ART. 59 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

   1.  Al  personale  di  cui  al  presente articolo, si applicano le
   disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 37.
   2.  Le  domeniche  e  le festivita' infrasettimanali ricadenti nel
   periodo  di  durata  del  rapporto  medesimo, sono retribuite e da
   computarsi nell'anzianita' di servizio.
   3.  In  nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
   trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.