ART. 58
     CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
   (art. 5 dell'Accordo successivo per il personale ATA 8-3-2002)

   1.  Il  personale  ATA  puo'  accettare,  nell'ambito del comparto
   scuola,  contratti  a tempo determinato di durata non inferiore ad
   un  anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni,
   la titolarita' del proprio posto.
   2.  L'accettazione  dell'incarico  comporta  l'applicazione  della
   relativa  disciplina  prevista  dal presente CCNL per il personale
   assunto a tempo determinato.