ART. 58 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO (art. 5 dell'Accordo successivo per il personale ATA 8-3-2002) 1. Il personale ATA puo' accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarita' del proprio posto. 2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.