rapporto di lavoro a tempo pieno in
   rapporto  a  tempo  parziale  e viceversa si applicano, nei limiti
   previsti  dal  presente  articolo, le disposizioni di cui all'art.
   36, comma 13.