ART. 59 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 37. 2. Le domeniche e le festivita' infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianita' di servizio. 3. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.