ART.60 - RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA

   1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA puo', a domanda,
   essere  restituito  alla  qualifica ATA di provenienza con effetto
   dall'anno  scolastico  successivo  alla  data del provvedimento di
   restituzione. Il provvedimento e' disposto dal Direttore regionale
   scolastico della sede di titolarita'.
   2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in
   essa  il  trattamento  giuridico  ed  economico  che  gli  sarebbe
   spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.